Cosenza, 11 settembre 2011
Comunicazione N.157_2011
Web-site:
www.asspenscarical.altervista.org
La manovra correttiva, decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito
nella legge n. 111/2011, ha introdotto una serie di novità in materia
fiscale e previdenziale. Tra le più importanti vi è l’istituzione di un
nuovo tipo di ravvedimento operoso che consente al contribuente di
regolarizzare spontaneamente omissioni e irregolarità commesse, beneficiando
della riduzione delle sanzioni amministrative unitamente agli interessi
calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato e al tasso legale pari
all’1,50%. Alle due tipologie di ravvedimento in vigore, ravvedimento breve
e ravvedimento lungo, la manovra ne ha quindi aggiunto un terzo. Di
conseguenza, il contribuente che si “dimentica” di pagare le imposte nei
termini perentori stabiliti dal rigido calendario fiscale e intende
regolarizzare la propria posizione in pochi giorni può utilizzare questa
nuova opportunità.
Si tratta del ravvedimento operoso sprint o mini, così denominato perché
consente all’interessato di versare il dovuto entro i quattordici giorni
successivi alla scadenza del termine per il pagamento, con il versamento del
tributo e della nuova sanzione dello 0,20% per ogni giorno di ritardo, oltre
agli interessi legali dell’1,50% da calcolare su base giornaliera. Le
possibilità a disposizione del contribuente per sanare le imposte non pagate
alla scadenza sono dunque diventate tre: ravvedimento sprint, utilizzabile
entro i
quattordici giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento;
ravvedimento breve, utilizzabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo
giorno successivo alla scadenza; ravvedimento lungo, utilizzabile entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del
quale è commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. Con il ravvedimento
sprint la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi
versamenti di imposte, si riduce allo 0,20% per ogni giorno di ritardo.
La misura del 30%, che si riduce al 3% in caso di ravvedimento breve o
mensile entro trenta giorni, è infatti ulteriormente ridotta a un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La variazione quindi oscilla
dallo 0,20% per un giorno di ritardo fino a giungere al 2,80% per
quattordici giorni. Lo spirito del nuovo ravvedimento operoso sprint
consente quindi di non punire estremamente le semplici dimenticanze
consentendo ai contribuenti di versare il dovuto con una sanzione rapportata
ai giorni di ritardo ai quali vanno aggiunti i minimi interessi da calcolare
con le modalità ordinarie. L’impiego dell’istituto del ravvedimento operoso
è consentito solo quando la violazione non è stata già constatata
dall’ufficio o ente impositore e notificata all’autore della stessa; non
sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in questi casi l’esclusione
del ravvedimento non è totale ma è limitata ai periodi ed ai tributi che
sono oggetto di
controllo); non sono iniziate altre attività amministrative di
accertamento quali notifica di inviti a comparire,
richieste di esibizione di documenti ed invio di questionari formalmente
comunicate all’interessato o ai soggetti solidalmente obbligati. Indagini di
altro genere, come quelle di natura penale, non sono di impedimento
all’istituto tributario del ravvedimento operoso.
Fonte: il Quotidiano – Domenica 11 settembre 2011
Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
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