23 dicembre 1997
NASCITA DI UNA DISEGUAGLIANZA TRA I PARTECIPANTI DEL “FONDO”

 

Abbiamo ricevuto dal collega Emilio Rosso un'interessante memoria che elenca una cronologia degli avvenimenti a partire dal 1997 del Fondocomit.
L'atto, che è stato realizzato da Mario Auterio, presenta aspetti di complessità che possono rendere necessaria un'ulteriore spiegazione: per contattare Emilio e Mario potete utilizzare il formulario presente in questa pagina che riporta direttamente agli autori.
Piazza Scala - marzo 2013

 

Così gli Amministratori del Fondo dettero l’avvio ad  una sciagurata  disparità di trattamento tra i partecipanti  (gli effetti si vedranno dopo !). Tali  criteri sono poi stati fatti propri dai Liquidatori provocando in tal modo il ricorso da parte di circa 1.250 opponenti. 

Le  note che seguono si rifanno alle circolari citate nonché alle “Nuove osservazioni” del 12/06/2009 , presentate dai Legali del Fondo al Tribunale di Milano sui ricorsi di contestazione al piano di riparto, dalla pag. 24 alla pag. 33. 

Con la delibera 23/12/97 (Circolare n. 209 del 12/01/1998 del Fondo)  il CdA  del  Fondo ha deliberato che:“a far tempo dal 1° gennaio 1998 a valere sui trattamenti previdenziali spettanti ai partecipanti già iscritti al Fondo Pensioni al 31 dicembre 1997 e collocati a riposo dal 1° gennaio 1998verrà liquidato un acconto pari al 75% di quanto previsto dall’attuale art. 23 dello Statuto.” 

Con la delibera del 28 giugno 1999 (Circolare n. 214  dell’8/07/1999 del Fondo)  il CdA del Fondo ha convalidato le misure provvisorie di cui sopra, in attesa della riforma.

In particolare, il Fondo  “poiché … tutti i partecipanti entrati in quiescenza dal 1° gennaio 1998 stavano ancora ricevendo il trattamento pensionistico erogato dal Fondo soltanto in forma di acconto, …..adottò le seguenti misure:

- riduzione del 25,7% dei coefficienti per il calcolo delle ‘pensioni dirette destinate a maturare da

  quella data in poi………..” 

Il CdA del Fondo aveva conseguentemente proceduto “alla modifica dell’art. 23 dello Statuto, rideterminando con diminuzione del 25,7% i coefficienti da applicare … per il calcolo delle pensioni dirette.”  

Con la Riforma del 16/12/1999 (Circolare n. 1578 del 17/01/2000 del S.P. della Comit), decorrente dall’1/01/2000, sono state previste le seguenti disposizioni, in sintesi:

 

 

ATTIVI

 posizioni individuali al 31/12/1997

 

• capitale iniziale (zainetto): valore virtuale segmento programma previdenziale maturato al 31/12/1997
• riproporzionato in base a patrimonio Fondo al 31/12/98 : - 38%, poi (a seguito rivalutazione immobili al 31/12/1999) – 29,5% (cfr. Bilancio di trasformazione al 31/12/1999 –Circ. 219-19/10/2000 del Fondo)
• più quota parte contributo straordinario Banca destinato all’integrazione degli “zainetti” (100 miliardi: 5 nel 98, 5 nel 99, 10 nel 2000, 8 all’anno 2001-2010) solo a chi aveva maturato al 31/12/1997 almeno 20 anni di anzianità, con % di riproporzionamento (sacrificio, ndr) – dopo contributo – come segue:
- da 20 a 24 anni: 27%
- da 25 a 29anni: 24%
- da 30 a 34 anni: 17%
- da 35 anni in poi 10%
• più, annualmente, 96% rendimento gestione “vecchi iscritti al 31/12/1997” (al netto eventuali plusvalenze immobiliari ex art. 27 St. dall’anno 2000), sino a concorrenza valore virtuale capitale iniziale
• più contribuzione mensile Banca dall’1/01/98 : 7,75%
• più contribuzione mensile Lavoratore dall’1/01/2000 : 0,50%
• più plusvalenze immobiliari (ex art. 27 St. dall’anno 2000) - in via prioritaria rispetto ai Pensionati 98/99 - sino a concorrenza valore virtuale capitale iniziale, agli iscritti prima del 28/4/1993 e in servizio all’1/1/2000

 

 

PENSIONATI 98/99

 

• pensioni: - 25,7% da 1/1/1998
• pensioni di reversibilità: da 60% a 50%
• sospensione a tempo indeterminato perequazione pensioni
• costituzione di un “fondo riserva speciale”a fronte delle eventuali oscillazioni della “riserva pensionati”: vi confluiranno gli eventuali ulteriori contributi della Banca (sino a 50 mld., circostanza non verificatasi - ndr)
• plusvalenze immobiliari (ex art. 27 St. dall’anno 2000), dopo attribuzione (sino a concorrenza valore virtuale capitale iniziale) agli iscritti prima del 28/4/1993 e in servizio al 1/1/2000.

