Riportiamo di seguito il testo di una lettera scritta
dalle OO.SS. al Tribunale di Milano e al Fondocomit. E' quindi inutile dare ascolto ai tamburi di guerra (o forse sarebbe meglio dire segnali di fumo....) che stanno rullando da qualche parte: raccomandiamo ai nostri lettori di agire con buon senso e di lasciar perdere istanze di ricusazione (che aggraverebbero ulteriormente una situazione già abbastanza compromessa) evitando almeno per il momento deleghe ai legali (consiglio valido sia per gli ex ricorrenti che per i non ricorrenti)in quanto per agire giudizialmente c'è tempo almeno sino al deposito dello stato passivo. Continuate invece ad inviare le vostre insinuazioni, da proporre direttamente senza ricorso a legali esterni o - se proprio volete - con deleghe a onorari definiti, non oltre i 100 euro: cfr. offerte degli avvocati Casciano/Boirivant. Non dimentichiamo che il Presidente del Tribunale di Milano ha chiesto che si trovi la soluzione che implichi il minor numero di cause. Riportiamo il pensiero di un collega: "Come si possa pensare che con l'iniziativa dei sindacati l'accordo Unp/anpec possa essere ancora realizzabile senza l'accordo degli stessi anzi attaccandoli, è veramente inverosimile (per non dire peggio), idem per come si possa pensare che, dopo quanto accaduto, l'accordo possa essere ancora considerato quello che produrrebbe il minor numero di contestazione, è folle!" Speriamo che in tutto questo bailamme i liquidatori mantengano la calma e conducano in porto una vicenda che "da qualche parte" qualcuno si ostina a gestire con un'aggressività che non può portare a nulla di buono. Piazza Scala |
Milano, 9 luglio 2013
Spett.le Sig.
Presidente del Tribunale di Milano
Via Carlo Freguglia, 1 20122 Milano
Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in
liquidazione
Via Brera, 10
20121 Milano
e p.c.
Intesa Sanpaolo SpA
Direzione Centrale Risorse Umane Servizio Politiche del Lavoro
Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 Milano (MI)
Oggetto: Fondo Pensioni BCI - Criteri di ripartizione del patrimonio
residuo - Accordo sindacale del 16 dicembre 1999 (Cfr. allegato).
Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali
premesso
1. che con l'Accordo sindacale raggiunto con la Banca Commerciale Italiana
in data 16 dicembre 1999 le Parti sottoscrittrici "novarono" il preesistente
assetto normativo del Fondo Pensioni per il Personale della BCI,
trasformando il suo regime a prestazioni definite in quello a contribuzione
definita, secondo il criterio della corrispettività ed in conformità al
principio della capitalizzazione individuale, con efficacia dal 1° gennaio
1998;
2. che, nell'ambito del citato procedimento di trasformazione del Fondo,
emerse che il patrimonio del Fondo stesso (con la prevalente componente
immobiliare valorizzata a costi storici) non era in grado di soddisfare
completamente le proprie obbligazioni previdenziali, virtualmente maturate
dai Partecipanti sino a tutto il 31 dicembre 1997;
3. che, al fine del mantenimento dell'equilibrio strutturale del Fondo, si
rese necessario, fra l'altro,
a. una preliminare decurtazione del 25,70% delle prestazioni da erogarsi da
parte del Fondo, giusta deliberazione adottata dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo, con delibera del 28 giugno 1999;
b. e, successivamente in sede di stipula dell'accordo sindacale de quo, un
ulteriore taglio (definito "riproporzionamento") del valore attuale delle
prestazioni previdenziali calcolate al 31 dicembre 1997, maturate da ciascun
Partecipante;
4. che la BCI contribuì, nei confronti di ogni singolo Partecipante in
attività di servizio aderente al Fondo così come "novato", purché avesse
maturato almeno 20 anni di servizio, con un importo variabile calcolato con
il meccanismo di cui all'Allegato n. 2 dell'Accordo sindacale supra 1, a
ristoro parziale dei tagli complessivamente operati a carico delle
prestazioni previdenziali "virtuali" maturate da ciascun Partecipante;
5. che l'Accordo sindacale supra 1, al n. 3 (Plusvalenze realizzate nel
comparto immobiliare del patrimonio del Fondo Pensioni) testualmente così
recita:
"3.1 Le plusvalenze che dovessero essere realizzate, a partire dall'anno
2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo rispetto alla sua
consistenza aH'ultima data di valorizzazione, saranno attribuite, sino a
concorrenza del valore virtuale di cui al punto 2.1, ai lavoratori di cui al
punto 1
• nei rispettivi conti individuali, se in attività di servizio;
• mediante rivalutazione della prestazione, se avranno conseguito il diritto
a pensione fruendo della relativa prestazione.
