Mi permetto alcune osservazioni , anche per pro-memoria, sperando di offrire qualche utile chiarimento. 1.- Nelle cause di opposizione al piano di riparto avviate avanti il Tribunale di Milano , con 26 ricorsi , di cui due riguardanti soci Anpecomit patrocinati , quanto a ‘pensionati 98/99’ dall’ Avv. Lo Fiego ( poi sostituito nella fase di appello dall’ Avv. Iacoviello) e quanto a ‘esodati’, ceduti’ e ’anticipati’ dagli Avv.ti Civitelli, Fasano , Pileggi e Iacoviello, sono state formulate domande concernenti , in sintesi, l’illegittimità procedurale del piano e, nel merito, la contestazione dei criteri di riparto. 2.- Il Tribunale di Milano ha definito le cause con decreti che hanno riguardato solo le questioni di procedura dichiarando nullo il piano di riparto. 3.- Il Fondo ha opposto in Corte d’ Appello reclami ai decreti del Tribunale insistendo sulla regolarità procedurale del piano e , nel merito , chiedendo l’approvazione dei propri criteri di riparto respingendo le relative contestazioni o, in subordine, nel caso di accoglimento delle contestazioni implicanti l’applicazione di criteri diversi , l’estensione di tale applicazione erga omnes (e cioè nei confronti di tutti i soggetti interessati ai riparti ivi compresi coloro non costituiti nei giudizi). 4.- L’Accordo stipulato tra UNP/Anpecomit è intervenuto nella pendenza delle cause in Corte di Appello e , nella fase finale di tali cause , sono state formulate , da tutte le parti , domande conclusionali in via subordinata volte ad un’applicazione dell’ Accordo. 5.- La Corte di Appello nelle sentenze che hanno confermato la nullità procedurale del piano di riparto, non ha , purtroppo, tenuto in considerazione le su dette domande (ed in alcune sentenze ha altresì detto che l’ Accordo non può considerarsi vincolante per i dissenzienti e nemmeno per coloro che vi avevano dato assenso). 6.- Avverso le sentenze della Corte di Appello sono stati depositati in Cassazione ricorsi formulati da legali estranei all’ Anpecomit indi i ricorsi del Fondo cui hanno fatto seguito, tra altri, i controricorsi riguardanti le cause dei soci Anpecomit patrocinati dagli Avv.ti Civitelli,Fasano,Iacoviello e Pileggi. 7.- In sede dei controricorsi è stato inserito anche il ricorso incidentale riguardante l’ Accordo UNP/Anpecomit (oltre la questione delle spese legali su cui la Corte di Appello ha deciso per la compensazione non accogliendo la domanda di una loro liquidazione a carico del soccombente Fondo ) oggetto dell’ attuale scontro tra i su indicati legali (Avv.ti Civitelli, Fasano e Iacoviello da un lato quali estensori di detto ricorso e l’ Avv. Pileggi , contrario a tale iniziativa , dall’ altro lato). Aggiungo le seguenti mie osservazioni : 1.- Salvo un'ipotesi estrema ( che non sono in grado di escludere categoricamente stante la particolare peculiarità del contenzioso che potrebbe essere definito anche in forza di preminenti ragioni pragmatiche con un provvedimento che stabilisca una vincolatività erga omnes dell' Accordo UNP/Anpecomit , magari sulla base di una sua qualifica di accordo collettivo parasindacale) la Cassazione non andrà ad esprimersi sul sostanziale merito della questione concernente i criteri di riparto e quindi sull’ Accordo, ma si conterrà a stabilire se la procedura seguita dai Liquidatori sia corretta o no con decisione conclusiva ovvero con rinvio alla Corte di Appello in altra composizione lasciando quindi del tutto aperta la su detta questione. 2.- Non considero però negativamente il su ricordato ricorso incidentale che si vuol far passare come la tomba dell’ Accordo dal momento che è valutabile come un tentativo sia pure ‘ardito’ di poter definire positivamente in Cassazione la questione dei criteri di riparto. D’altra parte, delle due l’una , o verrà considerato inammissibile , ma allora le cose si manterranno inalterate dal momento che sull’ Accordo non sarà stato dato alcun giudizio e non diverrà per questo carta straccia oppure, ancorché , come detto , in ipotesi estrema , potrà risultare l’utile strumento per giungere ad un’applicazione dell’ Accordo : tertium non datur. 3.- Colgo comunque anche qui l’occasione per ribadire la mia convinzione che non bisogna attendere i tempi del giudizio in Cassazione (almeno un anno qualora se ne ottenesse l’accelerazione) per arrivare ad una conclusione del contenzioso nella forma equitativa contemplata dall’ Accordo. Occorre invece , senza perdersi in deleterie diatribe , coltivare con intensità contatti con i Liquidatori e, in particolare, con le Organizzazioni Sindacali affinché queste ultime possano valutare positivamente l’ Accordo con un apporto che diverrà determinante per le possibilità di consentire, con il benestare delle Autorità preposte alla vigilanza della liquidazione del Fondo (Covip e Presidente del Tribunale di Milano), l’attuazione di un percorso operativo orientato all’ applicazione erga omnes dell’ Accordo stesso. Gianfranco Minotti - 19 aprile 2012
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