Così gli
Amministratori del Fondo dettero l’avvio ad una
sciagurata disparità di trattamento tra i
partecipanti (gli effetti si vedranno dopo !).
Tali criteri sono poi stati fatti propri dai
Liquidatori provocando in tal modo
il ricorso da parte di circa 1.250 opponenti.
Le
note che seguono si rifanno alle circolari citate
nonché alle “Nuove osservazioni” del
12/06/2009 , presentate dai Legali del Fondo
al Tribunale di Milano sui ricorsi di contestazione
al piano di riparto, dalla pag. 24 alla pag. 33.
Con la delibera 23/12/97
(Circolare n. 209 del 12/01/1998 del Fondo)
il CdA del Fondo ha deliberato che:“a
far tempo dal 1° gennaio 1998 a valere sui
trattamenti previdenziali spettanti ai
partecipanti già iscritti al Fondo Pensioni al
31 dicembre 1997 e collocati a riposo dal 1°
gennaio 1998… verrà liquidato un acconto pari
al 75% di quanto previsto dall’attuale art. 23
dello Statuto.”
Con la delibera del 28
giugno 1999
(Circolare n. 214 dell’8/07/1999 del Fondo)
il CdA del Fondo ha convalidato
le misure provvisorie di cui sopra, in attesa della
riforma.
In particolare, il
Fondo “poiché … tutti i partecipanti entrati
in quiescenza dal 1° gennaio 1998 stavano ancora
ricevendo il trattamento pensionistico erogato dal
Fondo soltanto in forma di acconto, …..adottò le
seguenti misure:
- riduzione del
25,7% dei coefficienti per il calcolo delle
‘pensioni dirette destinate a maturare da
quella data in
poi………..”
Il CdA del Fondo aveva
conseguentemente proceduto “alla modifica
dell’art. 23 dello Statuto, rideterminando con
diminuzione del 25,7% i coefficienti da applicare …
per il calcolo delle pensioni dirette.”
Con la Riforma del
16/12/1999 (Circolare n. 1578 del
17/01/2000 del S.P. della Comit), decorrente
dall’1/01/2000, sono state previste le seguenti
disposizioni, in sintesi:
ATTIVI
posizioni individuali al
31/12/1997
• capitale iniziale
(zainetto): valore virtuale segmento programma
previdenziale maturato al 31/12/1997
• riproporzionato in base a patrimonio Fondo al
31/12/98 : - 38%, poi (a seguito rivalutazione
immobili al 31/12/1999) – 29,5% (cfr. Bilancio di
trasformazione al 31/12/1999 –Circ. 219-19/10/2000
del Fondo)
• più quota parte contributo straordinario Banca
destinato all’integrazione degli “zainetti” (100
miliardi: 5 nel 98, 5 nel 99, 10 nel 2000, 8
all’anno 2001-2010) solo a chi aveva maturato al
31/12/1997 almeno 20 anni di anzianità, con % di
riproporzionamento (sacrificio, ndr) – dopo
contributo – come segue:
- da 20 a 24 anni: 27%
- da 25 a 29anni: 24%
- da 30 a 34 anni: 17%
- da 35 anni in poi 10%
• più, annualmente, 96% rendimento gestione “vecchi
iscritti al 31/12/1997” (al netto eventuali
plusvalenze immobiliari ex art. 27 St. dall’anno
2000), sino a concorrenza valore virtuale capitale
iniziale
• più contribuzione mensile Banca dall’1/01/98 :
7,75%
• più contribuzione mensile Lavoratore
dall’1/01/2000 : 0,50%
• più plusvalenze immobiliari (ex art. 27 St.
dall’anno 2000) - in via prioritaria rispetto ai
Pensionati 98/99 - sino a concorrenza valore
virtuale capitale iniziale, agli iscritti prima del
28/4/1993 e in servizio all’1/1/2000
PENSIONATI 98/99
• pensioni: - 25,7% da
1/1/1998
• pensioni di reversibilità: da 60% a 50%
• sospensione a tempo indeterminato perequazione
pensioni
• costituzione di un “fondo riserva speciale”a
fronte delle eventuali oscillazioni della “riserva
pensionati”: vi confluiranno gli eventuali ulteriori
contributi della Banca (sino a 50 mld., circostanza
non verificatasi - ndr)
• plusvalenze immobiliari (ex art. 27 St. dall’anno
2000), dopo attribuzione (sino a concorrenza valore
virtuale capitale iniziale) agli iscritti prima del
28/4/1993 e in servizio al 1/1/2000.
DIFFERITI
posizioni individuali al
31/12/1997
• Si applica l’Accordo
nelle parti compatibili.