 

 

DIFFERITI

posizioni individuali al 31/12/1997

 

• Si applica l’Accordo nelle parti compatibili.

 

 

PENSIONATI ANTE 1998

 

• pensioni reversibilità dal 60% al 50%
• sospensione a tempo indeterminato perequazioni pensioni

 

 

PLUSVALENZE
realizzate nel comparto immobiliare del patrimonio del fondo pensioni
(art. 27 dello statuto vigente)

 

• Si riporta per semplicità di esposizione il testo dell’articolo:
“Le plusvalenze che dovessero essere realizzate a partire dall’anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo rispetto alla sua consistenza all’ultima data di valorizzazione, satanno attribuite ai lavoratori iscritti prima del 28 aprile 1993 e in servizio alla data del 1° gennaio 2000 nonché ai “differiti” di cui all’art. 45, sino a concorrenza del valore virtuale del segmento di programma previdenziale maturato secondo le previgenti disposizioni, con accredito nei rispettivi conti individuali, se in attività di servizio o “differiti”, o mediante rivalutazione della prestazione, nel caso in cui, viceversa, abbiano conseguito il diritto a pensione, fruendo della relativa prestazione.

Ulteriori eventuali plusvalenze realizzate nel suddetto comparto, una volta soddisfatto il limite di cui al comma precedente, saranno ripartite, con le stesse ,modalità, a beneficio di tutti i lavoratori che sono stati interessati dalla delibera di rideterminazione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette di cui all’art. 23 del previgente Statuto del Fondo, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 1999.

E’ da rimarcare che l’inequivocabile art. 27 dello Statuto (tuttora vigente), che avrebbe dovuto risarcire chi aveva subito i pesanti “tagli” alle proprie spettanze (gli Attivi, i Differiti e poi i Pensionati 98/99), è stato praticamente disapplicato.

 

Basti pensare – ma è una beffa – che i bilanci dal 2000 al 2011 registrano
plusvalenze da realizzo ex art. 27 per 2,1 (sic!) milioni di euro
(a beneficio, si fa per dire, degli Attivi)
a fronte di “rivalutazioni” (in larga misura plusvalenze) per circa 739 milioni di euro
(a beneficio di tutti i partecipanti)

 

Con l’Accordo del 10 dicembre 2004 (Circolare n. 241 del 23/12/2004), con cui è stata decisa la liquidazione del Fondo, le decurtazioni di cui sopra ai trattamenti previdenziali di alcune categorie di partecipanti sono state integralmente mantenute, con tutte le negative conseguenze sull’erogazione del capitale in luogo delle rendite e dell’acconto rendimento 2005 (plusvalenza 2006).

 

 

“GRADUATORIA DEI SACRIFICATI”

 

In relazione a tutto quanto precede ed al fine di una valutazione del sacrificio sopportato da alcune categorie dei partecipanti appare molto esplicativa la percentuale erogata, rispetto alla previsione iniziale, del 1° acconto sulla “plusvalenza realizzata nel 2006”(cfr. Piano di Riparto depositato il 24/02/2009 presso il Tribunale di Milano e lettera del Fondo in data 5/03/2009).
Tale “acconto ha riguardato le sole somme non diversamente pretese”.

- “ai PENSIONATI ANTE 1998 è stata erogata una somma pari all’incirca al 35% di quanto comunicato con lettera del 4.9.2006 (100%, ndr ). Infatti l’eventuale soccombenza del Fondo nei giudizi (anche per i P 98/99, ndr) riguardanti l’art. 27 dello Statuto ridurrebbe in misura assai significativa la quota del riparto di spettanza di detti Pensionati.

- per quanto riguarda i PARTECIPANTI IN SERVIZIO è stata erogata una somma mediamente pari al 70% di quella a suo tempo indicata con lettera del 4.9.2006 (x%, ndr) . Nei loro confronti un eventuale esito negativo per il Fondo nel contenzioso avviato dai Pensionati 1998/1999 (il contenzioso non è contro gli Attivi !, ndr), relativo al preteso diritto a un maggior trattamento pensionistico, potrebbe causare una riduzione della quota di riparto comunicata,

- per i PENSIONATI 1998/1999, viceversa, la quota a suo tempo indicata con lettera del 4.9.2006 (74,3%, ndr) è stata corrisposta quasi per intero, non essendo la stessa messa in discussione dai diversi riparti oggi da altri ipotizzati e pretesi.”


