Antonio De Rosa, ci ha girato la risposta negativa data dal Direttore del Fondo Sanitario Integrativo alla sua richiesta di avere una copia delle sottoindicate delibere del CdA e dell'Assemblea dei Delegati emanate da eletti degli iscritti, che tuttavia secondo il suo interlocutore non possono averne copia.........

 

Ogg: R: Richiesta documentazione

Egregio Sig. De Rosa, in merito alla Sua richiesta corre l'obbligo di precisare che evidenti ragioni di riservatezza in ordine all’andamento delle discussioni all’interno del Consiglio/dell'Assemblea escludono l’opportunità di una diffusione delle determinazioni consiliari della nostra Associazione. 

Il Garante della Privacy ha ripetutamente osservato che la legge 675/1996 non ha introdotto un regime di assoluta riservatezza dei dati e che si deve verificare, caso per caso, l'esistenza di altri diritti o di interessi meritevoli di pari o superiore tutela.

L'accesso ai documenti amministrativi, è tuttavia riconosciuto solo a chi sia titolare di un interesse diretto e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352).

Più in particolare, in base alla normativa citata, applicabile per analogia al Suo caso, l'accesso agli atti della pubblica amministrazione, pur perseguendo il dichiarato fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi pertengono e che se ne possono avvalere per la tutela di una posizione soggettiva di interesse legittimo, nonché ad amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi (vedasi art. 9 d.P.R. n. 352/1992).

Alla luce di questa scontata determinazione, si esclude che possa essere soddisfatta la Sua richiesta, tanto più con specifico riferimento alla determinazione assunta in ordine alla vicenda giudiziaria cui Ella fa riferimento.

La Sua richiesta sarà comunque portata a conoscenza del Consiglio del Fondo.

Distinti saluti.

01 agosto 2014


Ecco quanto osserva Antonio sul diniego: 

 

Una breve e non ancora approfondita analisi.

Con la puntualizzazione che l'accesso agli atti è riconosciuto solo a chi ha un interesse diretto e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti citando l'art 22 legge 7 agosto 1990, n. 241, il Direttore dimostra di aver letto solo il comma 1 lettera b della citata legge. Infatti alla lettera d è scritto:  

"d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"; quindi si tratta solo di documenti detenuti da una Pubblica Amministrazione e pertanto la citazione è a mio avviso non pertinente. 

IL Direttore, ancorché tutti i riferimenti normativi citati fanno riferimento alla Pubblica Amministrazione, a seguito di una sua personale interpretazione decide di applicarli "per analogia"  alla mia richiesta. 

Tale diniego fa sorgere molti interrogativi sulle decisioni prese dai citati Organi. Se non c'è nulla da nascondere perché non rendere pubblici i verbali? D'altra parte la richiamata riservatezza, per un'associazione con scopi sociali è decisamente fuori luogo, poiché non ha nessun segreto industriale da non divulgare.   

Appare singolare poi che la neo presidente, in indirizzo sia per la richiesta che per la risposta, sia d'accordo anche perché le prime parole pronunciate da presidente del Fondo sono state trasparenza e solidarietà. 

Infine se il direttore del FSI pensa di aver chiuso la vicenda con una semplice email si sbaglia poiché presenterò un quesito urgente al Garante della Privacy. 

Antonio De Rosa - 2 agosto 2014

Aderente al gruppo FB "Esodati Gruppo Intesa Sanpaolo" (900 iscritti)

 

In data 2 agosto Antonio ha scritto al Garante per la privacy di pronunciarsi sul diniego a fornire la documentazione richiesta: ecco il testo della pec inviata

 

Oggetto: fornire ad un iscritto copia di verbali degli Organi statutari dei Fondi Sanitari Integrativi. 

Egregio Sig. Presidente, sono un iscritto al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo e in quanto tale ho richiesto copia di due delibere assunte una dal Consiglio di Amministrazione e l'altra dall'Assemblea dei Delegati (email allegata). La risposta del Direttore del Fondo, deputato a fornire la documentazione, è stata negativa in ragione delle disposizioni legislative riguardanti l'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione richiamate per l'occasione secondo il suo parere "per analogia". 

