La Fornero l'ha fatta grossa danneggiando i diritti dei pensionati, anche se ora si difende dicendo «Non fu una scelta mia, ma di tutto il governo; quella fu la decisione che mi costò di più» (v. vignetta....): intanto spieghi cosa si dovrebbe fare per rimediare. Secondo noi non basta piangere ma bisogna  ammettere le proprie responsabilità (in questo caso per un buco di 5/mld.): questo suo atteggiamento ci ricorda quello di un certo ministro che alcuni anni fa presentò una legge elettorale (anch'essa incostituzionale...) disconoscendola alcuni giorni dopo (nacque allora il porcellum.....).
Come era prevedibile, la Corte Costituzionale ha bocciato l'art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 210 che così recita:
"In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 e' riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, e' soppresso. Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato."

diretto non a sostenere il sistema previdenziale ma a sottrargli risorse da destinarsi al mero abbattimento del debito pubblico senza toccare gli emolumenti di dirigenti, impiegati e operai.

Scrive Gianfranco Minotti:
"Segnalo una buona notizia per i pensionati. La Corte Costituzionale con sentenza nr. 70 del 10.3.2015 (depositata il 30.4.2015) ha dichiarato l'incostituzionalità dell' art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Bisogna adesso capire i modi e i tempi con cui saranno compensate le migliaia di persone danneggiate dal provvedimento."
Vedremo ora se il governo in carica si sottrarrà dal suo dovere di restituire immediatamente il maltolto: siamo curiosi di vedere se Renzi manterrà quanto sta dicendo circa la necessità di sveltire i tempi biblici della Pubblica Amministrazione o se (come ci sembra probabile) cercherà qualche scappatoia.

 

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Ecco alcuni passi della sentenza, che potete leggere cliccando sulla sottostante icona:
"La richiamata pronuncia ha inteso segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, «esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità», poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d’acquisto delle pensioni. Questa Corte si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia legittimità costituzionale un intervento che incida «in misura notevole e in maniera definitiva» sulla garanzia di adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale (sentenza n. 349 del 1985)......
Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010......
La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione tecnica» dell’art. 81 Cost.).
L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.
La norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti......."

Le associazioni dei Pensionati (Fapcredito, Amici Comit - Piazza Scala, Anpecomit, UNPCOMIT) hanno ora un buon motivo per attenuare i propri rancori e  dedicare parte del loro tempo al recupero di quanto spetta ai pensionati (ovviamente di concerto con i loro legali: in proposito segnaliamo che l'Avv. Michele Iacoviello ha già pubblicato un suo articolo (con le prime tabelle su quanto dovrà essere restituito) sulla pronuncia della Corte Costituzionale nel suo sito - per visualizzare la pagina clicca qui): questa sarebbe una bella dimostrazione di buon senso. Piazza Scala si dichiara sin d'ora disponibile a gestire la parte informatica per tutte quante purchè la relativa documentazione possa essere utilizzata anche dai non iscritti.


Piazza Scala - maggio 2015

 

Corte Costituzionale: la sentenza nr. 70 del 10.3.2015 (depositata il 30.4.2015)




 

 

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Piazza Scala - maggio 2015