Pubblichiamo un interessante parere di Gianfranco
Minotti. Una considerazione amara: nonostante le numerose sentenze che
contraddicono il suo modo di operare il Fondocomit continua pervicacemente a
sostenere che i contributi sono stati versati dalla Banca e non dai suoi
dipendenti. Se i liquidatori leggeranno questo articolo contiamo su un loro
pronto intervento sulla struttura amministrativa per correggere un modo di
operare errato, per di più disdicevole per i loro colleghi.
Piazza Scala - febbraio 2013
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30 gennaio 2013 - da G.A.: ti ringrazio per la bozza e gli allegati che mi hai trasmesso, ad oggi non ho provveduto ad inoltrarli all’Agenzia Entrate, in compenso ieri ho ricevuto una telefonata con degli sviluppi ed oggi mi sono recato all’Agenzia Entrate per avere ragguagli e dettagli.
Il sig. L. del Team Rimborsi, mi ha riferito di aver ricevuto dal Fondo Penioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana una lettera (copia allegata) con i dettagli di quanto effettivamente pagato dai dipendenti che è di importo considerevolmente inferiore rispetto al 7,75% da me reclamato con lettera del 25 giugno 2010 (copia allegata). Alla mia domanda avevo allegato copia della lettera a suo tempo trasmessami dal Fondo Comit (allegato prospetto) nonché tabella excell dalla quale si evince che il rimborso a me spettante è di Lire 6526479.- pari a Euro 3.370,65; il funzionario dell’Agenzia Entrate si è dichiarato disposto a liquidarmi in base alla tabella fornita dal Fondo Comit l’importo di lire 2.153.216 pari a Euro 1.112,04 .
Il suddetto Funzionario resta in attesa da parte mia dell’accettazione del minor rimborso così come avvalorato dai dati pervenuti all’Agenzia Entrate. In effetti il fondo pensioni attesta che Banca Commerciale Italiana aveva attuato un meccanismo dello chassé-croisé con il quale la banca pagava i contributi a carico del lavoratore ed il lavoratore pagava la contribuzione al fondo pensioni.
Resto in attesa di Vostre istruzioni al riguardo e sono altresì a richiederVi se avete la possibilità di farmi pervenire una bozza di un’istanza da inoltrare al’Agenzia Entrate in quanto ho la possibilità di recuperare un ulteriore importo di Euro 1.267,00 rappresentato dalla minor imposta dovuta sulla liquidazione del Fondo che è stato assoggettato da Intesa previdenza ad un’aliquota del 25% mentre l’effettiva imposta a quanto riferitomi dal Sig. L. sarebbe del 23,50% ca.
30 gennaio 2013
01 febbraio 2013: risponde Gianfranco
Minotti: rilevo con vivo rammarico che, nonostante le numerose sentenze
emesse , negli anni , da diverse Commissioni Tributarie che hanno accolto
(formando , sulla materia, quello che dovrebbe essere ormai considerato un
consolidato orientamento giurisprudenziale suffragato da provvedimenti di
Cassazione di cui Ti ho già trasmesso copie) i ricorsi volti all'ottenimento
di rimborsi fiscali derivanti dalla mancata deduzione , in sede di
tassazione dei c.d. 'zainetti' , dei contributi (nel limite del 4% della
retribuzione annua) versati (sino a tutto il 31.12.1994) al Fondo Pensioni
ex Comit, quest'ultimo persista a sostenere la tesi che tali contributi
siano da considerarsi sostanzialmente a carico della Banca e non dei
dipendenti (salvo per importi marginali ) e ciò per un asserito effetto del
sistema di incrocio contabile (definito chassé croisé) in vigore dal 1955
sino al 31.12.1994 che escluderebbe (in tutto o in parte) l'applicazione del
beneficio fiscale dell' invocata deduzione.
Si tratta di una tesi che è stata oggetto , sin dall'origine della
questione, di puntuali repliche volte a smontarne la valenza , repliche che
hanno anche confortato confronti contenziosi.
E' pertanto un vero peccato che l' avversa determinazione del Fondo Ti debba
costringere ad una scelta di comportamento nei confronti dell' Agenzia delle
Entrate che, influenzata dal riscontro che il Fondo ha dato alla sua
richiesta di ulteriori dettagli sulla Tua posizione contributiva ,
intenderebbe accogliere solo parzialmente la Tua istanza di rimborso :
accettare la drastica riduzione del credito da Te vantato ovvero insistere
per il riconoscimento integrale di detto credito con conseguente avvio di un
ricorso tributario ?
