Precisiamo innanzitutto che quando si tratta di fare gli interessi dei
nostri lettori per noi non esistono proposte "estranee" al nostro sito:
infatti noi non sponsorizziamo avvocati ma curiamo soprattutto una corretta
e sollecita informazione che diffondiamo velocemente (in quanto correlata
alle caratteristiche del web) a persone perfettamente in grado di scegliere
senza l'intervento di guide esterne (ad esempio le
associazioni.....). Anzi, consideriamo un arricchimento presentare più di
una proposta.
Abbiamo infatti ospitato (autorizzati in tal senso da Michele) per primi la
proposta Iacoviello di Torino (visualizzala)
e vi segnaliamo ora quella di Vittorio Lo Fiego di Milano (fra
l'altro ex Comit) entrambi legali seri, preparati ed apprezzati, in
grado di portare avanti l'iniziativa con identica incisività anche se con
modalità diverse. Per questo saremmo lieti di sottoporvi anche un'eventuale
proposta Pileggi di Roma, anch'egli avvocato apprezzato (fra l'altro
docente universitario), se da lui autorizzati.
Ecco le differenze più significative fra le due proposte già a nostre mani:
- Michele Iacoviello accetta un minimo di 25 ricorrenti per Tribunale, numero che non riteniamo facilmente raggiungibile per i Tribunali presenti in città medio/piccole (non dovrebbero esserci problemi per le grandi città); il costo della causa si cifra in 253,76 Euro per i giudizi di 1° grado, Corte Costituzionale, e l'eventuale giudizio di appello (se necessario); in caso di Vittoria nella causa al legale andranno le eventuali spese attribuite all'INPS dal Tribunale e il 10% della cifra che sarà riconosciuta dall'INPS in caso di affermazione (nulla è scritto per l'ipotesi di spese poste a carico del soccombente se questi sarà il pensionato: la cifra sarà sicuramente a carico di quest'ultimo ma non sarà eccessiva in quanto divisa fra almeno 25 ricorrenti
- Vittorio Lo Fiego non pone questo limite ma non accetta di quantificare la spesa globale sulla base di una percentuale della richiesta avanzata salvo il caso (improbabile) che il Giudice attribuisca le spese all'INPS qualora soccombente: in caso di compensazione (l'ipotesi più probabile) o di attribuzione delle spese al ricorrente quest'ultimo dovrebbe versare una cifra (definita modesta ma non quantificata) al legale e all'INPS in caso di mancata compensazione: Vittorio pone a carico immediato del ricorrente le spese vive (150 Euro spettanti al C.T. se il ricorrente deciderà di utilizzarlo più 43 Euro di CPU, il tutto arrotondato a 200 Euro); possiamo dire che l'offerta è diretta soprattutto ai colleghi non iscritti ad associazioni
Un'ultima osservazione: prima di addentrarsi in una causa che potrebbe durare 3-5 anni è necessari che ognuno rifletta sull'opportunità di intraprendere un'azione legale che potrebbe portare nuovo stress ed essere vanificata da un ulteriore decreto legge lasciando tutti ancora una volta insoddisfatti.
Ecco ora i punti salienti della proposta (vi invitiamo tuttavia a leggere con la massima attenzione intero documento).
scarica l'intero documento
Piazza Scala (A. Izeta)
Sull’azione legale per far rimuovere il blocco della
perequazione automatica
Brevemente,
Si crede opportuno fare chiarezza sulle azioni da intraprendere per far
rimuovere il blocco della perequazione automatica, per il momento fino al
2016.
Brevemente la cronistoria degli avvenimenti, senza indulgere in aspetti
tecnico/giuridici.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco della
perequazione automatica per gli anni 2012/2013;
il governo ha emanato un D.L., formalmente per colmare il vuoto
legislativo della decisione della Corte ma sostanzialmente per ribloccare la
perequazione automatica per le pensioni che superano 3 volte il c.d.
trattamento minimo
La Corte costituzionale non può emanare alcun comando nei confronti di
nessun altro organo istituzionale dello Stato.
Al massimo, nel pronunciare una sentenza, indirizza un c.d. “monito”, con
il quale invita l’organo istituzionale, sostanziale destinatario della
decisione, a evitare, per il futuro, la reiterazione di comportamenti e
decisioni che, a suo giudizio, violano la Costituzione.
