Associazione Pensionati Carical e Banca Carime

Cosenza, 12 febbraio 2012

www.asspenscarical.altervista.org

 

 

Scade il 28 febbraio la consegna del Cud 2012. Entro tale data, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, lavoratori dipendenti e pensionati oltre ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente riceveranno dai propri datori di lavoro la certificazione unica dei redditi. E’ anche possibile trasmettere il modello Cud in formato elettronico purché venga garantito all’interessato la possibilità di riceverlo e materializzarlo, cioè stamparlo su carta, per i successivi adempimenti. Tale modalità è da ritenersi esclusa nell’ipotesi di consegna ad eredi o in occasione di cessazione del rapporto di lavoro. Il Cud è indispensabile per tutti coloro che devono presentare la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che nel 2011 ha posseduto soltanto redditi attestati dal modello Cud non ha però l’obbligo di compilare la denuncia fiscale. Il soggetto esonerato può tuttavia presentare il modello 730 se ha sostenuto spese che originano detrazioni e/o deduzioni d’imposta (interessi passivi su mutui ipotecari, spese mediche, tasse universitarie, contributi alle colf ecc.) e che quindi intende avere la garanzia di ottenere in tempi brevi l’accredito del rimborso direttamente in busta paga già nel prossimo mese di luglio o nel rateo di pensione di settembre.


Le novità

Debutta il nuovo codice BM predisposto per indicare nelle annotazioni l’ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle che non hanno concorso a formare il reddito imponibile dei giovani talenti rientrati dall’estero e dei cittadini europei che hanno trasferito la loro attività lavorativa in Italia. La legge 238/2010 ha previsto per loro, fino al 31 dicembre 2013, la riduzione della base imponibile ai fini Irpef dell’80%, se donne, e del 70% se uomini. Nel Cud 2012 c’è posto anche per il contributo di solidarietà, introdotto dalla manovra d’agosto. Riguarda coloro che hanno un reddito complessivo annuo lordo superiore a trecentomila euro, per i quali il datore di lavoro effettua il prelievo al momento del conguaglio. E’ anche presente lo “sconto” Irpef sull’acconto che andava versato a novembre 2011. Si tratta del differimento di 17 punti percentuali dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2011. Lo “sconto” sull’acconto è stato introdotto dal d.l. 78/2010, mentre il dpcm del 21 novembre ha quantificato l’entità della riduzione e le modalità di applicazione. Se il prelievo era stato già effettuato nella misura ordinaria al momento dell’entrata in vigore del dpcm, il datore di lavoro o l’ente pensionistico hanno dovuto restituire le maggiori somme trattenute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef nella retribuzione o nel rateo pensionistico di dicembre, oppure di gennaio. La riduzione dal 99% all’82% (17 punti percentuali) va segnalata nelle annotazioni del Cud 2012 con il codice BQ. Confermata l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme legate alla produttività e all’efficienza organizzativa aziendale nel settore privato a condizione che il salario accessorio sia definito da accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali. Infine uno spazio in più nella scheda per la destinazione del 5 per mille dell’lrpef allegata al modello Cud. Nel 2012 sarà infatti possibile indirizzare il contributo anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

 

Consulenza fiscale del Dott. Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Il Quotidiano - Domenica 12 febbraio 2012


 

 

 

 

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