Alcuni gg. fa il collega Antonio De Rosa aveva scritto al direttore del Fondo Sanitario Integrativo al fine di ottenere copia di alcune delibere consiliari. Incredibilmente la controparte (di sua iniziativa e senza interpellare il C.d.A. anche informalmente) replicava che non gli era possibile trincerandosi nella privacy (?) nei confronti degli iscritti al fondo (cfr. infra la replica del funzionario).

Ecco quanto Antonio ribatte (replica che ci sentiamo di condividere in ogni sua parte domandandoci quali orribili segreti nascondano gli atti in questione per non essere divulgati agli aventi diritto.......).
Piazza Scala
 

Al Direttore
del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Mario BERNARDINELLI

Angela ROSSO
Presidente del C.d.A.
del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo

Oggetto: diniego a fornire documentazione del FSI

Egregio Direttore,
ricevo la sua email con la quale nega l'inoltro delle delibere oggetto della mia richiesta "per evidenti ragioni di riservatezza" indicandomi, a supporto della Sua decisione, specifici riferimenti legislativi.
Devo prima di tutto precisare che la legge sulla privacy 675/1996 da Lei citata ha un ambito di applicazione che è il trattamento dei dati personali (art. 2), dettaglio certamente a Lei ben noto. Converrà che l'istanza non comprende dati personali, e pertanto non si riesce a capire un suo collegamento alla mia richiesta di documentazione.
Tutti gli altri riferimenti di legge e cioè l'art. 22 legge 7 agosto 1990 n. 241 e gli artt. 2 e 9 del d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, riguardano specificatamente i documenti della Pubblica Amministrazione e in linea con le sue puntualizzazioni le suggerisco di leggere completamente l'art. 22 della legge 7/8/1990 dove alla lettera "d" è scritto univocamente che il "documento amministrativo" oggetto dell'accesso è quello detenuto da una Pubblica Amministrazione.
In base ad una sua personale decisione quindi, non potendo opporre alcuna disposizione pertinente, considera valide "per analogia" le norme citate oltretutto senza alcun riferimento oggettivo a supporto. Eliminando tale presupposto le Sua argomentazioni perdono di efficacia e di validità risultando del tutto superflue a giustificare la decisione di non inviare la documentazione.
In ogni caso anche a voler considerare valide tali norme (come precisato non sono applicabili al caso in argomento in quanto riferiti ad atti della Pubblica Amministrazione), risultano anche nel merito non pertinenti poiché i documenti richiesti riguardano decisioni comunque riferite agli interessi legittimi degli iscritti (il Fondo Sanitario Integrativo del gruppo Intesa Sanpaolo è una associazione con fini assistenziali). Il presupposto citato affinché si possa essere legittimato a richiedere i documenti, cioè una "posizione soggettiva di interesse legittimo" (legge 27/06/1992 n. 352 art. 2 punto 1), è una condizione comunque soddisfatta poiché, come già precisato le decisioni sono prese per gli iscritti e il richiedente non è un terzo bensì un iscritto.
Per quanto riguarda l'affermazione citata ad inizio della Sua email "evidenti ragioni di riservatezza in ordine all'andamento delle discussioni all'interno del Consiglio/Assemblea escludono l'opportunità di una diffusione delle determinazioni consiliari", al di là di capire quali sono le evidenti ragioni di riservatezza di un Fondo Sanitario Integrativo con fini assistenziali, che non dovrebbe avere nulla di riservato (e magari sarebbe stato opportuno indicarle anche in termini generali poiché sono evidenti solo per Lei), mi porta a dedurre che la citata riservatezza è da riferirsi alla non diffusione degli interventi dei singoli consiglieri/membri probabilmente non proprio in linea con il mandato degli elettori.
Perplessità inoltre sul silenzio/assenso della neo eletta presidente del FSI Angela Rosso, che nella prima frase pronunciata all'insediamento della carica ha indicato che la gestione del Fondo sarà improntata, tra l'altro, a criteri di trasparenza (è scritto dappertutto).
D'altra parte, considerata la totale chiusura e le fittizie argomentazioni opposte, qualcosa da non divulgare deve esserci ma non certo per ragioni di riservatezza.
Egregio Direttore, non so se la Sua risposta sia conseguenza di una decisione collegiale, ma considerarla sufficiente a giustificare il diniego mi fa ritenere che esiste una linea standard con la quale, indipendentemente dalle argomentazioni, si presuppone che la sola risposta in quanto tale possa bastare. Peraltro, anche da un esame superficiale si può dedurre che quanto indicatomi non sarebbe stato sufficiente a giustificare il diniego.
La Sua risposta quindi ha determinato la volontà di approfondire l'argomento e pertanto le confermo che ho presentato formale quesito al Garante della Privacy a cui ho richiesto tra l'altro di confermarmi la validità di quanto Lei ha affermato.
Ritengo infine opportuno precisare, anche se risulta facilmente intuibile, che i toni e le mie puntualizzazioni sono la conseguenza diretta della Sua risposta ed in una visione più ampia avrà modo di riscontrare, nel prossimo futuro, un aumento significativo di richieste nell'ottica di una dichiarata trasparenza come ampiamente sottolineato dal Presidente del C.d.A. Angela Rosso.
Distinti saluti.

Roma, 3 agosto 2014
Antonio De Rosa

Aderente al gruppo FB "Esodati Gruppo Intesa Sanpaolo" (900 iscritti)

 

 

Ogg: R: Richiesta documentazione
Egregio Sig. De Rosa, in merito alla Sua richiesta corre l'obbligo di precisare che evidenti ragioni di riservatezza in ordine all’andamento delle discussioni all’interno del Consiglio/dell'Assemblea escludono l’opportunità di una diffusione delle determinazioni consiliari della nostra Associazione.
Il Garante della Privacy ha ripetutamente osservato che la legge 675/1996 non ha introdotto un regime di assoluta riservatezza dei dati e che si deve verificare, caso per caso, l'esistenza di altri diritti o di interessi meritevoli di pari o superiore tutela.
L'accesso ai documenti amministrativi, è tuttavia riconosciuto solo a chi sia titolare di un interesse diretto e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352).
Più in particolare, in base alla normativa citata, applicabile per analogia al Suo caso, l'accesso agli atti della pubblica amministrazione, pur perseguendo il dichiarato fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi pertengono e che se ne possono avvalere per la tutela di una posizione soggettiva di interesse legittimo, nonché ad amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi (vedasi art. 9 d.P.R. n. 352/1992).
Alla luce di questa scontata determinazione, si esclude che possa essere soddisfatta la Sua richiesta, tanto più con specifico riferimento alla determinazione assunta in ordine alla vicenda giudiziaria cui Ella fa riferimento.
La Sua richiesta sarà comunque portata a conoscenza del Consiglio del Fondo.
Distinti saluti.
01 agosto 2014

 

 

 

 

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Piazza Scala - agosto 2014