Cosenza, 10 ottobre 2012
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FISCO AMICO DEI DISABILI
Negli ultimi anni il Fisco si è dimostrato sempre più sensibile ed attento alle problematiche dei disabili
accrescendone nel tempo le agevolazioni in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, proprio di recente, ha fornito i necessari chiarimenti per alcune tipologie di spese
sanitarie.
Ippoterapia e musicoterapia
L’articolo 10 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede la deduzione delle spese mediche e
di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione,
sostenute dai soggetti portatori di handicap (indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Per quanto riguarda le spese sostenute in relazione a prestazioni di ippoterapia e di musicoterapia finalizzate alla riabilitazione di tali soggetti, il ministero della Salute ha precisato che tali prestazioni non
sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche se consigliate da un medico, e che
le stesse possono contribuire a migliorare il benessere psico-fisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia può essere valutata soltanto soggettivamente. In altri termini, le spese vengono dal
ministero considerate non strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative e dall’utilità valutabile solo caso per caso. Non essendoci, quindi, una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività e i soggetti competenti ad esercitarle, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 E del primo giugno 2012, ritiene che le spese per prestazioni di ippoterapia e musicoterapia possano essere portate in sede di denuncia dei redditi, modello 730 e modello Unico, in deduzione solo in presenza di due indispensabili condizioni: la prescrizione di un medico che ne attesti la necessità della terapia per il trattamento della patologia di cui è affetta la persona diversamente abile e che la fattura rilasciata dal centro specializzato metta in evidenza che le prestazioni sono state eseguite direttamente da personale medico o sanitario specializzato quale psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione eccetera ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Ginnastica in palestra
Nessuna possibilità per il contribuente di poter portare in diminuzione delle imposte quanto regolarmente
pagato per frequentare una palestra, anche se sostiene che le spese affrontate per la ginnastica sono da
considerare sanitarie in quanto l’attività motoria è finalizzata alla cura o alla prevenzione della propria
patologia. Per l’Amministrazione finanziaria detta attività, anche se svolta a scopo prettamente terapeutico o di prevenzione, va infatti considerata in un generico ambito salutistico di cura del corpo non riconducibile ad un trattamento sanitario qualificato. Pertanto, la relativa spesa non può essere detratta in dichiarazione dei redditi, pure se accompagnata da un certificato medico che prescrive una specifica attività motoria. Lo ha chiarito, anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 19 E del primo giugno 2012.
“il Quotidiano della Calabria” - 30/9/2012


LOCAZIONE AGEVOLATA AGLI STUDENTI
Gli studenti universitari fuori sede possono fruire della detrazione del 19% del canone di locazione se iscritti ad un corso di laurea di un ateneo situato in un comune diverso da quello di residenza e che hanno stipulato un contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/1998 (contratti liberi, convenzionali, per studenti universitari e transitori), contratti di ospitalità o atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione spetta anche per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, in base alla normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato dell’Unione europea. La documentazione necessaria per usufruire della detrazione è costituita dal contratto in questione e dalle ricevute di pagamento dei canoni.
Le condizioni
Per fruire della detrazione delle spese per il canone di locazione è necessario che l’università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza dello studente almeno cento chilometri e che il comune di residenza dello studente appartenga ad una provincia diversa da quella in cui è situata l’università. Per la
verifica del primo requisito è possibile far riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di
residenza e quello in cui ha sede l’ateneo, calcolata su rete ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione
sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulta pari o superiore a cento chilometri.
Il calcolo
La detrazione del 19% va calcolata fino ad un importo di spesa non superiore a 2.633 euro ed è riconosciuta in relazione ai canoni effettivamente pagati. Il bonus fiscale spetta al genitore che sostiene la spesa, anche se il titolare del contratto di locazione è il figlio a carico dello stesso. La detrazione, in genere, compete al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta, ma se il contratto di locazione e le ricevute di pagamento dei canoni sono intestate al figlio, l’onere detraibile deve essere suddiviso tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa, la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei genitori è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre l’intero canone sostenuto, ai fini del calcolo della detrazione. Se in un appartamento vi sono più studenti universitari, ma il contratto di locazione è stipulato solo da uno, la detrazione Irpef del 19% del canone di affitto non può essere usufruita dagli altri studenti, neanche se contribuiscono a pagare la spesa. Lo studente non intestatario del contratto di locazione non può neanche defalcare il canone se stipula un contratto di subaffitto con lo studente indicato nel contratto, in quanto i contratti di sublocazione, ai fini della detrazione, non sono riconosciuti dalla rigida normativa fiscale.
“il Quotidiano della Calabria” - 7/10/2012

 

 

 

 

 

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