3.2 Ulteriori eventuali plusvalenze realizzate con i criteri di cui sopra
nel suddetto comparto, una volta soddisfatto il limite di cui al punto che
precede, saranno ripartite, con le stesse modalità, a beneficio di tutti i
Lavoratori che sono stati interessati dalla delibera di rideterminazione dei
coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette di cui all'art. 23 dello
Statuto del Fondo Pensioni adottata dal Consiglio di Amministrazione
dell'Ente in data 28 giugno 1999".
Rilevato
i. che il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni accoglieva
l'invito delle Parti Istitutive contenuto nell'Accordo sindacale de quo
(Vedasi la III Dichiarazione delle Parti) relativo all'adozione di un
adeguato Piano industriale finalizzato alla massimizzazione del rendimento
del patrimonio;
ii. che, a far tempo dall'anno 2000, il Consiglio di Amministrazione del
Fondo Pensioni BCI attivava un processo di graduale dismissione dell'intero
patrimonio immobiliare - sia residenziale sia commerciale - che culminava
nell'aprile 2006 con la vendita (a mezzo asta pubblica internazionale) del
residuo patrimonio immobiliare per euro 1.106 milioni, a fronte di un valore
di euro 535 milioni risultante nel bilancio 2004;
iii. che il Fondo Pensioni ha realizzato siffatte congrue plusvalenze, tali
da "lenire" tutti i tagli precedentemente effettuati a carico dei
Partecipanti in attività di servizio;
Considerato
che l'Accordo sindacale di cui sopra esplica, in tema di Plusvalenze
realizzate nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo Pensioni,
ancora la propria validità ed efficacia giuridica, non essendosi mai
prodotto alcun atto di successiva caducazione della volontà espressa dalle
Parti sottoscrittrici sull'argomento;
che i patti liberamente sottoscritti dalle Parti vanno rispettati (Pacta
servanda sunt);
COMUNICANO
al Tribunale di Milano, per quanto di competenza, ed al Fondo Pensioni per
il Personale della BCI, che l'autentica interpretazione della norma da esse
stesse pattuita nel sopra richiamato Accordo sindacale del 16 dicembre 1999
in tema di Plusvalenze realizzate nel comparto immobiliare del patrimonio
del Fondo Pensioni è quella di procedere alla sua letterale applicazione, e
che, comunque, non era intenzione delle Parti sottoscrittrici caducare la
norma nell'eventuale caso di scioglimento del Fondo stesso, all'epoca non
previsto né tantomeno prevedibile. Comunque, ad ogni buon conto, si rammenta
che l'estinzione del Fondo è avvenuta con decreto del Prefetto di Milano del
20 dicembre 2006.
INVITANO
Il Tribunale di Milano ed il Collegio dei Liquidatori a procedere, nella
fattispecie, all'attribuzione fra tutti gli aventi titolo, del patrimonio
residuo del Fondo Pensioni, utilizzando pedissequamente come criterio di
ripartizione quello individuato e dettagliatamente previsto dalle Parti
sottoscrittrici al n. 3 del più volte richiamato Accordo sindacale del 16
dicembre 1999.
Ogni eventuale applicazione di diverso criterio genererebbe un arricchimento
di talune Categorie (i Lavoratori posti in quiescenza ante 1998) e un
depauperamento dei Lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 2000,
questi ultimi espressamente individuati come destinatari privilegiati nella
ripartizione delle plusvalenze immobiliari. Con l'aggravante, inoltre, del
dispregio della specifica norma pattuita nell'Accordo sindacale citato.
Le scriventi Organizzazioni sindacali, infine, segnalano il pericolo che si
possa concretare anche una disparità di trattamento tra chi ricorrerà
invocando l’art. 27 e chi invece a parità di situazione si rimettesse alle
decisioni di merito.
Tanto a tutela di tutti i Dipendenti in attività di servizio alla data del
1° gennaio 2000.
Distinti saluti.
DIRCREDITO – FABI – FIBA-CISL – FIBAC-CGIL – SINFUB – UGL - UILCA
Cliccate sull'icona
per visualizzare la circolare Comit, Servizio
Personale, n. 1578 del 17 gennaio 2000
(in allegato il verbale di Accordo sottoscritto
dalla Banca e dalle Organizzazioni sindacali
FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL.CA in data 16
dicembre 1999)
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Piazza Scala - luglio 2013