CONSULENZA FISCALE –
Articolo di Pasqualino Pontesi,
Dottore commercialista,
pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”.
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Associazione Pensionati Carical e Banca Carime
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Dopo il primo pagamento di metà giugno scorso torna, ma non per tutti, la scadenza legata al versamento dell’Imu, la nuova imposta sulla casa che da quest’anno ha sostituito l’Ici. Sono interessati solo i possessori dell’abitazione principale che hanno optato di pagare l’Imu in tre rate. Infatti per questi contribuenti, limitatamente al 2012, è stata concessa la possibilità di avvalersi di una scadenza aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie del 18 giugno (acconto) e del 17 dicembre (saldo). Pertanto, entro il 17 settembre, i proprietari dell’abitazione principale che hanno preferito di pagare l’Imu in tre distinte rate, due parti di acconto e una a saldo, devono effettuare il versamento relativo alla seconda rata. Per coloro che hanno scelto di avvalersi di tale possibilità le prime due rate sono uguali, mentre la terza, quella da pagare entro il 17 dicembre prossimo, si determina attraverso la differenza tra l’importo dovuto per l’anno di riferimento e quello versato con le due precedenti rate. Le rate di giugno e di settembre, infatti, sono calcolate applicando le aliquote e le detrazioni di legge, mentre l’impatto con le delibere comunali è rinviato al momento del saldo di dicembre. Per il pagamento della seconda rata dell’Imu, come in occasione del versamento di giugno, occorre utilizzare il modello F24. Trattandosi di due rate praticamente identiche, è sufficiente ricopiare l’F24 compilato a giugno, prestando però particolare attenzione allo spazio “rateazione/mese rif.”, dove occorre indicare il codice 0202 in luogo di quello usato per la prima rata. Anche per l’acconto settembrino, bisogna considerare l’aliquota dello 0,4% e la detrazione di 200 euro prevista per l’abitazione principale, oltre alla maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a ventisei anni. E’ però prevista un’eccezione, in quanto è consentita l’applicazione delle aliquote stabilite mediante delibera comunale qualora siano più convenienti rispetto a quelle previste dalla legge. E’ il caso ad esempio dell’ente municipale che si è avvalso della facoltà di assimilazione all’abitazione principale o ha deliberato una detrazione maggiorata o, ancora, un’aliquota più bassa dello 0,4%. In queste circostanze, la rata di settembre può essere calcolata con le nuove disposizioni comunali anziché con quella nazionale, utilizzata a giugno, quando l’ente locale non si era ancora pronunciato. E’appena il caso di rammentare che le pertinenze dell’abitazione principale hanno lo stesso trattamento di questa purché in numero non superiore ad una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Gli enti municipali non hanno più alcun potere regolamentare, poiché è stata soppressa la disposizione di legge che ne consentiva la disciplina a livello locale. Nessuna possibilità quindi per le disposizioni come ad esempio il limite massimo di distanza dall’abitazione oltre il quale vi poteva essere il disconoscimento della pertinenza. Un caso particolare riguarda infine l’abitazione ricevuta in eredità che costituiva la dimora abituale della famiglia. In tale ipotesi, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione. L’immobile deve essere quindi tassato per
intero, a prescindere dalle quote di eredità, dal solo coniuge superstite.

“il Quotidiano della Calabria 9 settembre 2012”

 

 


 

 

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