Cosenza, 23 ottobre 2012
Comunicazione N.122
www.asspenscarical.altervista.org
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RISTRUTTURAZIONI:
CAMBIANO LE REGOLE
Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore Commercialista.
Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” -21/10/2012
Innalzata dal 36% al 50% la soglia della detrazione Irpef per i lavori di
ristrutturazione edilizia. Nel periodo
compreso tra il 26 giugno scorso e il 30 giugno del 2013 si applica la nuova
maxi detrazione del 50% sui
lavori in casa con tetto di spesa non più di 48mila euro ma raddoppiato a
96mila. Poi, salvo proroga, dal
primo luglio 2013 si ritorna allo sconto ordinario del 36% e al tetto dei
48mila euro. Per i pagamenti
sostenuti dal 26 giugno in poi la detrazione da calcolare è quindi del 50%
mentre per quelli effettuati nei giorni precedenti rimane la vecchia
percentuale del 36%. I pagamenti devono avvenire esclusivamente
tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione e la partita Iva o codice fiscale del
destinatario del pagamento. La spesa,
distribuita in dieci anni con quote di pari importo, si applica sull’Irpef
trattenuta o da versare. Con la
Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una
serie di chiarimenti sulla
disciplina della detrazione fiscale per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio.
Com’è noto nel
2011 la procedure per usufruire della detrazione per i lavori in casa è
stata notevolmente semplificata
con una serie di provvedimenti. Tra questi l’eliminazione dell’obbligo di
inviare al Centro Operativo di Pescara l’apposita comunicazione prima
dell’inizio dei lavori. Tale obbligo è stato sostituito con quello di
riportare le informazioni sull’immobile, dove sono eseguiti i lavori,
direttamente in dichiarazione dei
redditi e di conservare la documentazione. L’Agenzia delle Entrate è poi
intervenuta su un altro
adempimento che ha creato non pochi problemi ai contribuenti che intendevano
usufruire del bonus
fiscale. L’obbligo, cioè, di indicare nelle fatture d’acquisto il costo
della mano d’opera impiegata,
separatamente dalle altre voci. La mancanza di questo requisito infatti ne
impediva l’agevolazione.
Spesso avveniva che l’interessato, non essendo a conoscenza di tale
disposizione, si vedeva in sede di
controllo negata la detrazione spettante perché le fatture esibite non
evidenziavano a parte la mano
d’opera! Fortunatamente questo adempimento è stato abolito. Non solo, la
Circolare 19/E favorisce
ulteriormente il contribuente perché oltre a rendere valide le fatture senza
indicazione della mano
d’opera emesse dalla data di abolizione dell’obbligo, estende anche la
validità a quelle irregolari emesse
in precedenza, quando cioè esisteva l’obbligo. Questa norma, per analogia,
vale anche per i lavori di
riqualificazione energetica degli edifici. Nel caso, infine, di
compravendita di un immobile ristrutturato,
le parti possono mettersi d’accordo su chi beneficerà delle rate residue.
Fino a settembre 2011, quando
l’immobile su cui venivano eseguiti dei lavori per i quali spettava la
detrazione veniva venduto, il bonus
si trasmetteva all’acquirente. Ore non è più così! E’il venditore, che di
fatto ha sostenuto le spese, a
decidere se continuare ad usufruire della detrazione o trasferirla
all’acquirente. Nel silenzio del rogito
notarile il diritto alla detrazione spetta all’acquirente. Tale regola si
applica, anche in questo caso, sugli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
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