quando l'Agenzia delle Entrate gioca al ribasso: un parere di Gianfranco Minotti

 

Pubblichiamo un interessante parere di Gianfranco Minotti. Una considerazione amara: nonostante le numerose sentenze che contraddicono il suo modo di operare il Fondocomit continua pervicacemente a sostenere che i contributi sono stati versati dalla Banca e non dai suoi dipendenti. Se i liquidatori leggeranno questo articolo contiamo su un loro pronto intervento sulla struttura amministrativa per correggere un modo di operare errato, per di più disdicevole per i loro colleghi.
Piazza Scala - febbraio 2013

 

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30 gennaio 2013 - da G.A.: ti ringrazio per la bozza e gli allegati che mi hai trasmesso, ad oggi non ho provveduto ad inoltrarli all’Agenzia Entrate, in compenso ieri ho ricevuto una telefonata con degli sviluppi ed oggi mi sono recato all’Agenzia Entrate per avere ragguagli e dettagli.

Il sig. L. del Team Rimborsi, mi ha riferito di aver ricevuto dal Fondo Penioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana una lettera (copia allegata) con i dettagli di quanto effettivamente pagato dai dipendenti che è di importo considerevolmente inferiore rispetto al 7,75% da me reclamato con lettera del 25 giugno 2010 (copia allegata). Alla mia domanda avevo allegato copia della lettera a suo tempo trasmessami dal Fondo Comit (allegato prospetto) nonché tabella excell dalla quale si evince che il rimborso a me spettante è di Lire 6526479.- pari a Euro 3.370,65; il funzionario dell’Agenzia Entrate si è dichiarato disposto a liquidarmi in base alla tabella fornita dal Fondo Comit l’importo di lire 2.153.216 pari a Euro 1.112,04 .

Il suddetto Funzionario resta in attesa da parte mia dell’accettazione del minor rimborso così come avvalorato dai dati pervenuti all’Agenzia Entrate. In effetti il fondo pensioni attesta che Banca Commerciale Italiana aveva attuato un meccanismo dello chassé-croisé con il quale la banca pagava i contributi a carico del lavoratore ed il lavoratore pagava la contribuzione al fondo pensioni.

Resto in attesa di Vostre istruzioni al riguardo e sono altresì a richiederVi se avete la possibilità di farmi pervenire una bozza di un’istanza da inoltrare al’Agenzia Entrate in quanto ho la possibilità di recuperare un ulteriore importo di Euro 1.267,00 rappresentato dalla minor imposta dovuta sulla liquidazione del Fondo che è stato assoggettato da Intesa previdenza ad un’aliquota del 25% mentre l’effettiva imposta a quanto riferitomi dal Sig. L. sarebbe del 23,50% ca.

30 gennaio 2013

 

