Deducibilità e detraibilità dei Contributi versati alla Cassa Sanitaria del Gruppo Intesa

 

La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate ha finalmente fatto chiarezza e ha ribadito che i contributi che i pensionati versano alle Casse Sanitarie come la nostra sono deducibili dal reddito (il limite di tale deducibilità, pari a € 3.615,20, è per noi irrilevante, dato che la nostra quota massima è di € 1.800,00 – salvo pagamenti per importi superiori dovuti ad arretrati. L’Agenzia delle Entrate basa le sue conclusioni sulla parità di trattamento fra lavoratore dipendente e pensionato, i cui redditi sono assimilabili e pertanto è assimilabile anche il trattamento fiscale. Come noto, gli importi dell’assistenza integrativa sono sempre stati dedotti dal reddito dei dipendenti in servizio a cura dell’azienda in qualità di sostituto d’imposta.

Pertanto, quest’anno, la cifra indicata nella dichiarazione che ci verrà trasmessa dalla Cassa andrà esposta nel mod. 730/2010, quadro E, Sezione II, (altri oneri deducibili), salvo diverse indicazioni che l'Agenzia delle Entrate potrà fornire in sede di istruzioni per la compilazione del mod.730. Le spese rimaste a nostro carico in quanto non rimborsate o rimborsate parzialmente dalla Cassa sono detraibili dall’imposta al 19% e vanno indicate nel quadro E, Sezione I, rigo E1, supportate da idonea documentazione dalla quale si possano desumere gli importi non rimborsati.

 

Familiari  non a carico

 

Per il personale in servizio le aziende, quali sostituti d’imposta, deducono dal reddito del dipendente anche le quote che lo stesso ha pagato per i familiari non a carico. Per lo stesso principio di assimilazione del trattamento dei pensionati a quello dei lavoratori in servizio, sono deducibili dal reddito del pensionato anche i contributi che lo stesso ha pagato per i familiari non a carico. Il familiare, nella propria dichiarazione del redditi, detrarrà dall’imposta, al 19%, solo per la parte non rimborsata dalla Cassa.

Non è escluso che su quest’ultimo caso emergano in futuro orientamenti diversi. Le istruzioni del mod. 730 parlano solo di deducibilità dei contributi relativamente alle persone a carico (per la parte da queste ultimi non dedotta) e aggiungono quindi un elemento di ambiguità e incertezza.. Nel nostro Paese, la certezza del diritto fiscale resta un’utopia. Se dovessimo venire a conoscenza di novità, le comunicheremo con la massima tempestività.

 

Certificazioni rilasciate dalla Cassa

 

Verranno spedite al domicilio di ogni Iscritto entro la fine del corrente mese di febbraio 2010, secondo lo schema qui allegato.

Si ricorda con l'occasione che la Cassa non è tenuta a fornire indicazioni di carattere fiscale, come quelle sopra riportate, in quanto le casistiche sono diverse e non sempre assimilabili in gruppi omogenei.

Va comunque osservato che la formula riportata nella dichiarazione dovrebbe togliere ogni dubbio sulla deducibilità dei contributi e sulla detraibilità della differenza non rimborsata.

Per i CAF più testardi, allego anche la Risoluzione n. 293/E del giorno 11 luglio 2008 emessa dalla Agenzia delle Entrate, che risolve ogni dubbio interpretativo.

 

MILANO, 3 febbraio 2010

Clicca qui per visualizzare la dichiarazione che verrà trasmessa dalla Cassa Sanitaria
Clicca qui per visualizzare la risoluzione n. 293/E del 11/7/2008 dall'Agenzia delle Entrate

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