Piazza Scala

 

 

Fondo Sanitario Integrativo - le quote differite

 

Il 16 aprile u.s. (durante la pizzata di Sant'Ambrogio) Filippo Vasta è stato bersagliato da raffiche di domande a carattere fiscale: allo stesso tempo gli stanno arrivando altre mail mail sull'argomento delle quote differite.
Ha pertanto redatto un'ulteriore nota di chiarimento: vi preghiamo di leggerla con maggior attenzione in quanto quasi tutte le problematiche trovano una risposta precisa in questa pagina.
Piazza Scala - 19 aprile 2015

 

 

 

 

FSI: tassazione quote differite

 

Nonostante quest’argomento sia già stato trattato in due note, recentemente mi sono state poste svariate domande sulle quote differite riconosciuteci nel luglio 2014 e sul loro trattamento fiscale. Altre continuano ad arrivare. Torno quindi per la terza e definitiva volta sull’argomento, per fare qualche precisazione, anche se sono convinto che per la maggioranza dei lettori siano cose del tutto scontate.

Innanzitutto: i rimborsi del Fondo Sanitario non potranno mai essere considerati reddito, né per la quota immediata, né per quella differita. Non sono imponibili perché costituiscono, come tutti sappiamo, il risarcimento che il Fondo corrisponde, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, a fronte delle spese sanitarie sostenute dall’Associato e dai suoi familiari, il quale Associato, per ottenere questa previdenza, ha pagato un contributo, in via esclusiva se quiescente, in concorso con l’azienda se in servizio.

Peraltro, poiché il contributo di cui sopra gode dell’agevolazione fiscale della deducibilità dal reddito, le spese sanitarie non possono essere detratte se non per la parte rimasta a carico, quella cioè non rimborsata dal Fondo, perché il contribuente, in caso contrario, godrebbe di un doppio beneficio, giustamente non consentito dalla Legge.

Ritornando alla dichiarazione di quest’anno ed alle quote differite, esse sono imponibili non in quanto tali, ma perché costituiscono il rimborso di una somma che, nella dichiarazione dei redditi 2013, era stata portata in detrazione d’imposta all’aliquota del 19%.

Colui che non ha portato quella specifica somma in detrazione, non dovrà denunciare alcunché fra i Redditi Diversi, mancando il presupposto per l’imposizione. Sul punto, le istruzioni del mod. 730, al Quadro D, rigo D7, codice 4, riportano: “somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto ad una detrazione e, nell’anno 2014, sono stati oggetto di rimborso ….”

Purtroppo l’anno scorso, nella stragrande maggioranza dei casi, i quiescenti avevano dato per persa la quota differita, come era avvenuto negli anni precedenti, ed hanno quindi decurtato le spese mediche in eccesso di quella cifra che ci è stata poi accreditata, né avrebbero potuto fare diversamente, trattandosi di un riconoscimento parziale e quindi non conosciuto con precisione. Da qui la necessità di procedere al suo assoggettamento ad imposta.

Facciamo un caso che dovrebbe rendere lampante la fattispecie: il collega che, per pigrizia o per scelta personale, butta via i giustificativi di spesa sanitaria e non ne reclama la detrazione al 19%, non si vede come possa essere assoggettato ad imposizione sulle quote differite, dato che non aveva usufruito di alcuna detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Un altro caso emblematico, sottopostomi recentemente, riguarda un familiare non a carico che, avendo una pensione minima ma superiore a 2.840,51 euro annui, rientra fra i c.d. incapienti che nulla possono detrarre delle proprie spese sanitarie. E’ evidente che le quote differite relative a questa persona non sono soggette ad alcuna imposizione.

Qualcuno dei nostri amici, considerando l’accredito delle differite alla stregua dell’addebito del contributo, si è posto il problema se dovesse essere lui ad accollarsi, ai fini impositivi, anche quelle del familiare non a carico. Ovviamente non è così: Le quote differite vanno sulla dichiarazione di chi ha sostenuto le spese sanitarie e le ha detratte in eccesso. Quindi se le stesse riguardavano il familiare non a carico, è quest’ultimo che le dichiarerà e ne sopporterà l’imposta.

Filippo Vasta - 19 aprile 2015

 

04 maggio 2015 - da S.F.: Più che un chiarimento vorrei sottopporVi la seguente considerazione: come si fa a tassare (vedi tassazione separata) una spesa sanitaria solo perchè incassata nell'esercizio successivo? Mi sembrerebbe più logico detrarre tale spesa da quelle sostenute nel 2014.
Così nel rigo E1 della dichiarazione dei redditi andrebbe indicata la somma algebrica tra il totale degli scontrini fiscali,spese mediche, ecc., MENO le quote differite di spese sanitarie sostenute nel 2013. Con tale procedimento nulla si toglie all'Erario. Sta di fatto che sarebbe una ingiustizia tassare delle spese sanitarie solo perchè differite nell'ncasso. Signori, non è un reddito ma sono spese mediche!!!!Credo che nessuno ci potrebbe dare torto se si seguisse tale impostazione. Vi prego,pertanto, di sentire in proposito la ...Orlandi.
04 maggio 2015 - risponde Filippo Vasta: Come ho scritto nelle mie note, le quote differite di per se non sono imponibili. Si devono denunciare solo nel caso che l'importo relativo è stato portato in detrazione nella denuncia precedente. Se le tali quote non hanno fatto parte delle spese sanitarie portate in detrazione, nulla è dovuto al fisco. Se legge con attenzione il mio ultimo appunto, vedrà che le sue conclusioni coincidono con le mie.
 

 

 

 

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Piazza Scala - aprile 2015