PENSIONATI ANTE 1998
• pensioni reversibilità
dal 60% al 50%
• sospensione a tempo indeterminato perequazioni
pensioni
PLUSVALENZE
realizzate nel comparto immobiliare del patrimonio
del fondo pensioni
(art. 27 dello statuto vigente)
• Si riporta per
semplicità di esposizione il testo dell’articolo:
“Le plusvalenze che dovessero essere realizzate a
partire dall’anno 2000, nel comparto immobiliare del
patrimonio del Fondo rispetto alla sua consistenza
all’ultima data di valorizzazione, satanno
attribuite ai lavoratori iscritti prima del 28
aprile 1993 e in servizio alla data del 1° gennaio
2000 nonché ai “differiti” di cui all’art. 45, sino
a concorrenza del valore virtuale del segmento di
programma previdenziale maturato secondo le
previgenti disposizioni, con accredito nei
rispettivi conti individuali, se in attività di
servizio o “differiti”, o mediante rivalutazione
della prestazione, nel caso in cui, viceversa,
abbiano conseguito il diritto a pensione, fruendo
della relativa prestazione.
• Ulteriori eventuali plusvalenze realizzate nel
suddetto comparto, una volta soddisfatto il limite
di cui al comma precedente, saranno ripartite, con
le stesse ,modalità, a beneficio di tutti i
lavoratori che sono stati interessati dalla delibera
di rideterminazione dei coefficienti per il calcolo
delle pensioni dirette di cui all’art. 23 del
previgente Statuto del Fondo, adottata dal Consiglio
di Amministrazione in data 28 giugno 1999.
E’ da rimarcare che l’inequivocabile art. 27
dello Statuto (tuttora vigente), che avrebbe dovuto
risarcire chi aveva subito i pesanti “tagli” alle
proprie spettanze (gli Attivi, i Differiti e poi i
Pensionati 98/99), è stato praticamente
disapplicato.
Basti pensare – ma è una
beffa – che i bilanci dal 2000 al 2011 registrano
plusvalenze da realizzo ex art. 27 per 2,1 (sic!)
milioni di euro
(a beneficio, si fa per dire, degli Attivi)
a fronte di “rivalutazioni” (in larga misura
plusvalenze) per circa 739 milioni di euro
(a beneficio di tutti i partecipanti)
Con l’Accordo del 10
dicembre 2004 (Circolare n. 241 del 23/12/2004), con
cui è stata decisa la liquidazione del Fondo, le
decurtazioni di cui sopra ai trattamenti
previdenziali di alcune categorie di partecipanti
sono state integralmente mantenute, con tutte le
negative conseguenze sull’erogazione del capitale in
luogo delle rendite e dell’acconto rendimento 2005
(plusvalenza 2006).
“GRADUATORIA DEI SACRIFICATI”
In relazione a tutto
quanto precede ed al fine di una valutazione del
sacrificio sopportato da alcune categorie dei
partecipanti appare molto esplicativa la percentuale
erogata, rispetto alla previsione iniziale, del 1°
acconto sulla “plusvalenza realizzata nel 2006”(cfr.
Piano di Riparto depositato il 24/02/2009 presso il
Tribunale di Milano e lettera del Fondo in data
5/03/2009).
Tale “acconto ha riguardato le sole somme non
diversamente pretese”.
- “ai PENSIONATI ANTE 1998 è stata erogata una
somma pari all’incirca al 35% di quanto comunicato
con lettera del 4.9.2006 (100%, ndr ). Infatti
l’eventuale soccombenza del Fondo nei giudizi (anche
per i P 98/99, ndr) riguardanti l’art. 27 dello
Statuto ridurrebbe in misura assai significativa la
quota del riparto di spettanza di detti Pensionati.
- per quanto riguarda i PARTECIPANTI IN SERVIZIO è
stata erogata una somma mediamente pari al 70% di
quella a suo tempo indicata con lettera del 4.9.2006
(x%, ndr) . Nei loro confronti un eventuale esito
negativo per il Fondo nel contenzioso avviato dai
Pensionati 1998/1999 (il contenzioso non è contro
gli Attivi !, ndr), relativo al preteso diritto a un
maggior trattamento pensionistico, potrebbe causare
una riduzione della quota di riparto comunicata,
- per i PENSIONATI 1998/1999, viceversa, la quota a
suo tempo indicata con lettera del 4.9.2006 (74,3%,
ndr) è stata corrisposta quasi per intero, non
essendo la stessa messa in discussione dai diversi
riparti oggi da altri ipotizzati e pretesi.”
Si desume, per semplice differenza algebrica, che la
percentuale considerata a rischio, in caso di
soccombenza del Fondo nelle cause in corso, è:
- Pensionati 1998/1999: 3% (solo per quadratura)
- sacrificio massimo
- Partecipanti in servizio: 30% - sacrificio minore
- Pensionati ante 1998: 65% - sacrificio zero
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s.e.&o. -
marzo 2013
Mario Auterio
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