Dopo
il primo pagamento di metà giugno scorso torna, ma non per tutti, la
scadenza legata al versamento
dell’Imu, la nuova imposta sulla casa che da quest’anno ha sostituito l’Ici.
Sono interessati solo i possessori dell’abitazione principale che hanno
optato di pagare l’Imu in tre rate. Infatti per questi contribuenti,
limitatamente al 2012, è stata concessa la possibilità di avvalersi di una
scadenza aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie del 18 giugno (acconto) e
del 17 dicembre (saldo). Pertanto, entro il 17 settembre, i proprietari
dell’abitazione principale che hanno preferito di pagare l’Imu in tre
distinte rate, due parti di acconto e una a saldo, devono effettuare il
versamento relativo alla seconda rata. Per coloro che hanno scelto di
avvalersi di tale possibilità le prime due rate sono uguali, mentre la
terza, quella da pagare entro il 17 dicembre prossimo, si determina
attraverso la differenza tra l’importo dovuto per l’anno di riferimento e
quello versato con le due precedenti rate. Le rate di giugno e di settembre,
infatti, sono calcolate applicando le aliquote e le detrazioni di legge,
mentre l’impatto con le delibere comunali è rinviato al momento del saldo di
dicembre. Per il pagamento della seconda rata dell’Imu, come in occasione
del versamento di giugno, occorre utilizzare il modello F24. Trattandosi di
due rate praticamente identiche, è sufficiente ricopiare l’F24 compilato a
giugno, prestando però particolare attenzione allo spazio “rateazione/mese
rif.”, dove occorre indicare il codice 0202 in luogo di quello usato per la
prima rata. Anche per l’acconto settembrino, bisogna considerare l’aliquota
dello 0,4% e la detrazione di 200 euro prevista per l’abitazione principale,
oltre alla maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non
superiore a ventisei anni. E’ però prevista un’eccezione, in quanto è
consentita l’applicazione delle aliquote stabilite mediante delibera
comunale qualora siano più convenienti rispetto a quelle previste dalla
legge. E’ il caso ad esempio dell’ente municipale che si è avvalso della
facoltà di assimilazione all’abitazione principale o ha deliberato una
detrazione maggiorata o, ancora, un’aliquota più bassa dello 0,4%. In queste
circostanze, la rata di settembre può essere calcolata con le nuove
disposizioni comunali anziché con quella nazionale, utilizzata a giugno,
quando l’ente locale non si era ancora pronunciato. E’appena il caso di
rammentare che le pertinenze dell’abitazione principale hanno lo stesso
trattamento di questa purché in numero non superiore ad una per ciascuna
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Gli enti municipali non hanno più
alcun potere regolamentare, poiché è stata soppressa la disposizione di
legge che ne consentiva la disciplina a livello locale. Nessuna possibilità
quindi per le disposizioni come ad esempio il limite massimo di distanza
dall’abitazione oltre il quale vi poteva essere il disconoscimento della
pertinenza. Un caso particolare riguarda infine l’abitazione ricevuta in
eredità che costituiva la dimora abituale della famiglia. In tale ipotesi,
al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione. L’immobile deve
essere quindi tassato per
intero, a prescindere dalle quote di eredità, dal solo coniuge superstite.
“il Quotidiano della Calabria 9 settembre 2012”