Si desume, per semplice differenza algebrica, che la percentuale considerata a rischio, in caso di soccombenza del Fondo nelle cause in corso, è:

- Pensionati 1998/1999: 3% (solo per quadratura) - sacrificio massimo
- Partecipanti in servizio: 30% - sacrificio minore
- Pensionati ante 1998: 65% - sacrificio zero

 

 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

 

s.e.&o.  -  marzo 2013
Mario Auterio

 

Glossario:
clicca qui per visualizzarlo

 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

 

 

Se hai quesiti da porre a Mario Auterio ed Emilio Rosso in merito al presente articolo 
utilizza il sottostante formulario completando tutti i campi contenuti nel medesimo

Il tuo nome
La tua citta'
Il tuo indirizzo mail
Testo del messaggio
   Form Mail by FormToEmail.com

 

Commenti:

da A.D.: Fatto salvo il rispetto per chi si è prodigato in questa lunga disamina che, oggettivamente, non ho voglia di leggere in quanto le tematiche ad essa relative mi hanno stremato, io continuo ad essere del parere che ci vorrebbe un buon...... al quale allegare quanto sopra.
........c'è pur sempre il Presidente del Tribunale che, in quanto Organo di Vigilanza sulla liquidazione del Fondo, dovrebbe........... In ogni caso, noi ci auguriamo un riparto finale entro l'anno con buona soddisfazione per tutti. La pazienza è allo stremo - come dici tu - anche per noi e per tutti e i Liquidatori non possono non tenerne conto. Rosso - Auterio

da A.C.: Le plusvalenze si realizzano durante la vita di un ente. In caso di liquidazione nelle vendite immobiliari ci possiamo trovare di fronte ad una "perdita" o ad un maggior ricavo rispetto al valore di stima iscritto in bilancio. TALE INCERTEZZA DI RICAVO PESA OD E' A FAVORE DEI SOCI PARTECIPANTI (CHE CESSANO PERTANTO DI PERCEPIRE LA PENSIONE)IN QUEL DATO MOMENTO SPECIFICO.
Tieni presente che anche la vendita in blocco del patrimonio è avvenuta (13 luglio 2006) nel pieno della gestione ordinaria del Fondo. Va ricordato infatti che il Fondo è stato estinto/posto in liquidazione dal Prefetto di Milano soltanto il 20 dicembre 2006. Va in ogni caso tenuto presente che lo Statuto del Fondo (con l'art. 27) è tuttora vigente. Rosso - Auterio

replica di A.C.: Adesso che non ci sarebbero soldi per tutti in quanto tutti cercano di rimediare una cifra, non si esce da questa situazione senza la rassegnazione di chi deve inevitabilmente soccombere. E' inutile andare a cercare il pelo nell'uovo. Ci stiamo facendo del male solo tra di noi pensionati. Chi ha fatto delle scelte nel passato si deve mettere l'animo in pace e non credere alle chimere! E' andata così! Qualcuno casualmente ottiene qualcosa in più! "Non posso, io, ostacolare gli altri se sono stati più fortunati di me! "
E' così che, secondo me, devono andare le cose per voltare pagina
.

da A.B.: quale è, secondo la vostra opinione, la posizione di chi, come me, è andato in pensione nel periodo 2000/2003 (per la precisione 31\12\2002), ovvero rientra o no nella disposizione di salvaguardia del famoso art. 27?? Grazie della risposta e complimenti per il lavoro che avete fatto.
Poichè allo stato non risulti partecipante del Fondo in quanto ex iscritto, la tua "pretesa" dovrebbe realizzarsi giudiziariamente, azione però da sconsigliare essendoci un riparto finale di 380 milioni di euro che attende da quasi 7 anni di essere attuato.
E' auspicabile invece che le intese raggiunte per la tua categoria con il noto Accordo del 12 luglio 2010, possano essere ricomprese nel nuovo piano di riparto finale, cui i Liquidatori debbono pervenire nel rispetto degli articoli 207 e 209 della Legge Fallimentare, come sentenziato dalla Corte di Cassazione il 17 ottobre 2012. Rosso - Auterio


 

 

 

 

 

 

Segnala questa pagina ad un amico: