La
Fornero l'ha fatta grossa danneggiando i diritti dei pensionati, anche se
ora si difende dicendo «Non fu una scelta mia, ma di tutto il governo;
quella fu la decisione che mi costò di più» (v. vignetta....): intanto
spieghi cosa si dovrebbe fare per rimediare. Secondo noi non basta piangere
ma bisogna ammettere le proprie responsabilità (in questo caso per un
buco di 5/mld.): questo suo atteggiamento ci ricorda quello di un certo
ministro che alcuni anni fa presentò una legge elettorale (anch'essa
incostituzionale...) disconoscendola
alcuni giorni dopo (nacque allora il porcellum.....).
Come era prevedibile, la Corte Costituzionale ha bocciato l'art. 24, comma
25, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 210 che così recita:
"In considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 e' riconosciuta esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il
trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, e'
soppresso. Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento
minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato."
diretto non a sostenere il sistema previdenziale ma a sottrargli risorse da destinarsi al mero abbattimento del debito pubblico senza toccare gli emolumenti di dirigenti, impiegati e operai.
Scrive Gianfranco Minotti:
"Segnalo una buona notizia per i pensionati. La Corte Costituzionale con
sentenza nr. 70 del 10.3.2015 (depositata il 30.4.2015) ha dichiarato
l'incostituzionalità dell' art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Bisogna adesso capire i
modi e i tempi con cui saranno compensate le migliaia di persone danneggiate
dal provvedimento."
Vedremo ora se il governo in carica si sottrarrà dal suo dovere di
restituire immediatamente il maltolto: siamo curiosi di vedere se Renzi
manterrà quanto sta dicendo circa la necessità di sveltire i tempi biblici
della Pubblica Amministrazione o se (come ci sembra probabile) cercherà
qualche scappatoia.
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Ecco alcuni passi della sentenza, che potete leggere cliccando sulla
sottostante icona:
"La richiamata pronuncia ha inteso segnalare che la sospensione a
tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente
reiterazione di misure intese a paralizzarlo, «esporrebbero il sistema ad
evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e
proporzionalità», poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di
tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una
difesa modulare del potere d’acquisto delle pensioni. Questa Corte si
era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di
dubbia legittimità costituzionale un intervento che incida «in misura
notevole e in maniera definitiva» sulla garanzia di adeguatezza della
prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di
interesse generale (sentenza n. 349 del 1985)......
Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la
sentenza n. 316 del 2010......
La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo,
contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito,
si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione
finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria
prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento,
nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche
in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato
riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate,
come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013,
che interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione tecnica» dell’art.
81 Cost.).
L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di
trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di
acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il
diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto,
costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome
di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque,
intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati
su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del
trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36,
primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.).
Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non
esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al
contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art.
3, secondo comma, Cost.
La norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini
esposti......."
Le associazioni dei Pensionati (Fapcredito, Amici Comit - Piazza
Scala, Anpecomit, UNPCOMIT) hanno ora un buon motivo per attenuare i propri
rancori e dedicare parte del loro tempo al recupero di quanto spetta
ai pensionati (ovviamente di concerto con i loro legali: in proposito
segnaliamo che l'Avv. Michele Iacoviello ha già pubblicato un suo
articolo (con le prime tabelle su quanto dovrà essere restituito) sulla pronuncia della
Corte Costituzionale nel suo sito - per visualizzare la pagina
clicca qui): questa sarebbe una
bella dimostrazione di buon senso. Piazza Scala si dichiara sin d'ora
disponibile a gestire la parte informatica per tutte quante purchè la
relativa documentazione possa essere utilizzata anche dai non iscritti.
Piazza Scala - maggio 2015
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