Consulenza fiscale a cura di
Pasqualino Pontesi,
Dottore commercialista.
il Quotidiano – Domenica 29 aprile 2012
PIU’ tempo a disposizione del contribuente per presentare il modello 730. Arriva dal Fisco il differimento
del termine per dichiarare i redditi percepiti nel 2011. E così c’è tempo fino al 16 maggio per la
presentazione del 730 al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), mentre al Caf o ad
un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile e consulente del lavoro) il
termine ultimo è fissato al 20 giugno. A seguito di tale proroga vi è anche uno slittamento di quelle che
sono le scadenze che sostituti di imposta, professionisti e Caf dovranno rispettare nei confronti del
contribuente. In particolare, il sostituto dovrà consegnare copia della dichiarazione elaborata e il
prospetto di liquidazione modello 730-3, con le indicazioni delle trattenute o dei rimborsi che verranno
effettuati, entro il 15 giugno in luogo della scadenza originaria del 31 maggio. Mentre per professionisti e
Caf la consegna della dichiarazione al contribuente dovrà avvenire entro il 2 luglio, invece che entro il 15
giugno.
Le novità
Dopo l’introduzione della cedolare secca sulle locazioni anche il modello 730 si adegua alla recente
normativa modificando le sezioni I e II del quadro B. Il nuovo regime tributario consente di non far confluire i redditi derivanti dalle locazioni all’interno del calderone del proprio reddito complessivo, con
il rischio quindi di sottoporli ad una tassazione più elevata considerato che l’Irpef è una imposta
progressiva a scaglioni di reddito, ma di applicare al canone di locazione degli immobili ad esclusivo uso
abitativo con relative pertinenze, un’aliquota fissa del 21% per i contratti a canone libero e del 19% per quelli concordati. In particolare le colonne 5, 6 e 7 della sezione I dovranno contenere i dati necessari al
calcolo dell’imponibile della cedolare secca mentre nella sezione II dovranno essere indicati ulteriori dati
relativi alla registrazione del contratto. E’ inoltre presente la casella da barrare in relazione ai contratti di
durata non superiore a trenta giorni, per i quali non è obbligatoria la registrazione. Debutta anche l’Imu
che da quest’anno sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (Ici). Nel quadro I si indicano gli importi
a credito che si intendono utilizzare o l’ammontare da portare a compensazione con l’F24. Se la
dichiarazione è presentata in forma congiunta, per il pagamento dell’Imu ciascuno dei coniugi potrà
usare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione. Infine, la recente eliminazione dell’obbligo di invio della raccomandata al Centro Operativo di Pescara per fruire
della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia ha comportato l’obbligo di indicare nel
quadro E sezione III-B i dati catastali identificativi dell’immobile nonché tutte le altre informazioni utili ai
fini del controllo della detrazione. Coloro che hanno inviato la raccomandata troveranno a disposizione
una casella da barrare. Va ricordato che dal 17/09/2011 in caso di vendita dell’immobile le quote di detrazione del 36% e/o del 55% non ancora utilizzate possono essere usufruite dal venditore o possono, e non più devono, essere trasferite all’acquirente.<<<<<