Come
è noto, per evitare che, con il passare del tempo, gli importi delle
pensioni possano perdere potere d’acquisto, con la legge finanziaria del
1998 è stato predisposto il meccanismo della perequazione automatica che
rivaluta annualmente gli importi delle pensioni sulla base degli indici
Istat di incremento del livello dei prezzi.
Per le conosciute vicende governative Monti-Fornero nel 2012 e 2013 la
rivalutazione è stata limitata solo alle pensioni inferiori a tre volte il
trattamento minimo Inps, negandola a quelle di importo superiore.
Con la Legge di Stabilità del 2014 riparte la perequazione, ma con una
innovazione rispetto alla legge del 1998. La novità, fortemente strutturale,
“... consiste nel correlare la percentuale di perequazione all’importo
complessivo del trattamento pensionistico e non più alle fasce di importo
all’interno di detto trattamento complessivo" (Circolare INPS 7/2014).
È comunque prevista l’applicazione di clausole di garanzia per graduare, sia
pur lievemente, il passaggio da una classe di importo a quella
immediatamente successiva.
Per quanto detto, da quest’anno riparte la perequazione anche per le
pensioni superiori a tre volte il “minimo”, cioè maggiori di 1.486 euro. Per
quelle fino a questo limite, l’adeguamento sarà pari al 100% dell’indice
Istat, stabilito all’1,20% (per il 2014).
Per quelle di importo superiore, invece, l’applicazione dell’indice sarà
progressivamente decrescente (col. B della tabella sottostante).
Ne riviene un piccolo beneficio, valutato tra 14 e 22 euro lordi per le
singole classi d’importo, poco utile per fronteggiare il vorticoso
incremento delle tasse e l’inarrestabile depauperamento del potere
d’acquisto della moneta.
La tabella di riferimento, esposta in calce, schematizza sinteticamente i
parametri fissati per l’applicazione della perequazione, stabiliti dall’art.
1 (comma 483) della Legge di Stabilità 2014, con criteri diversi da quelli
del 1998.
Per conoscere l’importo della perequazione di propria pertinenza è
sufficiente incasellare l’importo lordo della propria pensione nella
corrispondente riga della colonna A e moltiplicarlo per l’indice esposto,
sulla stessa riga, nella colonna C. Nella colonna D è espresso l’importo
massimo della perequazione per le fasce d’importo rappresentate.
Inoltre, è stato istituito, per il triennio 2014-2016, un contributo di
solidarietà per i trattamenti superiori a 90.000 - 130.000 - 200.000 euro
annui. Gli interessati sono sottoposti ad un prelievo percentuale e
progressivo sulla parte che eccede detti importi.
Infatti, le rendite che superano 14 volte il minimo Inps (oltre i 6.936,02
euro lordi mensili) subiranno un taglio del 6% per la quota eccedente
l’importo indicato e fino a 20 volte il minimo (9.908,60 euro mensili); la
sforbiciata sarà del 12% per la fetta superiore a 9.908,60 euro mensili e
fino a 14.862,90 (corrispondenti a 30 volte il trattamento “minimo”),
mentre, per la parte che va oltre, il prelievo raggiungerà il 18%.
A chiusura, preferisco non riproporre le osservazioni ed i commenti da me
già esposti nei precedenti articoli e concludere “contro la forza, ragion
non vale”.
Andrea Dolce
da Nuova Realtà n. 1 - marzo 2014
Piazza Scala - marzo 2014