A seguito di ripetute richieste da parte dei colleghi che hanno letto la memoria da noi pubblicata il 20 giugno u.s., allo scopo di fornire una risposta collettiva lo Studio Lo Fiego ci ha  inviato un secondo documento che di seguito riportiamo:

 

VITTORIO LO FIEGO

Casella di testo: Avvocato

MATELDA LO FIEGO

Avvocato

EgregiSignori
PENSIONATI COMIT
C/O PIAZZA SCALA
MILANO

OGGETTO: D.L. 65/2015

Preg.mi tutti, desidero rispondere, collegialmente, a tutti, prendendo spunto da alcune e-mails che mi sono pervenute.


Sintetizzo il mio pensiero:

 

a.  Anzitutto, fino al 20/7 p.v., non può essere promossa alcuna iniziativa giudiziale anche se sono a conoscenza che questo è già avvenuto in alcuni fori (Napoli, ad esempio). A mio fermo parere, un’iniziativa del genere incontrerà la ferma resistenza dell'INPS, senza alcun risultato pratico, perché l'lstituto, per provvedere ad adempiere a uno iussum giudiziale deve attendere, necessariamente, l’esito dell’iter parlamentare per la conversione in legge del D.L..
Aggiungo che, rebus sic stantibus, si può rischiare il severo giudizio di lite temeraria.

b.  Si possono attivare iniziative stragiudiziali (intimazioni, richieste, tentativi di conciliazione ecc.) ma, tenuto conto che il 20 luglio è alle porte, non vale la pena di perdere del tempo per attività di inutile risultato.

c.   Dopo il 20/7, le possibilità sono le seguenti:

1.  se il D.L. NON  viene convertito in legge, occorrerà chiedere, prima in via necessariamente stragiudiziale e, poi, eventualmente, giudiziale, il pagamento della perequazione automatica per gli anni 2012/2013 non corrisposta, in conseguenza dell’emanato D.L. in discussione;

2.  se il D.L. VIENE convertito in legge, si apre un nuovo iter, che può partire immediatamente, con un’azione giudiziale, al fine di far dichiarare incostituzionale la legge che ha convertito in legge il D.L..

Ometto i passaggi tecnici/processuali e procedimentali, di esclusiva competenza del difensore.

d.   Esaminando la fattispecie di un cliente che si è già rivolto allo studio, ho notato che ci potrebbero essere errori dell’INPS nell’esatta contabilizzazione della perequazione già riconosciuta.

Questo problema, fatta salva ogni migliore ulteriore verifica, verrà gestito nell’ambito della causa per la rivendicazione della perequazione automatica.

e.   Mi è stato chiesto - giustamente - la regolamentazione del compenso professionale. Rispondo:

1.   l’articolo 13 L. 247/2012 privilegia, nei rapporti tra l’avvocato e il cliente, la stipulazione dei c.d. patti per il compenso professionale, relegando la disciplina parametrica di cui al D.M. 55/2014 a un ruolo residuale, nel senso che dovrà essere applicata, necessariamente, in sede giudiziale e, de residuo, nei rapporti con il cliente nella misura nella quale non sono stati stipulati i patti di cui sopra;

2.   la prassi dello scrivente studio, quando gestisce controversie previdenziali personali, proprio per la natura di queste cause, finalizzate a far conseguire risultati per le necessità della vita, non chiede, durante la gestione della lite, né acconti né compensi, fatta eccezione per il rimborso di spese vive;

3.   é rigorosa prassi dello studio che le controversie previdenziali vengano promosse quando, dopo un accurato studio, gli avvocati raggiungono la fondata opinione che la controversia potrà avere un esito positivo.

L’esito positivo della causa comporta la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle spese di lite, che vengono, di norma, congruamente liquidate dal giudice;

4.   la conseguenza finale è che, per questi motivi, non residua la possibilità di chiedere integrazioni di compenso al cliente.

Per i casi di esito negativo o di compensazione delle spese, potranno supplire le intese di cui al successivo punto;

5.   in ogni caso, lo studio è disponibile a stipulare il patto sopra indicato, tramite l'associazione “Piazza Scala”, che mi ricorda il luogo dove, giovane laureato, ho svolto la mia prima attività lavorativa, imparando nozioni che mi sono servite nella mia attività professionale di avvocato;

6.   un’ultima precisazione: la stato attuale della legislazione non consente di utilizzare lo strumento della “class action”, fatta salva l’ipotesi che l’utilizzo di questa azione venga ampliato, come da legge in discussione in parlamento. Al momento, ogni discussione sarebbe prematura.

Spero di aver chiarito ogni dubbio.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore seguito.

Auguri a tutti e cordiali saluti.
 

Avv. Vittorio Lo Fiego 

 

Per quanto concerne il profilo del legale, ricordiamo che in passato ha collaborato con l'Anpecomit dando prova di competenza e professionalità (i colleghi interpellati ci hanno ricordato che Vittorio Lo Fiego era stato l'unico legale a cogliere un significativo successo); aggiungiamo che Vittorio - come lui stesso ricorda - ha lavorato in Comit.

Giriamo l'offerta di Vittorio Lo Fiego all'Associazione Amici Comit - Piazza Scala e all'UNPComit per un'eventuale convenzione. In ogni caso chi lo desidera può contattare direttamente lo Studio Legale compilando il modulo presente alla pagina Perequazione pensioni: un documento dell'Avv. Lo Fiego
Piazza Scala
A. Izeta



 

 

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Piazza Scala - giugno 2015