FISCO AMICO DEI DISABILI
Negli ultimi anni il Fisco si è dimostrato sempre più sensibile ed
attento alle problematiche dei disabili
accrescendone nel tempo le agevolazioni in occasione della compilazione
della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, proprio di recente, ha fornito i necessari
chiarimenti per alcune tipologie di spese
sanitarie.
Ippoterapia e musicoterapia
L’articolo 10 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi)
prevede la deduzione delle spese mediche e
di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidità o menomazione,
sostenute dai soggetti portatori di handicap (indicati nell’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Per quanto riguarda le spese sostenute in relazione a prestazioni di
ippoterapia e di musicoterapia finalizzate alla riabilitazione di tali
soggetti, il ministero della Salute ha precisato che tali prestazioni non
sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche
se consigliate da un medico, e che
le stesse possono contribuire a migliorare il benessere psico-fisico del
soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia può essere valutata
soltanto soggettivamente. In altri termini, le spese vengono dal
ministero considerate non strettamente riconducibili ad attività sanitarie
riabilitative e dall’utilità valutabile solo caso per caso. Non essendoci,
quindi, una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività e i
soggetti competenti ad esercitarle, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare
19 E del primo giugno 2012, ritiene che le spese per prestazioni di
ippoterapia e musicoterapia possano essere portate in sede di denuncia dei
redditi, modello 730 e modello Unico, in deduzione solo in presenza di due
indispensabili condizioni: la prescrizione di un medico che ne attesti la
necessità della terapia per il trattamento della patologia di cui è affetta
la persona diversamente abile e che la fattura rilasciata dal centro
specializzato metta in evidenza che le prestazioni sono state eseguite
direttamente da personale medico o sanitario specializzato quale
psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione
eccetera ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Ginnastica in palestra
Nessuna possibilità per il contribuente di poter portare in
diminuzione delle imposte quanto regolarmente
pagato per frequentare una palestra, anche se sostiene che le spese
affrontate per la ginnastica sono da
considerare sanitarie in quanto l’attività motoria è finalizzata alla cura o
alla prevenzione della propria
patologia. Per l’Amministrazione finanziaria detta attività, anche se svolta
a scopo prettamente terapeutico o di prevenzione, va infatti considerata in
un generico ambito salutistico di cura del corpo non riconducibile ad un
trattamento sanitario qualificato. Pertanto, la relativa spesa non può
essere detratta in dichiarazione dei redditi, pure se accompagnata da un
certificato medico che prescrive una specifica attività motoria. Lo ha
chiarito, anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 19
E del primo giugno 2012.
“il Quotidiano della Calabria” - 30/9/2012
LOCAZIONE AGEVOLATA AGLI STUDENTI
Gli studenti universitari fuori sede possono fruire della detrazione del
19% del canone di locazione se iscritti ad un corso di laurea di un ateneo
situato in un comune diverso da quello di residenza e che hanno stipulato un
contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/1998 (contratti
liberi, convenzionali, per studenti universitari e transitori), contratti di
ospitalità o atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con
enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente
riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione spetta
anche per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità
ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, in base alla
normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti
iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio
di uno Stato dell’Unione europea. La documentazione necessaria per usufruire
della detrazione è costituita dal contratto in questione e dalle ricevute di
pagamento dei canoni.
Le condizioni
Per fruire della detrazione delle spese per il canone di locazione è
necessario che l’università sia ubicata in un comune distante da quello di
residenza dello studente almeno cento chilometri e che il comune di
residenza dello studente appartenga ad una provincia diversa da quella in
cui è situata l’università. Per la
verifica del primo requisito è possibile far riferimento alla distanza
chilometrica più breve tra il comune di
residenza e quello in cui ha sede l’ateneo, calcolata su rete ferroviaria o
stradale. Il diritto alla detrazione
sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulta pari o superiore a
cento chilometri.
Il calcolo
La detrazione del 19% va calcolata fino ad un importo di spesa non
superiore a 2.633 euro ed è riconosciuta in relazione ai canoni
effettivamente pagati. Il bonus fiscale spetta al genitore che sostiene la
spesa, anche se il titolare del contratto di locazione è il figlio a carico
dello stesso. La detrazione, in genere, compete al genitore al quale è
intestato il documento comprovante la spesa sostenuta, ma se il contratto di
locazione e le ricevute di pagamento dei canoni sono intestate al figlio,
l’onere detraibile deve essere suddiviso tra i genitori con riferimento al
loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa,
la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei genitori è
fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre l’intero canone
sostenuto, ai fini del calcolo della detrazione. Se in un appartamento vi
sono più studenti universitari, ma il contratto di locazione è stipulato
solo da uno, la detrazione Irpef del 19% del canone di affitto non può
essere usufruita dagli altri studenti, neanche se contribuiscono a pagare la
spesa. Lo studente non intestatario del contratto di locazione non può
neanche defalcare il canone se stipula un contratto di subaffitto con lo
studente indicato nel contratto, in quanto i contratti di sublocazione, ai
fini della detrazione, non sono riconosciuti dalla rigida normativa fiscale.
“il Quotidiano della Calabria” - 7/10/2012