01 febbraio 2013: risponde Gianfranco Minotti: rilevo con vivo rammarico che, nonostante le numerose sentenze emesse , negli anni , da diverse Commissioni Tributarie che hanno accolto (formando , sulla materia, quello che dovrebbe essere ormai considerato un consolidato orientamento giurisprudenziale suffragato da provvedimenti di Cassazione di cui Ti ho già trasmesso copie) i ricorsi volti all'ottenimento di rimborsi fiscali derivanti dalla mancata deduzione , in sede di tassazione dei c.d. 'zainetti' , dei contributi (nel limite del 4% della retribuzione annua) versati (sino a tutto il 31.12.1994) al Fondo Pensioni ex Comit, quest'ultimo persista a sostenere la tesi che tali contributi siano da considerarsi sostanzialmente a carico della Banca e non dei dipendenti (salvo per importi marginali ) e ciò per un asserito effetto del sistema di incrocio contabile (definito chassé croisé) in vigore dal 1955 sino al 31.12.1994 che escluderebbe (in tutto o in parte) l'applicazione del beneficio fiscale dell' invocata deduzione.
Si tratta di una tesi che è stata oggetto , sin dall'origine della questione, di puntuali repliche volte a smontarne la valenza , repliche che hanno anche confortato confronti contenziosi.
E' pertanto un vero peccato che l' avversa determinazione del Fondo Ti debba costringere ad una scelta di comportamento nei confronti dell' Agenzia delle Entrate che, influenzata dal riscontro che il Fondo ha dato alla sua richiesta di ulteriori dettagli sulla Tua posizione contributiva , intenderebbe accogliere solo parzialmente la Tua istanza di rimborso : accettare la drastica riduzione del credito da Te vantato ovvero insistere per il riconoscimento integrale di detto credito con conseguente avvio di un ricorso tributario ?
Al riguardo, visto che chiedi indicazioni su come procedere, mi permetto di suggerirTi (anche per un interesse di carattere generale a non permettere che l'ostinazione del Fondo finisca per fare breccia nelle posizioni sin qui ben tutelate) di non demordere e di ritornare in contatto con l' Agenzia delle Entrate per tentare di ottenere un ripensamento evidenziando come le asserzioni di Fondo non siano supportate da alcun documento o riferimento normativo e riguardino peraltro una questione tale da non poter mettere in alcun modo in discussione la Tua domanda fondata su documentazione del tutto idonea a rappresentare esaustivamente il Tuo diritto con i relativi richiami normativi ; potresti nell' occasione depositare istanza in autotutela secondo lo schema già a Tue mani aggiungendo a corredo (oltre ai provvedimenti di Cassazione anche le seguenti sentenze di cui Ti allego copie : sentenza CTR Bologna nr. 1/15/11 , sentenza CTP Forlì nr. 102/07 , sentenza CTR - Firenze nr.20/8/11, piuttosto significative in ordine all'inconsistenza della su ricordata tesi del Fondo ). Qualora anche questa iniziativa non sortisse esito positivo e l'Agenzia Ti notificasse provvedimento di (parziale) rigetto della Tua istanza . per continuare a far valere le Tue ragioni dovrai allora, tassativamente entro sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento , formalizzare le resistenze del caso avviando la procedura di mediazione tributaria (condizione di procedibilità di successivo, eventuale ricorso in CTP) con l'assistenza di difensore : a questo riguardo , qualora Tu non Ti avvalga già di professionista di fiducia , Ti evidenzio che l' Associazione Amici Comit ha stipulato una apposita convenzione con l' Avv. Antonino Palmeri di Milano (vedi nel sito dell' Associazione - banda sinistra dell' ' home page' - cliccando sub voce 'convenzioni') con il quale potresti prendere contatto per il relativo patrocinio.
Quanto alla Tua richiesta di una bozza di istanza da inoltrare all' AdE per il recupero di un ulteriore importo ritengo che Tu Ti voglia riferire alla possibilità di ottenere il rimborso della eccedenza di tassazione operata sui rendimenti afferenti alla Tua posizione previdenziale presso il Fondo Pensioni ex Comit sino al 31.12.2000 , rendimenti sui quali, in forza di sentenza di Cassazione SS.UU. nr. 13642/2011 , avrebbe dovuto essere applicata (dal Fapa in sede di liquidazione del c.d. 'zainetto') l'aliquota del 12,50% anziché l'aliquota Tfr. Orbene, al riguardo, devo osservare che , avendo Tu ricevuto l'accredito del cd. 'zainetto' il 16.9.2008 , una Tua istanza di rimborso sarebbe suscettibile di un' eccezione di tardività stante la consumazione dei termini decadenziali di 48 mesi (di norma decorrenti dal regolamento del provento) . Comunque, visto che mi pare essere stato lo stesso funzionario dell' AdE a riferirTi di tale possibilità potresti , in via di tentativo, presentare ugualmente una Tua domanda sperando che non Ti venga mossa la su detta eccezione. Per la redazione della relativa istanza (di cui Ti unisco bozza) dovrai però rivolgere al Fondo Pensioni ex Comit una richiesta di attestazione del monte dei rendimenti maturati sino al 31.12.2000. Al proposito Ti evidenzio che il Fondo nella sua risposta riferirà , con tutta probabilità , che i rendimenti da prendere in considerazione sono solo quelli afferenti al periodo 1999/2000 in quanto per gli anni precedenti vigeva il regime di capitalizzazione collettiva trasformato poi con la riforma del 12/99 in regime di capitalizzazione individuale con l'assegnazione a ciascun partecipante del c.d. 'zainetto': il contenimento del computo dei rendimenti a detto solo biennio potrebbe pertanto portare ad una sensibile riduzione dell'importo recuperabile.

 

Allegati: clicca sulle icone a sinistra per visualizzarli/stamparli

sentenza CTP Forlì 24/10/2007
sentenza CTR Bologna 06/10/2010
sentenza CTR Firenze 24/03/2011
fac-simile lettera al Fondocomit
fac-simile istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate


 

 

 

 

 

 

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