Ci è pervenuto un interessante verbale relativo all'incontro del 14
dicembre 2009 tra i liquidatori e le fonti istitutive del Fondo Pensioni
Comit.
Data l'importanza dell'argomento trattato, ve lo proponiamo pressochè
integralmente, evitando, come nostro costume, ogni spunto polemico al fine
di non ispessire polemiche tra gli interessati alla liquidazione dell'Ente.: ognuno
tragga le proprie conclusioni.
Piazza Scala - dicembre 2009
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Il dr. Elia ha ricordato gli ultimi passaggi
dell’annosa vicenda e, in particolare, la recente sentenza di nullità del
piano di riparto con la conseguente esigenza di riformulare lo stato
dell’attivo e del passivo. Su tale aspetto occorre preliminarmente chiarire
che i Liquidatori non hanno modificato la loro posizione ed hanno presentato
ricorso in appello, ribadendo sostanzialmente quanto da loro esposto in sede
dibattimentale (ovvero che il Fondo non aveva debiti, che
necessitassero un piano dell’attivo e l’evidenziazione di eventuali
creditori privilegiati, e quindi è sufficiente il solo piano del passivo).
In tale contesto si è inserita la causa impostata dal fisco (che chiede
115 mln.), avverso la quale è stato già presentato ricorso, dopo la
richiesta di sospensiva confermata a settembre, ed il rilascio di una
fidejussione solidale con Beni Stabili (60 mln. quota carico Fondo,
senza impegni circa l’accertamento delle responsabilità). Il Fondo ha fatto
presente che potrà valutare (ove Beni Stabili e il Fisco trovassero una
ipotesi percorribile) una ipotesi transattiva che chiuda tombalmente la
vicenda e che lasci invariato lo stato del passivo (quindi vada a
toccare solo gli interessi maturati, magari di un solo anno). Diversamente
da quanti vanno congetturando ex post su errori o cattivi consigli,
invocando il fatto che le imposte di registro o ipotecarie siano a carico
dell’acquirente, è stato specificato che il fisco – che non ha imposto
sanzioni nel suo provvedimento – di fatto contesta al Fondo di essersi
avvalso dei benefici ex art. 18 legge 124 sui Fondi Pensione (che a loro
avviso riguarderebbe solo la fase di gestione e non di liquidazione)
mentre si è semplicemente trattato di un atto di vendita di immobili e non
una plusvalenza finanziaria per cessione della società veicolo. Il fisco
mira a contestare l’operazione di conferimento alla società veicolo (e
successivamente alla società designata da Beni Stabili) che avrebbe celato
il negozio sottostante
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Il Fondo ha anche specificato che l’obbligazione nei confronti del fisco è
solidale e che si prospettano (salvo l’ipotesi della transazione) tempi
lunghi, sia nei confronti del fisco sia nei confronti di Beni Stabili
(indicativamente tra 10 e 15 anni). Il Fondo ha dovuto – nell’interesse
generale del passivo – ricorrere e sottoscrivere la fidejussione, ad evitare
che il fisco aggiungesse sanzioni (pari al 30%) all’importo richiesto. Anche
le contestazioni sulla metodologia usata sono fuori luogo, l’asta
competitiva internazionale per il complessivo patrimonio immobiliare è stata
la scelta vincente che ha consentito di incamerare una plusvalenza “al di là
delle più rosee attese”; la scelta di utilizzare una società veicolo
(suggerita dagli advisor a suo tempo) fu condivisa e portata avanti perché
incorporava nei ricavi l’IVA, che non si sarebbe recuperata in cessioni ai
privati.
Il Fondo ha chiesto alle Fonti Istitutive di pronunciarsi – con posizione
possibilmente unanime – sull’ipotesi transattiva: su tale argomento non
c’è stato ancor confronto tra le FI stesse.
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Le due vicende (i cui tempi sono stati prima indicati) purtroppo si
intrecciano, ove il ricorso del fondo non fosse accolto, si dovrebbe
riprodurre la procedura con la costituzione dell’attivo, ma, per fare ciò
occorrerebbe definire la vertenza con il fisco, nei confronti del quale il
Fondo avrebbe un debito (comunque coperto dalle attività) da definire:
ovvero il Fisco diventerebbe soggetto dell’attivo e del processo
liquidatorio.
Merita in questa sede dar conto della specifica fornita circa l’indicazione
di non riunificare i diversi procedimenti presentati, il giudice si
riferisce alle diverse cause che attengono al merito (contestando in alcuni
casi la riforma del 1999), che proseguiranno il loro iter (ma sui quali ci
sono diverse sentenze passate in giudicato), dopo aver risolto la questione
principale dei criteri di riparto e applicabilità o meno dell’articolo 27,
che invece proseguirà in modo unitario (fallimentare o concorsuale che sia).
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