Le norme citate dal Direttore sono l'art. 22 legge 7 agosto 1990 n. 241e gli artt. 2 e 9 del P.R. 27 giugno 1992 n. 352 oltre alla legge 675/1996.  

Ritengo fuori luogo ed inopportuna la citazione della legge sulla privacy 675/1996 il cui ambito di applicazione è il trattamento dei dati personali (art. 2) mentre gli altri riferimenti normativi citati non appaiono pertinenti poiché specificatamente riferiti alla Pubblica Amministrazione. Ad esempio l'art. 22 della legge 7/8/1990 lettera "d" è scritto univocamente che il "documento amministrativo" oggetto dell'accesso è quello detenuto da una Pubblica Amministrazione. 

L'esplicitazione poi degli art. 2 e 9 del D.P.R. n. 352/1992, ancorché come già puntualizzato non applicabili al caso in argomento in quanto riferiti ad atti della Pubblica Amministrazione, risultano anche nel merito non pertinenti poiché quanto richiesto è relativo alle decisioni comunque riferite agli interessi legittimi degli iscritti (il Fondo Sanitario Integrativo del gruppo Intesa Sanpaolo è una associazione con fini assistenziali). Il presupposto citato affinché si possa essere legittimato a richiedere i documenti, cioè una "posizione soggettiva di interesse legittimo", è una condizione comunque soddisfatta poiché, come già precisato le decisioni sono prese per gli iscritti e il richiedente non è un terzo bensì un iscritto.

In tale ambito peraltro ho presentato un esposto-denuncia al Ministro della Salute proprio per irregolarità di gestione (che allego) e quindi a maggior ragione la condizione su indicata risulta soddisfatta. 

Ma il punto non è trovare un appiglio affinché i documenti vengano consegnati, ma sancire la legittimazione di un iscritto, di un Fondo Sanitario integrativo, ad ottenerli. 

Alla luce di quanto sopra si prega quindi il Garante di pronunciarsi sui seguenti quesiti: 

·       un iscritto ad un Fondo Sanitario Integrativo è legittimato a richiedere copia dei documenti relativi alle riunioni degli Organi Statutari nel caso specifico del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati?

·       può essere opposto un diniego alla richiesta di verbali relativi alle decisioni degli Organi Statutari di un Fondo Sanitario Integrativo, effettuata da un iscritto a tale Fondo?

·       il Fondo Sanitario Integrativo può rifiutare la consegna di verbali assembleari degli Organi statutari opponendo norme riguardanti specificatamente la Pubblica Amministrazione?

A completamento della disquisizione appare ancora opportuno segnalare la criticabile precisazione del Direttore nell'indicare "evidenti ragioni di riservatezza". Per il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo ma in genere per tutte le associazioni assistenziali, la trasparenza dovrebbe essere una della caratteristiche di base non oggetto di discussione.  

Rimanendo in attesa di un suo pronunciamento, invio i miei più cordiali saluti.

 

 

 

La richiesta al Direttore del Fondo Sanitario Integrativo Intesasanpaolo e p.c. al Presidente del C.d.A. dell'ente

 

Oggetto: richiesta documentazione
Egregio Direttore, in qualità di iscritto al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo chiedo che mi vengano inviate, con cortese urgenza, a mezzo posta elettronica (formato pdf o altro) copie dei seguenti verbali:

assemblea del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014 riguardante la sentenza del 27/06/2014 emessa dal tribunale di Milano I sezione civile di "annullamento della delibera 18/10/2010 del Consiglio di Amministrazione della Cassa per l’Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa"

assemblea straordinaria del 28 novembre 2013 dell'Assemblea dei Delegati relativa alle modifiche statutarie.
Qualora ciò non fosse possibile in ragione di specifici divieti si prega di comunicarmi articoli e commi delle disposizione che ne vietano l'inoltro.

Cordiali saluti.
Roma, 29 luglio 2007
Antonio De Rosa

 

 

 

 

 

 

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Piazza Scala - agosto 2014