La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice
civile è fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 ° gennaio
2012.
L'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure
di razionalizzazione della finanza pubblica», nel fissare al 5 per cento il
saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice
civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare
detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato
di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno.
Con proprio decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 15 dicembre 2010, la misura del tasso di interesse legale era stata
fissata all'1,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 ° gennaio
2011.
Ora, per effetto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del
tasso d'inflazione annuo registrato, il saggio di interesse legale è stato
elevato al 2,5 per cento.
(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 12/12/2011)