La stagione del Fisco torna ad allungarsi. Ci sarà
più tempo per presentare il 730 e pagare le imposte derivanti dal modello
Unico. Un ripensamento opportuno considerato i ritardi del software per gli
studi di settore oltre alle novità introdotte dal fisco municipale.
730 e Unico
Come noto il modello 730 da presentare al sostituto d’imposta era stato
fissato al 2 maggio ma in seguito all’emanazione del Dpcm la presentazione è
slittata al 16 maggio. Di conseguenza gli stessi sostituti dovranno
consegnare copia del 730 e il relativo prospetto di liquidazione entro il
prossimo 15 giugno anziché il 31 maggio. Mentre per la presentazione al Caf
o all’intermediario abilitato all’invio telematico i termini inseriti nelle
istruzioni allegate al 730 evidenziano come ultimo giorno il 31 maggio ora,
in virtù di questo decreto, slittano al 20 giugno. Gli stessi Caf ed
intermediario dovranno pertanto consegnare copia del 730 e il prospetto di
liquidazione entro il prossimo 30 giugno anziché giorno 15. Analogo discorso
per il modello Unico. Anche in questo caso il termine ultimo di pagamento
delle imposte risultanti dall’Unico in seguito al differimento è stato
prorogato, senza alcuna sanzione, passando così dal 16 giugno al 6 luglio.
Tuttavia il contribuente può ulteriormente rinviare il pagamento, con una
sanzione dello 0,4%, nei successivi trenta giorni e quindi entro il 5
agosto. Lo 0,4% più che una sanzione rappresenta un elemento di comodità per
chi si trova in difficoltà finanziarie, potendo così regolarizzare la
propria posizione con l’erario nei trenta giorni successivi alla data ultima
di scadenza del 6 luglio e pertanto entro il 5 agosto.
I motivi
Lo slittamento dei termini è dovuto, in primo luogo, al ritardo con cui
è stato consegnato il modello Cud che doveva essere inviato telematicamente
o consegnato all’interessato entro il 28 febbraio. E poi gli studi di
settore considerato che ancora manca all’appello il software di gestione
degli studi stessi, cioè il programma che consente il calcolo della
congruità e della coerenza tenendo conto dei correttivi congiunturali per il
periodo d’imposta. Non ultimo la cedolare secca, per la quale è attesa la
circolare dal Fisco per chiarire dubbi interpretativi sul calcolo e sul
versamento. Il nuovo istituto tributario offre la possibilità, per i
proprietari di unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in
locazione, di optare per un regime di tassazione alternativo all’Irpef
e delle relative addizionali regionale e comunale applicando un'aliquota
fissa sull’intero canone annuo di locazione del 21% o eventualmente del 19%
per i contratti cosiddetti a canone concordato attraverso accordi locali tra
le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. In altri termini vi è,
per chi sceglie il nuovo regime tributario, di non far più confluire i
redditi derivanti dalle locazioni all’interno del calderone del proprio
reddito complessivo assoggettandoli quindi alla tassazione Irpef ordinaria
con aliquote diverse a seconda degli scaglioni di reddito, considerato che
l’Irpef è una imposta progressiva a scaglioni di reddito e che quindi
maggiore sarà il reddito dichiarato al Fisco più elevate saranno le imposte
da pagare ma, invece, di applicare al canone percepito dalla locazione una
imposta sostitutiva attraverso una aliquota fissa del 21 o del 19%.
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Fonte: il Quotidiano – Domenica 14 maggio 2011
Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.