Precisiamo innanzitutto che quando si tratta di fare gli interessi dei nostri lettori per noi non esistono proposte "estranee" al nostro sito: infatti noi non sponsorizziamo avvocati ma curiamo soprattutto una corretta e sollecita informazione che diffondiamo velocemente (in quanto correlata alle caratteristiche del web) a persone perfettamente in grado di scegliere senza l'intervento  di guide esterne (ad esempio le associazioni.....).   Anzi, consideriamo un arricchimento presentare più di una proposta.
Abbiamo infatti ospitato (autorizzati in tal senso da Michele) per primi la proposta Iacoviello di Torino (visualizzala) e vi segnaliamo ora quella di Vittorio Lo Fiego di Milano (fra l'altro ex Comit)  entrambi legali seri, preparati  ed apprezzati, in grado di portare avanti l'iniziativa con identica incisività anche se con modalità diverse. Per questo saremmo lieti di sottoporvi anche un'eventuale proposta Pileggi di Roma, anch'egli avvocato apprezzato (fra l'altro docente universitario), se  da lui autorizzati.
Ecco le differenze più significative fra le due proposte già a nostre mani:

Un'ultima osservazione: prima di addentrarsi in una causa che potrebbe durare 3-5 anni è necessari che ognuno rifletta sull'opportunità di intraprendere un'azione legale che potrebbe portare nuovo stress ed essere vanificata da un ulteriore decreto legge lasciando tutti ancora una volta insoddisfatti.

Ecco ora i punti salienti della proposta (vi invitiamo tuttavia a leggere con la massima attenzione intero documento).

scarica l'intero documento

Piazza Scala (A. Izeta)

 


Sull’azione legale per far rimuovere il blocco della perequazione automatica

Brevemente,

Si crede opportuno fare chiarezza sulle azioni da intraprendere per far rimuovere il blocco della perequazione automatica, per il momento fino al 2016.
Brevemente la cronistoria degli avvenimenti, senza indulgere in aspetti tecnico/giuridici.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco della perequazione automatica per gli anni 2012/2013;
il governo ha emanato un D.L., formalmente per colmare il vuoto legislativo della decisione della Corte ma sostanzialmente per ribloccare la perequazione automatica per le pensioni che superano 3 volte il c.d. trattamento minimo
La Corte costituzionale non può emanare alcun comando nei confronti di nessun altro organo istituzionale dello Stato.

Al massimo, nel pronunciare una sentenza, indirizza un c.d. “monito”, con il quale invita l’organo istituzionale, sostanziale destinatario della decisione, a evitare, per il futuro, la reiterazione di comportamenti e decisioni che, a suo giudizio, violano la Costituzione.
Nel caso di specie è successo che, decidendo una precedente controversia, sempre in tema di blocco della perequazione, la Corte aveva ritenuto il blocco legittimo, perché relativo a un solo anno, ma, contemporaneamente, aveva indirizzato il predetto monito, invitando l’esecutivo e, quindi, il parlamento a non reiterare, per il futuro, il blocco, pena, in mancanza, la sua dichiarazione di incostituzionalità

Quando la questione dell'illegittimità del nuovo blocco della perequazione è stata riproposta, la sua illegittimità non poteva sfuggire, come è puntualmente avvenuto, alla severa censura della Corte

II governo, ben supportato dal parlamento, è corso ai ripari, emanando il D.L. 65/2015.
Non è corretto affermare, tout-court, che il predetto D.L. è incostituzionale. In realtà, la disciplina del blocco (art. 1), insieme ad altre disposizioni previdenziali (art, 5) è significativamente articolata ed ha, formalmente, tenuto presente, solo un aspetto dell’orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale e cioè quello che consentirebbe la c.d. “gradualità”, intesa nel senso che, fatta salva la salvaguardia di un certo limite pensionistico (nel caso, tre volte il trattamento minimo), per pensioni oltre quel limite, il blocco della pensione sarebbe costituzionalmente lecito
Probabilmente, dopo attenta ulteriore verifica, si potrebbe sperare su una circostanza che pochi sanno e cioè che il D.L. NON sia stato approvato nel previsto termine di sessanta giorni. La circostanza è emersa per la particolare cura con la quale i lavori parlamentari sono stati seguiti. Se il giudice dovesse condividere questo accertamento, che, con terminologia giornalistica, potrebbe essere chiamato "scoop”, che sarà rigorosamente provato, il percorso giudiziale sarebbe notevolmente agevolato e potrebbe concludersi abbastanza presto, con il riconoscimento delle somme della perequazione, illegittimamente bloccate.

In definitiva conclusione: per quanto sopra sinteticamente esposto, trattasi di causa difficile, impegnativa e non di immediata decisione.

 

Sull’iter professionale di assistenza
L’iter professionale per le azioni da promuovere è articolato.

Anzitutto, bisogna indirizzare una lettera all’INPS.
La lettera da scrivere all’INPS è l’abituale lettera che ogni creditore indirizza al suo debitore per chiedere l’adempimento della sua obbligazione pecuniaria.
Questa lettera contiene, di per sé, due effetti; la prima, di messa in mora; la seconda, di interruzione della prescrizione (art. 2943, n. 4). Se si volesse dare alla lettera solo questi effetti, è sufficiente una lettera di formale e generica richiesta, con i riferimenti necessari per individuare i titoli della medesima (sentenza C.C., D.L. e propria posizione previdenziale).
Lo scrivente studio ritiene, però, che la predetta lettera potrebbe rivelarsi, limitata a questi fini, persino inutile, tenuto conto che la prescrizione maturerà nel 2020 e forse anche oltre.
Per accelerare, nei limiti del massimo possibile, il riconoscimento del diritto, è consigliabile che la predetta lettera contenga una circostanziata indicazione del credito, secondo la ricostruzione contabile del consulente tecnico che assisterà lo studio nella vicenda de qua.
In questo modo si agevolerà in giudizio la prova del proprio diritto al rimborso delle somme indebitamente trattenute....

