DETRAIBILI al 19% le tasse
scolastiche ed universitarie. Se la
ricevuta di pagamento è intestata al
figlio, la spesa va suddivisa in
parti uguali tra i genitori. Chi
intende ripartire la spesa in misura
diversa dal 50% deve annotare sul
documento la percentuale di
ripartizione. Se uno dei coniugi è
fiscalmente a carico dell'altro,
quest'ultimo può considerare
l'intero importo della spesa
sostenuta. Chi frequenta scuole e
università private ha diritto allo
sconto, ma deve calcolarlo
sull'importo che avrebbe speso in un
analogo istituto statale. Il bonus
fiscale infatti spetta in misura non
superiore a quello stabilito per
tasse e contributi versati per
analoghe prestazioni rese da
istituti statali italiani. Mentre
per i licei e gli istituti tecnici e
professionali statali le tasse
scolastiche sono uguali in tutto il
territorio nazionale, le "cose" si
complicano quando si tratta di
equiparare le università cosiddette
libere a quelle statali. Infatti,
per l'università statale la
detrazione del 19% si calcola
sull'intero importo pagato, sebbene
i contributi per la frequenza
possano variare da ateneo ad ateneo,
mentre per le università libere
manca un criterio sicuro per
determinare l'importo massimo
detraibile, proprio a causa della
diversa misura dei contributi
stabiliti per ogni ateneo statale.
Ciascun istituto, infatti, può
deliberare autonomamente l'importo
dei contributi di frequenza ai corsi
tenendo conto di parametri variabili
legati, in genere, al reddito dello
studente e della sua famiglia. Per
risolvere la questione occorre
rispolverare una circolare
ministeriale del 1987 che individuò,
per le università libere dell'epoca,
l'analoga università statale a cui
fare la comparazione attraverso i
seguenti criteri: identità o
affinità dei corsi di laurea presso
l'università libera con quelli
tenuti presso un'università statale
ed equiparazione dei corsi, tenuti
presso l'università libera con i
corsi, identici o affini
dell'università statale situata
nella stessa città dove ha sede
l'università libera oppure in una
città della stessa regione. Sono
inoltre detraibili anche le spese
sostenute per master e per corsi di
perfezionamento post
universitari presso gli atenei. Non
è invece prevista alcuna
agevolazione fiscale per le spese
sostenute all'acquisto di testi
scolastici e materiale di
cancelleria.
Studenti universitari
Bonus fiscale per i canoni dì
locazione a favore di studenti
universitari fuori sede. E' prevista
la detraibilità dall'Irpef del
19%per i contratti stipulati o
rinnovati da studenti universitari,
ai sensi della legge 431/1998, a
condizione che la sede universitaria
sia ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, tale sede disti
dal comune di residenza almeno 100
chilometri, il comune di residenza
dello studente sia situato in una
provincia diversa da quella del
comune in cui ha sede l'università.
La detrazione spetta anche nel caso
in cui il contratto di locazione sia
intestato al genitore che sostiene
la spesa. L'importo massimo
de-traibile al quale applicare
l'aliquota del 19% è di 2.633 euro
con un risparmio massimo, in termini
di minore Irpef, pari a 500 euro'.
Tale importo costituisce il limite
complessivo di spesa che può
usufruire ciascun contribuente, pure
nell'ipotesi in cui il genitore
sostenga la spesa per più contratti,
anche in città diverse, e in
riferimento a più di un figlio.
Fonte: il Quotidiano - Domenica
12/09/2010
Consulenza fiscale di Pasqualino
Pontesi
Dottore commercialista.