Cosenza, 29 aprile 2012
www.asspenscarical.altervista.org

 

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi,
Dottore commercialista.

il Quotidiano – Domenica 29 aprile 2012  

 

PIU’ tempo a disposizione del contribuente per presentare il modello 730. Arriva dal Fisco il differimento

del  termine  per  dichiarare  i  redditi  percepiti  nel  2011.  E  così  c’è  tempo  fino  al  16  maggio  per  la

presentazione del 730 al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), mentre al Caf o ad

un  professionista  abilitato  (dottore  commercialista,  esperto  contabile  e  consulente  del  lavoro)  il

termine ultimo è fissato al 20 giugno. A seguito di tale proroga vi è anche uno slittamento di quelle che

sono  le  scadenze  che  sostituti  di  imposta,  professionisti  e  Caf  dovranno  rispettare  nei  confronti  del

contribuente.  In  particolare,  il  sostituto  dovrà  consegnare  copia  della  dichiarazione  elaborata  e  il

prospetto di liquidazione modello 730-3, con le indicazioni delle trattenute o dei rimborsi che verranno

effettuati, entro il 15 giugno in luogo della scadenza originaria del 31 maggio. Mentre per professionisti e

Caf la consegna della dichiarazione al contribuente dovrà avvenire entro il 2 luglio, invece che entro il 15

giugno.

 

Le novità

Dopo  l’introduzione  della  cedolare  secca  sulle  locazioni  anche  il  modello  730  si  adegua  alla  recente

normativa  modificando  le  sezioni  I  e  II  del  quadro  B.  Il  nuovo  regime  tributario  consente  di  non  far confluire i redditi derivanti dalle locazioni all’interno del calderone del proprio reddito complessivo, con

il  rischio  quindi  di  sottoporli  ad  una  tassazione  più  elevata  considerato  che  l’Irpef  è  una  imposta

progressiva a scaglioni di reddito, ma di applicare al canone di locazione degli immobili ad esclusivo uso

abitativo  con  relative  pertinenze,  un’aliquota  fissa del 21%  per  i  contratti  a canone  libero  e  del  19% per quelli concordati. In particolare le colonne 5, 6 e 7 della sezione I dovranno contenere i dati necessari al

calcolo dell’imponibile della cedolare secca mentre nella sezione II dovranno essere indicati ulteriori dati

relativi alla registrazione del contratto. E’ inoltre presente la casella da barrare in relazione ai contratti di

durata non superiore a trenta giorni, per i quali non è obbligatoria la registrazione. Debutta anche l’Imu

che da quest’anno sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (Ici). Nel quadro I si indicano gli importi

a  credito  che  si  intendono  utilizzare  o  l’ammontare  da  portare  a  compensazione  con  l’F24.  Se  la

dichiarazione  è  presentata  in  forma  congiunta,  per  il  pagamento  dell’Imu  ciascuno  dei  coniugi  potrà

usare,  in  tutto  o  in  parte,  il  credito  risultante  dalla  liquidazione  della  propria  dichiarazione.  Infine,  la recente eliminazione dell’obbligo di invio della raccomandata al Centro Operativo di Pescara per fruire

della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia ha comportato l’obbligo di indicare nel

quadro E sezione III-B i dati catastali identificativi dell’immobile nonché tutte le altre informazioni utili ai

fini del controllo della detrazione. Coloro che hanno inviato la raccomandata troveranno a disposizione

una  casella  da  barrare.  Va  ricordato  che  dal  17/09/2011  in  caso  di  vendita  dell’immobile  le  quote  di detrazione del 36% e/o del 55% non ancora utilizzate possono essere usufruite dal venditore o possono, e non più devono, essere trasferite all’acquirente.<<<<<

 

 

 

 

 

 

Segnala questa pagina ad un amico: