Associazione pensionati Carical
e Banca Carime - Cosenza
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Nel mese di novembre l’acconto Irpef busserà alle tasche del contribuente. Per evitare scompensi dell’ultima ora, il Fisco concede la possibilità di ridurre o azzerare l’importo. Per coloro che hanno presentato il modello 730 il tempo stringe, poiché per sfruttare questa chance è necessario inoltrare al proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, una apposita comunicazione entro il primo ottobre. L’occasione è propizia per chi già sa che nel 2012 guadagnerà meno dell’anno scorso. Lavoratori dipendenti e pensionati che hanno quindi presentato il 730/2012 e ritengono di dover pagare per il 2012 imposte inferiori a quelle del 2011, hanno facoltà di recedere in tutto o in parte a versare, se dovuto, l’acconto Irpef che verrà trattenuto sulla busta paga o sul rateo di pensione novembrino. Le motivazioni della riduzione del reddito possono essere causate da un calo delle entrate in quanto un reddito consistente, indicato nell’ultima dichiarazione, è venuto meno. E’ il caso di chi da quest’anno ha venduto un immobile o non deve più dichiarare la riscossione dell’affitto di un appartamento, anche per via del nuovo istituto tributario della cedolare secca. La motivazione più frequente è, il più delle volte, dovuta all’insorgere di rilevanti spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni con conseguente diminuzione dell’Irpef da versare quali, ad esempio, la sottoscrizione di un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa e le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. E’ necessario simulare una vera e propria dichiarazione dei redditi e rideterminare l’importo della seconda rata d’acconto in base ai redditi che si prevede di conseguire nel 2012. In pratica, bisogna effettuare in anticipo i calcoli della prossima denuncia dei redditi. Una operazione non semplice! Per evitare errori è bene rivolgersi ad un professionista. Se dal computo risulta che l’importo ottenuto è inferiore a quello risultante dal 730/2012 o addirittura l’acconto non va versato, bisogna informare il sostituto d’imposta. La comunicazione, redatta su un semplice foglio di carta, va inoltrata entro il primo ottobre. Gli interessati devono quindi manifestare la volontà di pagare l’acconto in misura inferiore a quella stabilita o di non versarlo affatto. Una copia è bene che venga conservata, meglio ancora se accompagnata dalla prova dell’avvenuta consegna. La comunicazione, anche se il modello è stato presentato al Caf, va sempre inviata al sostituto d’imposta che ha l’obbligo di accettarla senza sollevare alcun tipo di obiezione. Chi scoprirà di aver sbagliato i propri calcoli potrà tuttavia regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso che consente di correggere errori attraverso il pagamento di sanzioni ridotte. Bisogna versare, oltre alla differenza dovuta, la sanzione del 3%, se si regolarizza entro trenta giorni dalla data di scadenza dell’acconto, o del 3,75% se si regolarizza successivamente unitamente, in entrambe le soluzioni, agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati per ogni giorno di ritardo dal primo dicembre 2012. Caso contrario, scatterà la sanzione del 30% sulle somme non versate o versate in meno, oltre agli interessi. Anche in questo caso, il Fisco riduce la sanzione al 10% se il pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
 

da “il Quotidiano della Calabria” 16 settembre 2012
A cura di Pasqualino Pontesi

 

 

 

 

 

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