Mi  permetto  alcune  osservazioni , anche  per  pro-memoria,   sperando  di  offrire  qualche  utile  chiarimento.

1.- Nelle  cause  di   opposizione  al piano  di  riparto  avviate   avanti  il  Tribunale  di  Milano  , con  26  ricorsi , di  cui   due  riguardanti   soci  Anpecomit  patrocinati  , quanto  a  ‘pensionati 98/99’  dall’ Avv. Lo Fiego  ( poi  sostituito  nella  fase  di  appello  dall’  Avv. Iacoviello)  e quanto  a  ‘esodati’, ceduti’  e  ’anticipati’ dagli Avv.ti  Civitelli, Fasano ,  Pileggi e Iacoviello,    sono state  formulate  domande  concernenti , in  sintesi,   l’illegittimità  procedurale del  piano  e, nel merito,   la contestazione  dei  criteri  di riparto.

2.- Il  Tribunale  di  Milano  ha  definito  le  cause  con  decreti  che  hanno  riguardato  solo le  questioni  di procedura  dichiarando  nullo il  piano  di riparto.

3.- Il  Fondo  ha  opposto  in  Corte d’ Appello  reclami  ai  decreti del  Tribunale   insistendo  sulla  regolarità procedurale  del piano e , nel merito ,  chiedendo  l’approvazione  dei  propri criteri   di riparto  respingendo   le  relative  contestazioni  o,  in  subordine, nel caso  di  accoglimento  delle contestazioni  implicanti  l’applicazione  di  criteri  diversi ,  l’estensione   di  tale applicazione erga  omnes  (e  cioè nei  confronti  di  tutti i  soggetti  interessati  ai  riparti  ivi compresi  coloro  non costituiti nei  giudizi).

4.- L’Accordo stipulato  tra UNP/Anpecomit  è  intervenuto   nella  pendenza  delle  cause  in  Corte  di Appello  e , nella  fase  finale   di  tali  cause , sono state  formulate , da  tutte  le  parti , domande  conclusionali  in via  subordinata   volte ad  un’applicazione  dell’  Accordo.

5.- La  Corte  di Appello  nelle  sentenze  che  hanno  confermato  la  nullità  procedurale  del  piano di riparto,  non ha , purtroppo,  tenuto  in considerazione  le su  dette  domande  (ed in  alcune  sentenze   ha altresì  detto  che  l’ Accordo  non  può  considerarsi  vincolante  per  i  dissenzienti  e nemmeno per coloro  che  vi  avevano dato  assenso).

6.- Avverso  le  sentenze  della Corte di Appello  sono  stati  depositati  in Cassazione  ricorsi  formulati  da  legali  estranei  all’ Anpecomit   indi  i  ricorsi  del  Fondo  cui  hanno  fatto  seguito, tra  altri, i  controricorsi  riguardanti  le  cause  dei  soci  Anpecomit   patrocinati  dagli  Avv.ti  Civitelli,Fasano,Iacoviello e Pileggi.

7.- In sede  dei  controricorsi   è stato  inserito   anche  il  ricorso  incidentale  riguardante   l’ Accordo  UNP/Anpecomit  (oltre  la  questione  delle  spese  legali   su  cui  la  Corte  di Appello   ha  deciso  per  la compensazione  non  accogliendo  la  domanda  di una  loro  liquidazione  a  carico del  soccombente Fondo )  oggetto   dell’ attuale  scontro  tra   i su indicati  legali   (Avv.ti Civitelli, Fasano e Iacoviello  da un lato quali estensori  di detto  ricorso e l’ Avv. Pileggi , contrario a  tale  iniziativa ,  dall’  altro lato).

Aggiungo  le  seguenti  mie  osservazioni :

1.- Salvo un'ipotesi   estrema  ( che  non  sono   in grado  di escludere  categoricamente  stante  la  particolare peculiarità del  contenzioso  che  potrebbe  essere  definito   anche in forza  di  preminenti  ragioni  pragmatiche  con  un  provvedimento  che  stabilisca una  vincolatività  erga  omnes  dell'  Accordo  UNP/Anpecomit  , magari sulla  base  di una  sua  qualifica  di  accordo  collettivo  parasindacale) la Cassazione non andrà ad  esprimersi sul  sostanziale merito della  questione concernente i criteri di  riparto e  quindi  sull’ Accordo, ma si  conterrà  a  stabilire se  la  procedura seguita dai Liquidatori sia  corretta o no con decisione  conclusiva ovvero  con rinvio alla Corte  di Appello in altra   composizione  lasciando  quindi  del  tutto  aperta la su detta  questione.

2.- Non  considero  però  negativamente il  su  ricordato  ricorso  incidentale  che  si  vuol  far  passare  come  la  tomba  dell’  Accordo  dal  momento  che  è  valutabile  come  un tentativo sia  pure ‘ardito’    di  poter  definire  positivamente  in Cassazione  la  questione  dei  criteri  di  riparto. D’altra  parte,   delle  due  l’una ,  o  verrà  considerato inammissibile , ma  allora   le  cose  si  manterranno  inalterate  dal  momento  che  sull’ Accordo  non  sarà  stato  dato  alcun  giudizio  e   non diverrà per questo  carta  straccia   oppure,  ancorché ,   come  detto ,  in ipotesi  estrema ,  potrà  risultare    l’utile  strumento per  giungere  ad  un’applicazione   dell’ Accordo  :  tertium  non  datur.  

3.- Colgo comunque  anche  qui  l’occasione per ribadire  la  mia  convinzione che  non  bisogna  attendere  i  tempi  del  giudizio  in Cassazione  (almeno  un  anno  qualora  se  ne ottenesse  l’accelerazione)  per   arrivare  ad  una  conclusione  del  contenzioso   nella  forma  equitativa  contemplata dall’  Accordo. Occorre invece , senza  perdersi   in  deleterie  diatribe ,  coltivare   con  intensità  contatti  con  i  Liquidatori e, in  particolare,   con  le  Organizzazioni  Sindacali   affinché  queste  ultime   possano  valutare  positivamente l’ Accordo   con un  apporto  che  diverrà  determinante  per le  possibilità   di  consentire,   con  il benestare  delle Autorità  preposte  alla  vigilanza  della  liquidazione del  Fondo  (Covip  e  Presidente  del Tribunale  di Milano), l’attuazione  di  un  percorso  operativo  orientato  all’ applicazione erga  omnes  dell’ Accordo stesso.

Gianfranco  Minotti - 19 aprile 2012

Postilla
La  veemente reazione  contro  il  ricorso  incidentale mi induce  a pensare  che  derivi   solo  dal  fatto  che la  sua pendenza  costituisce ostacolo  alla  possibilità  di  poter  avviare  un’ulteriore  causa  nei  confronti  del  Fondo  per  una  ‘valorizzazione  dell’ Accordo’  così come  si  vorrebbe  fare  :  iniziativa  questa  sì , a mio avviso,  non  solo  inutile , ma altamente  nociva   per  le   esigenze  di  conservare  un  clima  di  rapporti    franchi  e  sereni  con  i   Liquidatori  negli  incontri  da  tenersi  per  la  salvaguardia  dell’ Accordo.