LA MEDIAZIONE CIVILE NUOVO ISTITUTO GIURIDICO
da Nuova realtà n. 3 settembre 2011
Notiziario Associazione Bancari Caripuglia – UBI><Banca Carime

 

     di Rosalba Massari    

 

      In un tempo di continui cambiamenti come quello in cui viviamo, conoscere come si evolve la giurisprudenza può rappresentare un grande vantaggio per i cittadini, oltre che, per certi aspetti, costituire un obbligo. La legge, come si sa, non ammette ignoranza.

Peraltro, per un popolo litigioso come spesso appare il nostro ed, insieme, per il suo sistema giudizia­rio in continuo affanno (che, secondo gli ultimi dati conosciuti, annovera circa 5-6 MILIONI di cause civili pendenti), l'idea di poter risparmiare un po' di tempo e danaro, come sembrerebbe prospettare la pratica giuridica in discorso, interesserà molti.

Poiché, però, la materia del Diritto è prettamente tecnica e può risultare ostica ai non addetti ai lavori, ho pensato di ricorrere all'aiuto di un avvocato per capire meglio non solo cos'è, come nasce e che cosa si propone il nuovo istituto giuridico della MEDIAZIONE CIVILE, ma soprattutto come si esplica nella realtà quotidiana.

 

Avvocato Citarella, cos 'è la Mediazione civile ?

Si tratta di un'attività professionale svolta da un soggetto terzo e imparziale ed è finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una contro­versia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono l'attività di mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti. Possiamo chiamarlo quindi un facilitatore di accordi.

 

 Come e perché nasce la mediazione ?

L'istituto viene introdotto con il D.L. n. 28/2010 all'unisono con le previsioni contenute nel D.M. n. 180/2010 e diviene obbligatorio il 21.03.2011.

L'intento del legislatore è quello di ridurre il carico giudiziale accentrato nella magistratura e, come conseguenza, i tempi processuali. Tanto, al fine di non appesantire ulteriormente il numero delle prati­che civili pendenti, ad oggi di circa 6 milioni.

La mediazione può essere obbligatoria, facoltativa e demandata.

Nel primo caso è condizione essenziale per la procedibilità ad un giudizio. E' facoltativa, invece, quando viene scelta dalle parti, sempre che la controversia riguardi diritti disponibili. Infine, cioè nel caso della demandata, è il giudice, a cui le parti si sono già rivolte, che le invita al previo tentativo di mediazione da esperire entro 4 mesi.

 

Quali sono le controversie previste per l'obbligatoria?

La mediazione obbligatoria, come detto, è entrata in vigore il 21 marzo 2011, ad un anno di distanza dall'avvio di quella facoltativa, come prevedeva espressamente il provvedimento legislativo. Essa dovrà essere esperita, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5 D.L. 28/2010), in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

E bene precisare che, per consentire un avvio graduale del meccanismo, l'obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, è stata differita al 20 marzo 2012.

In ogni caso, è fatta salva la possibilità di richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti o comunque indilazionabili.

Con la nuova normativa, sorge, per l'avvocato cui ci si rivolge, l'obbligo di informare il proprio assistito della possibilità di ricorrere alla mediazione: nel caso in cui il difensore non adempia a quest'obbligo, il mandato sarà annullabile sulla base di questa violazione.

 

Come si procede nella pratica?

Prima di elencare dettagliatamente le fasi della mediazione, occorre fare alcune necessarie precisazioni.

Abbiamo detto che la mediazione ha come suo fine principale quello di arrivare ad un accordo tra le parti, quindi ad una "conciliazione".

Ma come arrivarci? Secondo quali regole?

La mediazione può svolgersi presso Organismi pubblici o privati, che sono iscritti in due diverse sezioni di un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, e che erogano il servizio nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e di quello interno di cui sono dotati, approvato da detto Ministero. I citati Organismi presso cui i mediatori prestano la loro opera sono sottoposti alla vigilanza ministeriale.

Ed ora veniamo ad un esempio pratico.

Il cittadino, che intende procedere contro qualcuno con cui è in disaccordo per problemi di natura civile e commerciale, si rivolge di norma ad un avvocato, in quanto "tecnico del diritto".

L'avvocato lo informa sull'esistenza della nuova procedura di mediazione, soffermandosi sui casi in cui è obbligatoria e acquisendo la firma per avvenuta informazione.

Successivamente, se il cliente concorda sull'opportunità di attivazione di tale procedura (per i casi facoltativi) e comunque nelle situazioni definite dalla legge come obbligatorie, inoltra - per conto dello stesso - la richiesta di mediazione, da questi debitamente sottoscritta, ad un Organismo di Mediazione. Sul modello di richiesta, scaricabile dal sito internet dell'Organismo prescelto, potrà essere indicato il nominativo di un mediatore, in mancanza sarà detto Organismo a nominarlo su base rotatoria.

La mediazione si attiva quindi con una semplice domanda all'Organismo, contenente l'indicazione delle parti, dell'oggetto della lite e delle relative ragioni.

Il mediatore ha il compito di organizzare con le parti uno o più incontri, congiuntamente o separatamente, mirati alla composizione amichevole della controversia.

La procedura deve completarsi in un tempo massimo di quattro mesi e non può essere soggetta a sospensione feriale.

L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è successivamente omologato dal giudice e diventa esecutivo.

Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una nuova proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo, il giudice dovrà tra l'altro verificare che siano stati osservati i presupposti di legge.

Ad esempio, la compatibilità dell'Organismo prescelto tra la sua sede ed i fatti della lite, ovvero della residenza o del domicilio della controparte.

 

Un' ultima domanda. Chi può fare il mediatore? Cosa si fa per diventarlo?

Il mediatore è una figura aperta a chiunque possieda una laurea, non necessariamente giuridica.

Il titolo è conseguibile presso uno degli Enti di Formazione iscritti in due sezioni (pubblici e privati) di un registro del Ministero della Giustizia, abilitati a svolgere corsi tenuti da insegnanti attestatamente esperti e preparati sull'argomento.

Frequentato con successo il corso, il mediatore potrà esercitare solo quando si iscriverà almeno ad uno degli Organismi di Mediazione (pubblico o privato) il quale provvederà ad accreditarlo presso il Ministero. Egli, per legge, potrà iscriversi fino ad un massimo di cinque Organismi che potrà scegliere presso tutti i fori, non necessariamente nella città dove ha conseguito il titolo. La scelta di tali Organismi è essenziale perché, come già detto, devono essere necessariamente accreditati presso il Ministero.

 

Si tratta quindi di una vera e propria professione nuova?

Proprio così. Gli interessati possono consultare il sito internet del Ministero della Giustizia dove è possibile ricercare gli enti pubblici e/o privati che erogano i corsi di formazione per diventare Mediatori Civili, visionare l'elenco di tutti gli Organismi di Mediazione che hanno richiesto ed ottenuto l'accreditamento.

 

 

 

 

 

 

Segnala questa pagina ad un amico




 

 

 

 

Piazza Scala News - novembre 2011