Al riguardo, visto che chiedi indicazioni su come procedere, mi permetto di
suggerirTi (anche per un interesse di carattere generale a non permettere
che l'ostinazione del Fondo finisca per fare breccia nelle posizioni sin qui
ben tutelate) di non demordere e di ritornare in contatto con l' Agenzia
delle Entrate per tentare di ottenere un ripensamento evidenziando come le
asserzioni di Fondo non siano supportate da alcun documento o riferimento
normativo e riguardino peraltro una questione tale da non poter mettere in
alcun modo in discussione la Tua domanda fondata su documentazione del tutto
idonea a rappresentare esaustivamente il Tuo diritto con i relativi richiami
normativi ; potresti nell' occasione depositare istanza in autotutela
secondo lo schema già a Tue mani aggiungendo a corredo (oltre ai
provvedimenti di Cassazione anche le seguenti sentenze di cui Ti allego
copie : sentenza CTR Bologna nr. 1/15/11 , sentenza CTP Forlì nr. 102/07 ,
sentenza CTR - Firenze nr.20/8/11, piuttosto significative in ordine
all'inconsistenza della su ricordata tesi del Fondo ). Qualora anche questa
iniziativa non sortisse esito positivo e l'Agenzia Ti notificasse
provvedimento di (parziale) rigetto della Tua istanza . per continuare a far
valere le Tue ragioni dovrai allora, tassativamente entro sessanta giorni
dalla data di ricezione del provvedimento , formalizzare le resistenze del
caso avviando la procedura di mediazione tributaria (condizione di
procedibilità di successivo, eventuale ricorso in CTP) con l'assistenza di
difensore : a questo riguardo , qualora Tu non Ti avvalga già di
professionista di fiducia , Ti evidenzio che l' Associazione Amici Comit ha
stipulato una apposita convenzione con l' Avv. Antonino Palmeri di Milano
(vedi nel sito dell' Associazione - banda sinistra dell' ' home page' -
cliccando sub voce 'convenzioni') con il quale potresti prendere contatto
per il relativo patrocinio.
Quanto alla Tua richiesta di una bozza di istanza da inoltrare all' AdE per
il recupero di un ulteriore importo ritengo che Tu Ti voglia riferire alla
possibilità di ottenere il rimborso della eccedenza di tassazione operata
sui rendimenti afferenti alla Tua posizione previdenziale presso il Fondo
Pensioni ex Comit sino al 31.12.2000 , rendimenti sui quali, in forza di
sentenza di Cassazione SS.UU. nr. 13642/2011 , avrebbe dovuto essere
applicata (dal Fapa in sede di liquidazione del c.d. 'zainetto') l'aliquota
del 12,50% anziché l'aliquota Tfr. Orbene, al riguardo, devo osservare che ,
avendo Tu ricevuto l'accredito del cd. 'zainetto' il 16.9.2008 , una Tua
istanza di rimborso sarebbe suscettibile di un' eccezione di tardività
stante la consumazione dei termini decadenziali di 48 mesi (di norma
decorrenti dal regolamento del provento) . Comunque, visto che mi pare
essere stato lo stesso funzionario dell' AdE a riferirTi di tale possibilità
potresti , in via di tentativo, presentare ugualmente una Tua domanda
sperando che non Ti venga mossa la su detta eccezione. Per la redazione
della relativa istanza (di cui Ti unisco bozza) dovrai però rivolgere al
Fondo Pensioni ex Comit una richiesta di attestazione del monte dei
rendimenti maturati sino al 31.12.2000. Al proposito Ti evidenzio che il
Fondo nella sua risposta riferirà , con tutta probabilità , che i rendimenti
da prendere in considerazione sono solo quelli afferenti al periodo
1999/2000 in quanto per gli anni precedenti vigeva il regime di
capitalizzazione collettiva trasformato poi con la riforma del 12/99 in
regime di capitalizzazione individuale con l'assegnazione a ciascun
partecipante del c.d. 'zainetto': il contenimento del computo dei
rendimenti a detto solo biennio potrebbe pertanto portare ad una sensibile
riduzione dell'importo recuperabile.