Piazza Scala

 

 

 

 

Comunicazione dati Iva

Entro il 28 febbraio i titolari di partita Iva con alcune eccezioni, tra cui i soggetti che presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati Iva. Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica e l’invio può avvenire a cura del soggetto interessato o tramite intermediario abilitato. Nella comunicazione il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva del risultato delle liquidazioni periodiche, o il dato annuale per i contribuenti non tenuti a questo adempimento, per determinare l’Iva dovuta o a credito. Non vanno indicati le eventuali operazioni di rettifica e conguaglio oltre ai dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo; le compensazioni effettuate nell’anno d’imposta; il riporto del credito Iva relativo all’anno precedente; i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito Iva relativo all’anno d’imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Questi dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell’imposta, devono essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale Iva. La comunicazione non ha natura dichiarativa e serve soltanto a calcolare le risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario.

 

Cud 2013

Entro fine mese datori di lavoro ed enti pensionistici dovranno rilasciare il Cud 2013. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il termine di consegna previsto è dodici giorni dalla richiesta del lavoratore. Da quest’anno la trasmissione è in forma telematica, tuttavia l’interessato ha facoltà di richiedere il Cud in forma cartacea. Il modello attesta l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva, oltre alle ritenute di acconto operate e detrazioni effettuate. Il Cud è indispensabile per coloro che devono presentare la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che nel 2012 ha posseduto soltanto redditi attestati dal modello Cud non ha l’obbligo di compilare la denuncia fiscale. Il soggetto esonerato può tuttavia presentare il modello 730 se ha sostenuto spese che originano detrazioni e/o deduzioni d’imposta quali interessi passivi sui mutui ipotecari, spese mediche, tasse universitarie, contributi alla colf eccetera e che quindi, al contrario del modello Unico, intende avere la garanzia di ottenere in tempi brevi l’accredito del rimborso direttamente in busta paga già nel prossimo mese di luglio, se lavoratore dipendente, o nel rateo del mese di settembre se pensionato.

 

Omessa dichiarazione Imu

Per coloro che avessero omesso di presentare la dichiarazione Imu o l’avessero sbagliata è già tempo di ravvedimento operoso. Le motivazioni sono diverse: presentazione di dichiarazione infedele; mancata presentazione entro i termini ordinari, regolarizzata entro i successivi 90 giorni; mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento. La dichiarazione è omessa se trasmessa oltre i 90 giorni dal termine ordinario per la presentazione. Per le dichiarazioni presentate tardivamente, ma entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, è possibile usufruire del ravvedimento operoso versando una sanzione pari ad un decimo del minimo. Nel caso di dichiarazione omessa la sanzione varia dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di 51 euro. Per dichiarazione infedele la sanziona va da un minimo del 50% ad un massimo del 100% della maggiore imposta dovuta.

 

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Consulenza fiscale di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” – 10/2/2013

 

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Cosenza - Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e naturalista.

 

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Piazza Scala - febbraio 2013