VITTORIO LO FIEGO
Avvocato
MATELDA LO FIEGO
Avvocato
EgregiSignori
PENSIONATI COMIT
C/O PIAZZA SCALA
MILANO
OGGETTO: D.L. 65/2015
Preg.mi tutti, desidero rispondere,
collegialmente, a tutti, prendendo spunto da
alcune e-mails che mi sono pervenute.
Sintetizzo il mio pensiero:
a. Anzitutto,
fino al 20/7 p.v., non può essere promossa
alcuna iniziativa giudiziale anche se sono a
conoscenza che questo è già avvenuto in alcuni
fori (Napoli, ad esempio). A mio fermo parere,
un’iniziativa del genere incontrerà la ferma
resistenza dell'INPS, senza alcun risultato
pratico, perché l'lstituto, per provvedere ad
adempiere a uno iussum giudiziale deve
attendere, necessariamente, l’esito dell’iter
parlamentare per la conversione in legge del D.L..
Aggiungo che, rebus sic stantibus, si può
rischiare il severo giudizio di lite temeraria.
b. Si
possono attivare iniziative stragiudiziali
(intimazioni, richieste, tentativi di
conciliazione ecc.) ma, tenuto conto che il 20
luglio è alle porte, non vale la pena di perdere
del tempo per attività di inutile risultato.
c. Dopo
il 20/7, le possibilità sono le seguenti:
1. se
il D.L. NON viene convertito in legge,
occorrerà chiedere, prima in via necessariamente
stragiudiziale e, poi, eventualmente,
giudiziale, il pagamento della perequazione
automatica per gli anni 2012/2013 non
corrisposta, in conseguenza dell’emanato D.L. in
discussione;
2. se
il D.L. VIENE convertito in legge, si apre un
nuovo iter, che può partire immediatamente, con
un’azione giudiziale, al fine di far dichiarare
incostituzionale la legge che ha convertito in
legge il D.L..
Ometto i passaggi
tecnici/processuali e procedimentali, di
esclusiva competenza del difensore.
d.
Esaminando la fattispecie di un cliente che si è
già rivolto allo studio, ho notato che ci
potrebbero essere errori dell’INPS nell’esatta
contabilizzazione della perequazione già
riconosciuta.
Questo problema, fatta salva ogni
migliore ulteriore verifica, verrà gestito
nell’ambito della causa per la rivendicazione
della perequazione automatica.
e. Mi
è stato chiesto - giustamente - la
regolamentazione del compenso professionale.
Rispondo:
1.
l’articolo 13 L. 247/2012 privilegia, nei
rapporti tra l’avvocato e il cliente, la
stipulazione dei c.d. patti per il compenso
professionale, relegando la disciplina
parametrica di cui al D.M. 55/2014 a un ruolo
residuale, nel senso che dovrà essere applicata,
necessariamente, in sede giudiziale e, de
residuo, nei rapporti con il cliente nella
misura nella quale non sono stati stipulati i
patti di cui sopra;
2.
la
prassi dello scrivente studio, quando gestisce
controversie previdenziali personali, proprio
per la natura di queste cause, finalizzate a far
conseguire risultati per le necessità della
vita, non chiede, durante la gestione della
lite, né acconti né compensi, fatta eccezione
per il rimborso di spese vive;
3.
é
rigorosa prassi dello studio che le controversie
previdenziali vengano promosse quando, dopo un
accurato studio, gli avvocati raggiungono la
fondata opinione che la controversia potrà avere
un esito positivo.
L’esito positivo della causa
comporta la condanna dell’ente previdenziale al
pagamento delle spese di lite, che vengono, di
norma, congruamente liquidate dal giudice;
4.
la
conseguenza finale è che, per questi motivi, non
residua la possibilità di chiedere integrazioni
di compenso al cliente.
Per i casi di esito negativo o di
compensazione delle spese, potranno supplire le
intese di cui al successivo punto;
5.
in
ogni caso, lo studio è disponibile a stipulare
il patto sopra indicato, tramite l'associazione
“Piazza Scala”, che mi ricorda il luogo dove,
giovane laureato, ho svolto la mia prima
attività lavorativa, imparando nozioni che mi
sono servite nella mia attività professionale di
avvocato;
6.
un’ultima precisazione: la stato attuale della
legislazione non consente di utilizzare lo
strumento della “class action”, fatta salva
l’ipotesi che l’utilizzo di questa azione venga
ampliato, come da legge in discussione in
parlamento. Al momento, ogni discussione sarebbe
prematura.
Spero di aver
chiarito ogni dubbio.
Lo studio rimane a
disposizione per ogni eventuale ulteriore
seguito.
Auguri a tutti e
cordiali saluti.
Avv. Vittorio Lo
Fiego