Cosenza, 13 settembre 2010
Comunicazione N°78_2010 (rassegna stampa)                                                  
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DETRAIBILI al 19% le tasse scolastiche ed universitarie. Se la ricevuta di pagamento è intestata al figlio, la spesa va suddivisa in parti uguali tra i genitori. Chi intende ripartire la spesa in misura diversa dal 50% deve annotare sul documento la percentuale di ripartizione. Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intero importo della spesa sostenuta. Chi frequenta scuole e università private ha diritto allo sconto, ma deve calcolarlo sull'importo che avrebbe speso in un analogo istituto statale. Il bonus fiscale infatti spetta in misura non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Mentre per i licei e gli istituti tecnici e professionali statali le tasse scolastiche sono uguali in tutto il territorio nazionale, le "cose" si complicano quando si tratta di equiparare le università cosiddette libere a quelle statali. Infatti, per l'università statale la detrazione del 19% si calcola sull'intero importo pagato, sebbene i contributi per la frequenza possano variare da ateneo ad ateneo, mentre per le università libere manca un criterio sicuro per determinare l'importo massimo detraibile, proprio a causa della diversa misura dei contributi stabiliti per ogni ateneo statale. Ciascun istituto, infatti, può deliberare autonomamente l'importo dei contributi di frequenza ai corsi tenendo conto di parametri variabili legati, in genere, al reddito dello studente e della sua famiglia. Per risolvere la questione occorre rispolverare una circolare ministeriale del 1987 che individuò, per le università libere dell'epoca, l'analoga università statale a cui fare la comparazione attraverso i seguenti criteri: identità o affinità dei corsi di laurea presso l'università libera con quelli tenuti presso un'università statale ed equiparazione dei corsi, tenuti presso l'università libera con i corsi, identici o affini dell'università statale situata nella stessa città dove ha sede l'università libera oppure in una città della stessa regione. Sono inoltre detraibili anche le spese sostenute per master e per corsi di perfezionamento post  universitari presso gli atenei. Non è invece prevista alcuna agevolazione fiscale per le spese sostenute all'acquisto di testi scolastici e materiale di cancelleria.
Studenti universitari
Bonus fiscale per i canoni dì locazione a favore di studenti universitari fuori sede. E' prevista la detraibilità dall'Irpef del 19%per i contratti stipulati o rinnovati da studenti universitari, ai sensi della legge 431/1998, a condizione che la sede universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, tale sede disti dal comune di residenza almeno 100 chilometri, il comune di residenza dello studente sia situato in una provincia diversa da quella del comune in cui ha sede l'università. La detrazione spetta anche nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato al genitore che sostiene la spesa. L'importo massimo de-traibile al quale applicare l'aliquota del 19% è di 2.633 euro con un risparmio massimo, in termini di minore Irpef, pari a 500 euro'. Tale importo costituisce il limite complessivo di spesa che può usufruire ciascun contribuente, pure nell'ipotesi in cui il genitore sostenga la spesa per più contratti, anche in città diverse, e in riferimento a più di un figlio.


Fonte: il Quotidiano - Domenica 12/09/2010
Consulenza fiscale di Pasqualino Pontesi
Dottore commercialista.