Contratti di locazione
Novità procedurali nella registrazione dei contratti di locazione
e nella comunicazione alla Questura. I
proprietari di almeno dieci unità immobiliari sono tenuti alla registrazione
telematica dei contratti. Lo
stabilisce il decreto “Semplificazioni fiscali” prima del quale l’obbligo di
registrazione telematica
interessava chi possedeva almeno cento immobili. L’obbligo alla nuova
procedura è in vigore dal 29
aprile 2012. Il numero delle dieci unità riguarda non solo gli immobili
affittati ma tutti quelli posseduti e
utilizzati direttamente. Quindi l’obbligo scatta anche per il proprietario
di dieci unità immobiliari che ne
affitta solo una. Chi è abituato alla compilazione dei propri contratti di
locazione e alla registrazione
presso l’Agenzia delle Entrate ora si vedrà costretto ad utilizzare il
computer. Ma non tutti sono esperti
informatici! Se vi è un rifiuto nell’impiego del PC bisogna rivolgersi al
proprio commercialista, al
geometra, al perito industriale, alle organizzazioni della proprietà
edilizia o agli agenti di affari in
mediazione. Per quanto invece riguarda i contratti soggetti a registrazione,
la comunicazione alla
Questura è definitivamente abolita. La nuova normativa, entrata in vigore il
21 giugno 2012, ha stabilito
che non sono più soggetti a comunicazione i contratti di locazione, verbali
o scritti, ad eccezione delle
locazioni di immobili, non formate per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, di durata non
superiore a trenta giorni complessivi nell’anno e dei contratti di comodato
stipulati per iscritto.
Nell’ottica della semplificazione è previsto che sulla base di apposite
intese con il ministero dell’Interno,
è l’Agenzia delle Entrate a trasmettere tutte le informazioni acquisite
durante la fase della registrazione
del contratto al sistema informativo del dicastero stesso. Per i contratti
di comodato e per i contratti
non soggetti a registrazione l’obbligo può essere assolto anche attraverso
l’invio di un modello
informatico. Per le cessioni di proprietà immobiliari, la comunicazione è
stata definitivamente abolita dal
decreto legge 70, articolo 5, del 13 maggio 2011.
Tares
Il decreto “Salva Italia” ha introdotto la Tares, un nuovo
tributo che dal primo gennaio 2013 sostituirà
Tia e Tarsu. La Tares, dovuta per anno solare, è rivolta a chiunque
possieda, occupi o detenga locali o
aree scoperte a qualsiasi titolo ed uso e suscettibili di produrre rifiuti.
Le aree comuni scoperte e le aree
pertinenziali e accessorie alle civili abitazioni non sono soggette
all’imposta. Si pagherà, come la Tarsu,
in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed
ottobre, mediante bollettino di
conto corrente postale ovvero modello di versamento unificato. E’ consentito
il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. L’ufficio municipale
potrà inviare al contribuente
questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, disporre l’accesso
ai locali e aree soggette a tributo
mediante personale autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore
commercialista
“il Quotidiano della Calabria dell’11/11/2012”