Riportiamo di seguito il testo di una lettera scritta dalle OO.SS. al Tribunale di Milano e al Fondocomit.
E' quindi inutile dare ascolto ai tamburi di guerra (o forse sarebbe meglio dire segnali di fumo....) che stanno rullando da qualche parte: raccomandiamo ai nostri lettori di agire con buon senso e di lasciar perdere istanze di ricusazione (che aggraverebbero ulteriormente una situazione già abbastanza compromessa) evitando almeno per il momento deleghe ai legali (consiglio valido sia per gli ex ricorrenti che per i non ricorrenti)in quanto per agire giudizialmente c'è tempo almeno sino al deposito dello stato passivo. Continuate invece ad inviare le vostre insinuazioni, da proporre direttamente senza ricorso a legali esterni o - se proprio volete - con deleghe a onorari definiti, non oltre i 100 euro: cfr. offerte degli avvocati Casciano/Boirivant.
Non dimentichiamo che il Presidente del Tribunale di Milano ha chiesto che si trovi la soluzione che implichi il minor numero di cause.
Riportiamo il pensiero di un collega:
"Come si possa pensare che con l'iniziativa dei sindacati l'accordo Unp/anpec possa essere ancora realizzabile senza l'accordo degli stessi anzi attaccandoli, è veramente inverosimile (per non dire peggio), idem per come si possa pensare che, dopo quanto accaduto, l'accordo possa essere ancora considerato quello che produrrebbe il minor numero di contestazione, è folle!"
Speriamo che in tutto questo bailamme i liquidatori mantengano la calma e conducano in porto una vicenda che "da qualche parte" qualcuno si ostina a gestire con un'aggressività che non può portare a nulla di buono.

Piazza Scala
P.S.: per comprendere in pieno la lettera dei sindacati è indispensabile un'attenta lettura dell'accordo 1999 fra la banca e le OO.SS.

 

 

 

 

Milano, 9 luglio 2013

Spett.le Sig.
Presidente del Tribunale di Milano
Via Carlo Freguglia, 1 20122 Milano

Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione
Via Brera, 10
20121 Milano

e p.c.

Intesa Sanpaolo SpA
Direzione Centrale Risorse Umane Servizio Politiche del Lavoro
Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 Milano (MI)
 
Oggetto: Fondo Pensioni BCI - Criteri di ripartizione del patrimonio residuo - Accordo sindacale del 16 dicembre 1999 (Cfr. allegato).

Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali

premesso

1. che con l'Accordo sindacale raggiunto con la Banca Commerciale Italiana in data 16 dicembre 1999 le Parti sottoscrittrici "novarono" il preesistente assetto normativo del Fondo Pensioni per il Personale della BCI, trasformando il suo regime a prestazioni definite in quello a contribuzione definita, secondo il criterio della corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione individuale, con efficacia dal 1° gennaio 1998;
2. che, nell'ambito del citato procedimento di trasformazione del Fondo, emerse che il patrimonio del Fondo stesso (con la prevalente componente immobiliare valorizzata a costi storici) non era in grado di soddisfare completamente le proprie obbligazioni previdenziali, virtualmente maturate dai Partecipanti sino a tutto il 31 dicembre 1997;
3. che, al fine del mantenimento dell'equilibrio strutturale del Fondo, si rese necessario, fra l'altro,
a. una preliminare decurtazione del 25,70% delle prestazioni da erogarsi da parte del Fondo, giusta deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, con delibera del 28 giugno 1999;
b. e, successivamente in sede di stipula dell'accordo sindacale de quo, un ulteriore taglio (definito "riproporzionamento") del valore attuale delle prestazioni previdenziali calcolate al 31 dicembre 1997, maturate da ciascun Partecipante;
4. che la BCI contribuì, nei confronti di ogni singolo Partecipante in attività di servizio aderente al Fondo così come "novato", purché avesse maturato almeno 20 anni di servizio, con un importo variabile calcolato con il meccanismo di cui all'Allegato n. 2 dell'Accordo sindacale supra 1, a ristoro parziale dei tagli complessivamente operati a carico delle prestazioni previdenziali "virtuali" maturate da ciascun Partecipante;
5. che l'Accordo sindacale supra 1, al n. 3 (Plusvalenze realizzate nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo Pensioni) testualmente così recita:
"3.1 Le plusvalenze che dovessero essere realizzate, a partire dall'anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo rispetto alla sua consistenza aH'ultima data di valorizzazione, saranno attribuite, sino a concorrenza del valore virtuale di cui al punto 2.1, ai lavoratori di cui al punto 1
• nei rispettivi conti individuali, se in attività di servizio;
• mediante rivalutazione della prestazione, se avranno conseguito il diritto a pensione fruendo della relativa prestazione.
3.2 Ulteriori eventuali plusvalenze realizzate con i criteri di cui sopra nel suddetto comparto, una volta soddisfatto il limite di cui al punto che precede, saranno ripartite, con le stesse modalità, a beneficio di tutti i Lavoratori che sono stati interessati dalla delibera di rideterminazione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette di cui all'art. 23 dello Statuto del Fondo Pensioni adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 28 giugno 1999".

