Cosenza, 13 dicembre 2012
Associazione Pensionati Carical - Cosenza
www.asspenscarical.altervista.org
Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” – 9/12/2012
I contribuenti alle prese con il saldo Imu, in scadenza lunedì 17
dicembre, devono rifare i conti e calcolare
l’imposta per effetto dell’aumento delle aliquote che molti enti municipali
hanno deliberato, in particolare
sulle unità immobiliari diverse dall’abitazione principale. Ed allora, al
fine di evitare errori, da pagare poi a
caro prezzo, ricapitoliamo le regole. Si parte dalla rendita catastale che
deve essere rivalutata del 5% e
moltiplicata per i coefficienti corrispondenti alla categoria di
appartenenza che sono: 160 per le unità
immobiliari del gruppo A (con la sola esclusione di A10) oltre a C2, C6 e
C7; 140 per il gruppo B, C3, C4 e C5; 80 per A10; 60 per il gruppo D e 55
per C1. Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in
comune commercio alla data del primo gennaio 2012. Ottenuta così la base
imponibile, necessita
determinare l’imposta dovuta per l’intero anno moltiplicandola per
l’aliquota deliberata dal Comune. Per la
sola abitazione principale, immobile nel quale il contribuente ha la
residenza anagrafica e dimora
abitualmente, bisogna considerare la detrazione di 200 euro aumentata di 50
euro per ogni figlio di età
inferiore ai 26 anni che vive in famiglia con dimora e residenza. Il saldo
da versare si calcola sottraendo
quanto già pagato a titolo d’acconto o degli acconti, se si è optato di
versarlo in due rate. Per tutti gli immobili diversi dall’abitazione
principale si deve suddividere il saldo tra quota comunale e quota statale,
tenendo presente che le eventuali variazioni di aliquota deliberate dagli
enti municipali non possono eccedere la quota destinata allo Stato che
rimane ferma allo 0,38% su base annua. Una volta completato il
computo, bisogna procedere all’arrotondamento all’euro, che deve avvenire
per eccesso, se la frazione è
superiore a 49 centesimi, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a
49 centesimi. Questa regola si
applica per ciascun importo da inserire nel modello di pagamento quindi
anche per la quota dell’Imu da
ripartire tra Stato e Comune. Per quanto riguarda l’importo minimo da
versare, se il Comune non ha deliberato nulla bisogna far riferimento alla
regola generale, in base alla quale il pagamento non è dovuto
se l’importo annuo è inferiore a 12 euro. Chi ha comprato o venduto un
immobile nel corso del 2012 deve
pagare l’Imu solo per i mesi in cui ne è stato proprietario. Va ricordato
che le frazioni di mese superiori a 15
giorni valgono per un mese intero.
E’ possibile versare il saldo Imu oltre che con la delega di pagamento F24
ordinaria e semplificata anche a
mezzo bollettino di conto corrente postale. Tuttavia è preferibile
l’utilizzo dell’F24 e le motivazioni sono
molteplici. In primo luogo ogni singolo bollettino di conto corrente può
ospitare il versamento Imu
riguardante un singolo Comune, al contrario l’F24 accoglie più enti
municipali, il bollettino poi deve essere
presentato esclusivamente presso gli uffici postali mentre per l’F24 può
essere utilizzato anche presso gli
istituti di credito e i concessionari alla riscossione non ultimo, su ogni
bollettino, bisogna pagare l’ulteriore
tassa di euro 1,30 mentre la presentazione dell’F24 ne è esente.
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