Case rurali
Le case rurali in base ai requisiti previsti dall’articolo 9 del Dl
557/1993 dovranno essere iscritte nelle categorie catastali individuate
dalla Cassazione, A/6 o D/10, entro il prossimo 30 settembre. L’adempimento
si risolve con la presentazione di una comunicazione all’Agenzia del
Territorio corredata da un’autocertificazione nella quale il richiedente
attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e
ininterrottamente i requisiti di legge. L’Agenzia dovrà entro il 20 novembre
convalidare le autocertificazioni presentate e attribuire una delle
categorie catastali. Se la domanda viene rifiutata, è previsto un periodo di
tempo fino al 20 novembre 2012, il contribuente dovrà versare le imposte
dovute, gli interessi e le sanzioni
raddoppiate.
Conguagli 730
Per effetto della proroga concessa ai Caf e ai professionisti alla
trasmissione dei prospetti di liquidazione modelli 730/4 vi è il rischio di
far slittare ad agosto i conguagli in busta paga dei 730/2011. Tale
situazione investe, in particolare, i sostituti che non hanno optato per la
ricezione telematica dei 730/4 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quelli
che invece hanno chiesto entro il 31 marzo di ricevere telematicamente i
730/4 sulla loro utenza Entratel o su quella di un intermediario abilitato,
potranno invece disporre dei prospetti di liquidazione entro il 28 luglio.
In ogni caso, il termine del conguaglio è prorogato al mese di agosto.
Un’ulteriore conseguenza interesserà i contribuenti a debito, sia perché
l’effettuazione della trattenuta ad agosto potrebbe comportare l’ulteriore
onere dell’interesse, sia per quelli che, avendo optato
per il versamento in cinque rate, di fatto ne avranno a disposizione solo
quattro. Ma l’ulteriore dubbio di aziende e consulenti riguarda l’ipotesi in
cui i 730/4 non dovessero pervenire nei termini, arrivando dunque quando
società e studi sono chiusi per ferie. Tali problematiche non dovrebbero
invece interessare i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale
diretta. Lo slittamento al 12 luglio del termine per l’invio dei 730/4
riguarda solo Caf e professionisti abilitati. Questo sta dunque a
significare che per le aziende il termine per inviare le dichiarazioni
all’Agenzia delle Entrate è rimasto fissato al 30 giugno, pertanto il
conguaglio potrà essere effettuato con le retribuzioni di competenza del
mese di luglio.
Partite Iva inattive
Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il procedimento da
seguire per la cessazione dellepartite Iva inattive. Interessa tutti i
contribuenti titolari di partita Iva non in regola con la presentazione
della relativa dichiarazione da almeno tre anni o che non svolgono alcuna
attività. Il temine ultimo per chiudere la propria posizione pagando una
sanzione di 129 euro è fissato al 4 ottobre 2011. Bisogna compilare il
modello “F24Versamenti con elementi identificativi” indicando i dati
anagrafici ed il codice fiscale del contribuente, il codice tributo 8110, la
partita Iva da chiudere e l’anno di cessazione dell’attività. Una procedura
semplificata che non contempla neanche l’onere di presentare l’apposita
comunicazione di cessazione dell’attività. Chi non si avvale di questa
opportunità sarà assoggettato alla sanzione ordinaria che va da 516 a 2.065
euro.
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Fonte: il Quotidiano – Domenica 24 luglio 2011
Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.