Cosenza, 13 novembre 2012

Associazione Pensionati Carical
www.asspenscarical.altervista.org

 

Contratti di locazione
Novità procedurali nella registrazione dei contratti di locazione e nella comunicazione alla Questura. I proprietari di almeno dieci unità immobiliari sono tenuti alla registrazione telematica dei contratti. Lo
stabilisce il decreto “Semplificazioni fiscali” prima del quale l’obbligo di registrazione telematica interessava chi possedeva almeno cento immobili. L’obbligo alla nuova procedura è in vigore dal 29 aprile 2012. Il numero delle dieci unità riguarda non solo gli immobili affittati ma tutti quelli posseduti e utilizzati direttamente. Quindi l’obbligo scatta anche per il proprietario di dieci unità immobiliari che ne affitta solo una. Chi è abituato alla compilazione dei propri contratti di locazione e alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ora si vedrà costretto ad utilizzare il computer. Ma non tutti sono esperti informatici! Se vi è un rifiuto nell’impiego del PC bisogna rivolgersi al proprio commercialista, al geometra, al perito industriale, alle organizzazioni della proprietà edilizia o agli agenti di affari in mediazione. Per quanto invece riguarda i contratti soggetti a registrazione, la comunicazione alla Questura è definitivamente abolita. La nuova normativa, entrata in vigore il 21 giugno 2012, ha stabilito che non sono più soggetti a comunicazione i contratti di locazione, verbali o scritti, ad eccezione delle locazioni di immobili, non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno e dei contratti di comodato stipulati per iscritto. Nell’ottica della semplificazione è previsto che sulla base di apposite intese con il ministero dell’Interno, è l’Agenzia delle Entrate a trasmettere tutte le informazioni acquisite durante la fase della registrazione del contratto al sistema informativo del dicastero stesso. Per i contratti di comodato e per i contratti non soggetti a registrazione l’obbligo può essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico. Per le cessioni di proprietà immobiliari, la comunicazione è stata definitivamente abolita dal decreto legge 70, articolo 5, del 13 maggio 2011.
Tares
Il decreto “Salva Italia” ha introdotto la Tares, un nuovo tributo che dal primo gennaio 2013 sostituirà Tia e Tarsu. La Tares, dovuta per anno solare, è rivolta a chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi titolo ed uso e suscettibili di produrre rifiuti. Le aree comuni scoperte e le aree pertinenziali e accessorie alle civili abitazioni non sono soggette all’imposta. Si pagherà, come la Tarsu, in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di versamento unificato. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. L’ufficio municipale potrà inviare al contribuente questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, disporre l’accesso ai locali e aree soggette a tributo mediante personale autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista
“il Quotidiano della Calabria dell’11/11/2012”

 

 

 

 

 

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