Per i nostri lettori ex Comit

 

Ci è pervenuto un interessante verbale relativo all'incontro del 14 dicembre 2009 tra i liquidatori e le fonti istitutive del Fondo Pensioni Comit.
Data l'importanza dell'argomento trattato, ve lo proponiamo pressochè integralmente, evitando, come nostro costume, ogni spunto polemico al fine di non ispessire polemiche tra gli interessati alla liquidazione dell'Ente.: ognuno tragga le proprie conclusioni.
Piazza Scala - dicembre 2009

 

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Il dr. Elia ha ricordato gli ultimi passaggi dell’annosa vicenda e, in particolare, la recente sentenza di nullità del piano di riparto con la conseguente esigenza di riformulare lo stato dell’attivo e del passivo. Su tale aspetto occorre preliminarmente chiarire che i Liquidatori non hanno modificato la loro posizione ed hanno presentato ricorso in appello, ribadendo sostanzialmente quanto da loro esposto in sede dibattimentale (ovvero che il Fondo non aveva debiti, che necessitassero un piano dell’attivo e l’evidenziazione di eventuali creditori privilegiati, e quindi è sufficiente il solo piano del passivo).
In tale contesto si è inserita la causa impostata dal fisco (che chiede 115 mln.), avverso la quale è stato già presentato ricorso, dopo la richiesta di sospensiva confermata a settembre, ed il rilascio di una fidejussione solidale con Beni Stabili (60 mln. quota carico Fondo, senza impegni circa l’accertamento delle responsabilità). Il Fondo ha fatto presente che potrà valutare (ove Beni Stabili e il Fisco trovassero una ipotesi percorribile) una ipotesi transattiva che chiuda tombalmente la vicenda e che lasci invariato lo stato del passivo (quindi vada a toccare solo gli interessi maturati, magari di un solo anno). Diversamente da quanti vanno congetturando ex post su errori o cattivi consigli, invocando il fatto che le imposte di registro o ipotecarie siano a carico dell’acquirente, è stato specificato che il fisco – che non ha imposto sanzioni nel suo provvedimento – di fatto contesta al Fondo di essersi avvalso dei benefici ex art. 18 legge 124 sui Fondi Pensione (che a loro avviso riguarderebbe solo la fase di gestione e non di liquidazione) mentre si è semplicemente trattato di un atto di vendita di immobili e non una plusvalenza finanziaria per cessione della società veicolo. Il fisco mira a contestare l’operazione di conferimento alla società veicolo (e successivamente alla società designata da Beni Stabili) che avrebbe celato il negozio sottostante
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Il Fondo ha anche specificato che l’obbligazione nei confronti del fisco è solidale e che si prospettano (salvo l’ipotesi della transazione) tempi lunghi, sia nei confronti del fisco sia nei confronti di Beni Stabili (indicativamente tra 10 e 15 anni). Il Fondo ha dovuto – nell’interesse generale del passivo – ricorrere e sottoscrivere la fidejussione, ad evitare che il fisco aggiungesse sanzioni (pari al 30%) all’importo richiesto. Anche le contestazioni sulla metodologia usata sono fuori luogo, l’asta competitiva internazionale per il complessivo patrimonio immobiliare è stata la scelta vincente che ha consentito di incamerare una plusvalenza “al di là delle più rosee attese”;  la scelta di utilizzare una società veicolo (suggerita dagli advisor a suo tempo) fu condivisa e portata avanti perché incorporava nei ricavi l’IVA, che non si sarebbe recuperata in cessioni ai privati.
Il Fondo ha chiesto alle Fonti Istitutive di pronunciarsi – con posizione possibilmente unanime – sull’ipotesi transattiva: su tale argomento non c’è stato ancor confronto tra le FI stesse.

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Le due vicende (i cui tempi sono stati prima indicati) purtroppo si intrecciano, ove il ricorso del fondo non fosse accolto, si dovrebbe riprodurre la procedura con la costituzione dell’attivo, ma, per fare ciò occorrerebbe definire la vertenza con il fisco, nei confronti del quale il Fondo avrebbe un debito (comunque coperto dalle attività) da definire: ovvero il Fisco diventerebbe soggetto dell’attivo e del processo liquidatorio.
Merita in questa sede dar conto della specifica fornita circa l’indicazione di non riunificare i diversi procedimenti presentati, il giudice si riferisce alle diverse cause che attengono al merito (contestando in alcuni casi la riforma del 1999), che proseguiranno il loro iter (ma sui quali ci sono diverse sentenze passate in giudicato), dopo aver risolto la questione principale dei criteri di riparto e applicabilità o meno dell’articolo 27, che invece proseguirà in modo unitario (fallimentare o concorsuale che sia).

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