Web-site: www.asspenscarical.altervista.org - Cosenza, 24 luglio 2011

 

Case rurali
Le case rurali in base ai requisiti previsti dall’articolo 9 del Dl 557/1993 dovranno essere iscritte nelle categorie catastali individuate dalla Cassazione, A/6 o D/10, entro il prossimo 30 settembre. L’adempimento si risolve con la presentazione di una comunicazione all’Agenzia del Territorio corredata da un’autocertificazione nella quale il richiedente attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e ininterrottamente i requisiti di legge. L’Agenzia dovrà entro il 20 novembre convalidare le autocertificazioni presentate e attribuire una delle categorie catastali. Se la domanda viene rifiutata, è previsto un periodo di tempo fino al 20 novembre 2012, il contribuente dovrà versare le imposte dovute, gli interessi e le sanzioni raddoppiate.


Conguagli 730
Per effetto della proroga concessa ai Caf e ai professionisti alla trasmissione dei prospetti di liquidazione modelli 730/4 vi è il rischio di far slittare ad agosto i conguagli in busta paga dei 730/2011. Tale situazione investe, in particolare, i sostituti che non hanno optato per la ricezione telematica dei 730/4 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quelli che invece hanno chiesto entro il 31 marzo di ricevere telematicamente i 730/4 sulla loro utenza Entratel o su quella di un intermediario abilitato, potranno invece disporre dei prospetti di liquidazione entro il 28 luglio. In ogni caso, il termine del conguaglio è prorogato al mese di agosto. Un’ulteriore conseguenza interesserà i contribuenti a debito, sia perché l’effettuazione della trattenuta ad agosto potrebbe comportare l’ulteriore onere dell’interesse, sia per quelli che, avendo optato per il versamento in cinque rate, di fatto ne avranno a disposizione solo quattro. Ma l’ulteriore dubbio di aziende e consulenti riguarda l’ipotesi in cui i 730/4 non dovessero pervenire nei termini, arrivando dunque quando società e studi sono chiusi per ferie. Tali problematiche non dovrebbero invece interessare i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta. Lo slittamento al 12 luglio del termine per l’invio dei 730/4 riguarda solo Caf e professionisti abilitati. Questo sta dunque a significare che per le aziende il termine per inviare le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate è rimasto fissato al 30 giugno, pertanto il conguaglio potrà essere effettuato con le retribuzioni di competenza del mese di luglio.


Partite Iva inattive
Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il procedimento da seguire per la cessazione dellepartite Iva inattive. Interessa tutti i contribuenti titolari di partita Iva non in regola con la presentazione della relativa dichiarazione da almeno tre anni o che non svolgono alcuna attività. Il temine ultimo per chiudere la propria posizione pagando una sanzione di 129 euro è fissato al 4 ottobre 2011. Bisogna compilare il modello “F24Versamenti con elementi identificativi” indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente, il codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere e l’anno di cessazione dell’attività. Una procedura semplificata che non contempla neanche l’onere di presentare l’apposita comunicazione di cessazione dell’attività. Chi non si avvale di questa opportunità sarà assoggettato alla sanzione ordinaria che va da 516 a 2.065 euro.


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Fonte: il Quotidiano – Domenica 24 luglio 2011
Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

 

 

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