Rilevato

i. che il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni accoglieva l'invito delle Parti Istitutive contenuto nell'Accordo sindacale de quo (Vedasi la III Dichiarazione delle Parti) relativo all'adozione di un adeguato Piano industriale finalizzato alla massimizzazione del rendimento del patrimonio;
ii. che, a far tempo dall'anno 2000, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni BCI attivava un processo di graduale dismissione dell'intero patrimonio immobiliare - sia residenziale sia commerciale - che culminava nell'aprile 2006 con la vendita (a mezzo asta pubblica internazionale) del residuo patrimonio immobiliare per euro 1.106 milioni, a fronte di un valore di euro 535 milioni risultante nel bilancio 2004;
iii. che il Fondo Pensioni ha realizzato siffatte congrue plusvalenze, tali da "lenire" tutti i tagli precedentemente effettuati a carico dei Partecipanti in attività di servizio;

Considerato

che l'Accordo sindacale di cui sopra esplica, in tema di Plusvalenze realizzate nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo Pensioni, ancora la propria validità ed efficacia giuridica, non essendosi mai prodotto alcun atto di successiva caducazione della volontà espressa dalle Parti sottoscrittrici sull'argomento;
che i patti liberamente sottoscritti dalle Parti vanno rispettati (Pacta servanda sunt);

COMUNICANO

al Tribunale di Milano, per quanto di competenza, ed al Fondo Pensioni per il Personale della BCI, che l'autentica interpretazione della norma da esse stesse pattuita nel sopra richiamato Accordo sindacale del 16 dicembre 1999 in tema di Plusvalenze realizzate nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo Pensioni è quella di procedere alla sua letterale applicazione, e che, comunque, non era intenzione delle Parti sottoscrittrici caducare la norma nell'eventuale caso di scioglimento del Fondo stesso, all'epoca non previsto né tantomeno prevedibile. Comunque, ad ogni buon conto, si rammenta che l'estinzione del Fondo è avvenuta con decreto del Prefetto di Milano del 20 dicembre 2006.  

INVITANO


Il Tribunale di Milano ed il Collegio dei Liquidatori a procedere, nella fattispecie, all'attribuzione fra tutti gli aventi titolo, del patrimonio residuo del Fondo Pensioni, utilizzando pedissequamente come criterio di ripartizione quello individuato e dettagliatamente previsto dalle Parti sottoscrittrici al n. 3 del più volte richiamato Accordo sindacale del 16 dicembre 1999.
Ogni eventuale applicazione di diverso criterio genererebbe un arricchimento di talune Categorie (i Lavoratori posti in quiescenza ante 1998) e un depauperamento dei Lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 2000, questi ultimi espressamente individuati come destinatari privilegiati nella ripartizione delle plusvalenze immobiliari. Con l'aggravante, inoltre, del dispregio della specifica norma pattuita nell'Accordo sindacale citato.
Le scriventi Organizzazioni sindacali, infine, segnalano il pericolo che si possa concretare anche una disparità di trattamento tra chi ricorrerà invocando l’art. 27 e chi invece a parità di situazione si rimettesse alle decisioni di merito.
Tanto a tutela di tutti i Dipendenti in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2000.
Distinti saluti.

DIRCREDITO – FABI – FIBA-CISL – FIBAC-CGIL – SINFUB – UGL - UILCA

 

Cliccate sull'icona per visualizzare la circolare Comit, Servizio Personale, n. 1578 del 17 gennaio 2000
(in allegato il verbale di Accordo sottoscritto dalla Banca e dalle Organizzazioni sindacali
FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL.CA in data 16 dicembre 1999)

 

 

 

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Piazza Scala - luglio 2013