Nel caso di specie è successo che, decidendo una precedente controversia,
sempre in tema di blocco della perequazione, la Corte aveva ritenuto il
blocco legittimo, perché relativo a un solo anno, ma, contemporaneamente,
aveva indirizzato il predetto monito, invitando l’esecutivo e, quindi, il
parlamento a non reiterare, per il futuro, il blocco, pena, in mancanza, la
sua dichiarazione di incostituzionalità
Quando la questione dell'illegittimità del nuovo blocco della perequazione è stata riproposta, la sua illegittimità non poteva sfuggire, come è puntualmente avvenuto, alla severa censura della Corte
II governo, ben supportato dal parlamento, è corso ai ripari, emanando il
D.L. 65/2015.
Non è corretto affermare, tout-court, che il predetto D.L. è
incostituzionale. In realtà, la disciplina del blocco (art. 1), insieme ad
altre disposizioni previdenziali (art, 5) è significativamente articolata ed
ha, formalmente, tenuto presente, solo un aspetto dell’orientamento
giurisprudenziale della Corte Costituzionale e cioè quello che consentirebbe
la c.d. “gradualità”, intesa nel senso che, fatta salva la salvaguardia di
un certo limite pensionistico (nel caso, tre volte il trattamento minimo),
per pensioni oltre quel limite, il blocco della pensione sarebbe
costituzionalmente lecito
Probabilmente, dopo attenta ulteriore verifica, si potrebbe sperare su
una circostanza che pochi sanno e cioè che il D.L. NON sia stato approvato
nel previsto termine di sessanta giorni.
La circostanza è emersa per la particolare cura con la quale i lavori
parlamentari sono stati seguiti.
Se il giudice dovesse condividere questo accertamento, che, con terminologia
giornalistica, potrebbe essere chiamato "scoop”, che sarà rigorosamente
provato, il percorso giudiziale sarebbe notevolmente agevolato e potrebbe
concludersi abbastanza presto, con il riconoscimento delle somme della
perequazione, illegittimamente bloccate.
In definitiva conclusione: per quanto sopra sinteticamente esposto, trattasi di causa difficile, impegnativa e non di immediata decisione.
Sull’iter professionale di assistenza
L’iter professionale per le azioni da promuovere è
articolato.
Anzitutto, bisogna indirizzare una lettera all’INPS.
La lettera da scrivere all’INPS è l’abituale lettera che ogni creditore
indirizza al suo debitore per chiedere l’adempimento della sua obbligazione
pecuniaria.
Questa lettera contiene, di per sé, due effetti; la prima, di messa in mora; la seconda, di interruzione della
prescrizione (art. 2943, n. 4).
Se si volesse dare alla lettera solo questi effetti, è sufficiente una
lettera di formale e generica richiesta, con i riferimenti necessari per
individuare i titoli della medesima (sentenza C.C., D.L. e propria posizione
previdenziale).
Lo scrivente studio ritiene, però, che la predetta lettera potrebbe
rivelarsi, limitata a questi fini, persino inutile, tenuto conto che la
prescrizione maturerà nel 2020 e forse anche oltre.
Per accelerare, nei limiti del massimo possibile, il riconoscimento del
diritto, è consigliabile che la predetta lettera contenga una circostanziata
indicazione del credito, secondo la ricostruzione contabile del consulente
tecnico che assisterà lo studio nella vicenda de qua.
In questo modo si agevolerà in giudizio la prova del proprio diritto al
rimborso delle somme indebitamente trattenute....
Per accelerare, nei limiti del massimo possibile, il riconoscimento del
diritto, è consigliabile che la predetta lettera contenga una circostanziata
indicazione del credito, secondo la ricostruzione contabile del consulente
tecnico che assisterà lo studio.
In questo modo si agevolerà in giudizio la prova del proprio diritto al
rimborso delle somme indebitamente trattenute;
L'invio, adesso in via telematica, della lettera all’INPS genera, di per
sé, l’apertura di un procedimento amministrativo, del quale bisogna
attendere l’esito, ovviamente negativo, primo di poter adire PAGO,
identificata nel Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui
circoscrizione il pensionato risiede. E’ giunta notizia di cause direttamente proposte avanti PAGO, anche con
esito positivo. L’articolo 7 della legge 533/1973 impone di attendere non
meno di 120 giorni dall’invio nel caso in cui l’Istituto non si sia
pronunciato.
