ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARICAL E BANCA CARIME - COSENZA

Cosenza, 11 settembre 2011
Comunicazione N.157_2011
Web-site: www.asspenscarical.altervista.org


 

La manovra correttiva, decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111/2011, ha introdotto una serie di novità in materia fiscale e previdenziale. Tra le più importanti vi è l’istituzione di un nuovo tipo di ravvedimento operoso che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente omissioni e irregolarità commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative unitamente agli interessi
calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato e al tasso legale pari all’1,50%. Alle due tipologie di ravvedimento in vigore, ravvedimento breve e ravvedimento lungo, la manovra ne ha quindi aggiunto un terzo. Di conseguenza, il contribuente che si “dimentica” di pagare le imposte nei termini perentori stabiliti dal rigido calendario fiscale e intende regolarizzare la propria posizione in pochi giorni può utilizzare questa nuova opportunità.
Si tratta del ravvedimento operoso sprint o mini, così denominato perché consente all’interessato di versare il dovuto entro i quattordici giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento, con il versamento del tributo e della nuova sanzione dello 0,20% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali dell’1,50% da calcolare su base giornaliera. Le possibilità a disposizione del contribuente per sanare le imposte non pagate alla scadenza sono dunque diventate tre: ravvedimento sprint, utilizzabile entro i
quattordici giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; ravvedimento breve, utilizzabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; ravvedimento lungo, utilizzabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. Con il ravvedimento sprint la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,20% per ogni giorno di ritardo.
La misura del 30%, che si riduce al 3% in caso di ravvedimento breve o mensile entro trenta giorni, è infatti ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La variazione quindi oscilla dallo 0,20% per un giorno di ritardo fino a giungere al 2,80% per quattordici giorni. Lo spirito del nuovo ravvedimento operoso sprint consente quindi di non punire estremamente le semplici dimenticanze consentendo ai contribuenti di versare il dovuto con una sanzione rapportata ai giorni di ritardo ai quali vanno aggiunti i minimi interessi da calcolare con le modalità ordinarie. L’impiego dell’istituto del ravvedimento operoso è consentito solo quando la violazione non è stata già constatata dall’ufficio o ente impositore e notificata all’autore della stessa; non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in questi casi l’esclusione del ravvedimento non è totale ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di
controllo);  non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento quali notifica di inviti a comparire,
richieste di esibizione di documenti ed invio di questionari formalmente comunicate all’interessato o ai soggetti solidalmente obbligati. Indagini di altro genere, come quelle di natura penale, non sono di impedimento all’istituto tributario del ravvedimento operoso.
 

 

Fonte: il Quotidiano – Domenica 11 settembre 2011􀀃
Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.􀀃
 

 

 

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