Per accelerare, nei limiti del massimo possibile, il riconoscimento del diritto, è consigliabile che la predetta lettera contenga una circostanziata indicazione del credito, secondo la ricostruzione contabile del consulente tecnico che assisterà lo studio.
In questo modo si agevolerà in giudizio la prova del proprio diritto al rimborso delle somme indebitamente trattenute;
L'invio, adesso in via telematica, della lettera all’INPS genera, di per sé, l’apertura di un procedimento amministrativo, del quale bisogna attendere l’esito, ovviamente negativo, primo di poter adire PAGO, identificata nel Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione il pensionato risiede. E’ giunta notizia di cause direttamente proposte avanti PAGO, anche con esito positivo. L’articolo 7 della legge 533/1973 impone di attendere non meno di 120 giorni dall’invio nel caso in cui l’Istituto non si sia pronunciato.
Se l’Istituto risponde negativamente prima, la causa può essere introdotta non appena perviene la risposta negativa.
Un’azione giudiziale promossa senza che il procedimento amministrativo giunga a compimento potrebbe essere dichiara, in caso di eccezione da parte del legale dell’INPS, improcedibile (art. 443 c.p.c.);
Lo studio, fatta eccezione per le cause che si possono instaurare avanti il Tribunale di Milano, ha assoluta necessità di avere la collaborazione di una avvocato patrocinante nel Tribunale territorialmente competente...... l’avvocato del posto deve essere munito di poteri di assistenza e difesa.
 

Sul compenso
Bisogna procedere con ordine,
a. A prima vista, il calcolo della somma dovuta potrebbe rivelarsi semplice. E’ diffusa l’opinione che basterebbe avere dimestichezza con internet, per poter calcolare il dovuto. Lo studio, per un doveroso rispetto dei propri assistiti, NON intende percorrere questa modalità, perché potrebbe condurre a risultati errati. Si è presa, quindi, la decisione che i calcoli saranno effettuati da un CT, esperto di verifiche previdenziali, il quale ha fatto pervenire l’offerta di collaborazione che si allega. Naturalmente, saranno accettati altri calcoli che i singoli pensionati possono chiedere ad altri enti, altrettanto esperti (patronati, CAF, sindacati e consulenti dei lavoro). Naturalmente, il CT ha chiesto un compenso, che, proprio per venire incontro alla situazione degli assistiti, è stato determinato nella modica misura di €. 150,00. In alternativa, sarebbe possibile instaurare il giudizio facendo affermare solo il diritto all’inapplicabilità del blocco della perequazione, rinviando, al prosieguo, con apposita CT, o in altro giudizio, la quantificazione dell’importo. Lo si sconsiglia, in quanto in questo modo si incrementano le attività processuali

b. altra spesa preliminare è il pagamento del C.U. (Contributo Unificato), attualmente dovuto nella misura di €. 43,00 (salvo improvvisi aumenti).

c. per quanto riguarda l’avvocato del posto di residenza del pensionato, la scelta spetterà al pensionato o al gruppo di pensionati, che si dovesse eventualmente formare. Per il suo compenso, occorrerà prendere accordi diretti......

d. per ultimo, il compenso dello studio.
Il compenso viene così articolato:
anzitutto, lo studio deve andare esente dalle così dette spese vive, per cui dovrà essere corrisposto:
• il compenso al CT, da coloro che sceglieranno quello dello studio (€. 150,00);
• il C.U., nella misura di €. 43,00, ove il cliente non provveda ad acquistarlo direttamente da una tabaccheria autorizzata oppure non prenda accordi con l’avvocato del posto per la sua acquisizione;
• in totale, verificandosi tutte le condizioni, €. 193,00, arrotondati a €. 200,00;

per il compenso professionale dello studio, nulla dovrà essere corrisposto, in quanto lo studio si accontenterà della liquidazione giudiziale a carico dell’INPS. Nel caso in cui la causa dovesse avere, in denegata ipotesi, esito negativo o in quello nel quale le spese dovessero essere compensate, si prenderanno accordi con i singoli clienti per lo spontaneo pagamento di un equo compenso, che tenga conto del lavoro svolto, che sarà rigorosamente documentato.

Lo studio non accetterà il pagamento di compenso ragguagliato a una percentuale di quello che il cliente incasserà;
> per la regolarizzazione fiscale di quanto versato, saranno emesse regolari fatture;
> per poter iniziare lo svolgimento dell'attività professionale, occorrerà indicare i propri dati anagrafici, l’indirizzo, il codice fiscale e, per chi possiede un computer, l’indirizzo e-mail, completo di PEC, se posseduta.

 

Contatti:
Studio Legale Lo Fiego

Associazione Professionale

Via Podgora, 13 - 20122 Milano

Tel.  02 59901022 – 02 59901049

Fax  02 59901101

E-mail: slofiego@tin.it
 

 

 

 

 

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Piazza Scala -      2015