tratto dal sito AMICI COMIT - PIAZZA SCALA

 

Sul sito Amici Comit - Piazza Scala è comparso un articolo che analizza le ultime disposizioni sulla fiscalità da applicare agli zainetti e che è tale da permettere recuperi d'imposta decisamente allettanti.
Da tener presente che la nuova normativa potrebbe interessare centinaia (se non migliaia) di colleghi: persone competenti e professionalmente all'altezza (Gioacchino Costantino e Gianfranco Minotti) si sono poste a disposizione degli associati per aiutarli nelle "operazioni" di recupero. Informiamo i nostri lettori interessati che per accedere all'assistenza fiscale è necessario associarsi ad AMICI COMIT - PIAZZA SCALA:   per l'adesione potete utilizzare una pratica scheda alla pagina
MODULISTICA ISCRIZIONE ON LINE.
Ecco il testo dell'articolo:


""""Come noto la materia della previdenza complementare ha subito nel tempo molteplici interventi normativi, a seguito dei quali il trattamento fiscale risulta differenziato in ragione del periodo di maturazione della prestazione.
Alla stessa prestazione, infatti, si rendono applicabili differenti regole di tassazione a seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti :
- fino al 31 dicembre 2000;
- dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006
- e, infine, dal 1° gennaio 2007.
Con particolare riferimento al montante maturato fino al 31 dicembre 2000 segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, in considerazione del finale pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011) , ha modificato il proprio orientamento e spiega in una recentissima risoluzione ( la n. 102/E del 26 novembre 2012 che alleghiamo ) che può essere riconosciuta l’applicazione della ritenuta nella misura del 12,5% (anziché l’aliquota applicabile al TFR) limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal fondo, risulti essere costituita dal “rendimento netto”, inteso non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma “imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo” (cfr sentenza citata).
In relazione a ciò ed alle diverse altre novità sulla specifica materia abbiamo riepilogato tutte le possibilità di recupero delle eccedenze fiscale sugli importi liquidati dal Fondo Pensioni in un apposito comunicato (che spiega anche ogni iter procedurale e allega le bozze delle istanze di rimborso consigliate) che pubblichiamo, a beneficio dei nostri soci, nell’area riservata del nostro sito .
Gioacchino Costantino - novembre 2012""""""

 

La risoluzione A.d.E. n. 102/E del 26 novembre 2012
(clicca sull'icona a sinistra per visualizzarla e/o stamparla)

   

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