Se l’Istituto risponde negativamente prima, la causa può essere introdotta
non appena perviene la risposta negativa.
Un’azione giudiziale promossa senza che il procedimento amministrativo
giunga a compimento potrebbe essere dichiara, in caso di eccezione da parte
del legale dell’INPS, improcedibile (art. 443 c.p.c.);
Lo studio, fatta eccezione per le cause che si possono instaurare avanti il
Tribunale di Milano, ha assoluta necessità di avere la collaborazione di una
avvocato patrocinante nel Tribunale territorialmente competente......
l’avvocato del posto deve essere munito di poteri di assistenza e difesa.
Sul compenso
Bisogna procedere con ordine,
a. A prima vista, il calcolo della somma dovuta potrebbe rivelarsi semplice.
E’ diffusa l’opinione che basterebbe avere dimestichezza con internet, per
poter calcolare il dovuto.
Lo studio, per un doveroso rispetto dei propri assistiti, NON intende
percorrere questa modalità, perché potrebbe condurre a risultati errati.
Si è presa, quindi, la decisione che i calcoli saranno effettuati da un CT,
esperto di verifiche previdenziali, il quale ha fatto pervenire l’offerta di
collaborazione che si allega.
Naturalmente, saranno accettati altri calcoli che i singoli pensionati
possono chiedere ad altri enti, altrettanto esperti (patronati, CAF,
sindacati e consulenti dei lavoro). Naturalmente, il CT ha chiesto un
compenso, che, proprio per venire incontro alla situazione degli assistiti,
è stato determinato nella modica misura di €. 150,00. In alternativa,
sarebbe possibile instaurare il giudizio facendo affermare solo il diritto
all’inapplicabilità del blocco della perequazione, rinviando, al prosieguo,
con apposita CT, o in altro giudizio, la quantificazione dell’importo. Lo si
sconsiglia, in quanto in questo modo si incrementano le attività processuali
b. altra spesa preliminare è il pagamento del C.U. (Contributo Unificato), attualmente dovuto nella misura di €. 43,00 (salvo improvvisi aumenti).
c. per quanto riguarda l’avvocato del posto di residenza del pensionato, la scelta spetterà al pensionato o al gruppo di pensionati, che si dovesse eventualmente formare. Per il suo compenso, occorrerà prendere accordi diretti......
d. per ultimo, il compenso dello studio.
Il compenso viene così articolato:
anzitutto, lo studio deve andare esente dalle così dette spese vive, per
cui dovrà essere corrisposto:
• il compenso al CT, da coloro che sceglieranno quello dello studio (€.
150,00);
• il C.U., nella misura di €. 43,00, ove il cliente non provveda ad
acquistarlo direttamente da una tabaccheria autorizzata oppure non prenda
accordi con l’avvocato del posto per la sua acquisizione;
• in totale, verificandosi tutte le condizioni, €. 193,00, arrotondati a €.
200,00;
per il compenso professionale dello studio, nulla dovrà essere corrisposto, in quanto lo studio si accontenterà della liquidazione giudiziale a carico dell’INPS. Nel caso in cui la causa dovesse avere, in denegata ipotesi, esito negativo o in quello nel quale le spese dovessero essere compensate, si prenderanno accordi con i singoli clienti per lo spontaneo pagamento di un equo compenso, che tenga conto del lavoro svolto, che sarà rigorosamente documentato.
Lo studio non accetterà il pagamento di compenso ragguagliato a una
percentuale di quello che il cliente incasserà;
> per la regolarizzazione fiscale di quanto versato, saranno emesse regolari
fatture;
> per poter iniziare lo svolgimento dell'attività professionale, occorrerà
indicare i propri dati anagrafici, l’indirizzo, il codice fiscale e, per chi
possiede un computer, l’indirizzo e-mail, completo di PEC, se posseduta.
Contatti:
Studio Legale Lo Fiego
Associazione Professionale
Via Podgora, 13 - 20122 Milano
Tel. 02 59901022 – 02 59901049
Fax 02 59901101
E-mail:
slofiego@tin.it
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