Corrispondenza dalla Città dei Bruzi

Santo De Marco

Cosenza, 7Mar2013

 

 

Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e Naturalista

 


 

 

 

Recepite le indicazioni della Corte costituzionale

Pronta la nuova relata di notifica della cartella di pagamento

 

 

 

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo format della relata di notifica della cartella di pagamento: l'Amministrazione ha così recepito quanto disposto dalla sentenza n. 258 del 2012 della Consulta, che ha sancito l'illegittimità costituzionale - nel caso di irreperibilità relativa del contribuente - della notifica operata attraverso il semplice deposito dell'atto presso l'albo comunale. 

Nella sentenza n. 258/2012 i giudici costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 26, D.P.R. n. 602/4973 nella parte in cui prevede, in caso di irreperibilità relativa del contribuente, che la notifica possa avvenire attraverso il semplice deposito dell’atto presso l’albo comunale, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 600/1973.

Alla luce della condivisibile posizione assunta dai giudici costituzionali nei casi in cui il contribuente risulti anche solo temporaneamente assente, non potendo pertanto ricevere la notifica della cartella di pagamento, i termini per la presentazione del ricorso decorrono dalla data di ricezione della raccomandata con cui viene edotto dell’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale ovvero, in ogni caso, decorso il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata.

Con la pronuncia n. 258, la Corte ha inoltre inteso uniformare a livello sistematico le modalità di notificazione degli atti di accertamento (art. 60, D.P.R. n. 600/1973) e delle cartelle di pagamento (art. 26, D.P.R. n. 602/1973) in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario.

Per superare tale disparità di trattamento nella notifica tra i due atti, la Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che il combinato disposto delle norme debba essere interpretato nel senso che le cartelle possono essere notificate senza ulteriori avvisi solo nei casi di irreperibilità assoluta, così come previsto per gli avvisi di accertamento. Nell’ipotesi di irreperibilità relativa, invece, deve farsi riferimento alle disposizioni che prevedono la comunicazione preventiva del deposito presso la casa comunale.

In ragione della pronuncia testé richiamata, l’Agenzia ha provveduto all’adeguamento del testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernete l’irreperibilità relativa del destinatario.

In particolare, viene specificato che – in caso di temporanea assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario – si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.

A cura della Redazione

06/03/2013

Questo articolo è tratto da: Il Quotidiano Ipsoa

 

 

 

 

 

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