per i titolari di pensioni superiori ad Euro 90.OOO lordi annui  

 

Gianfranco Minotti si è occupato della vicenda in un suo articolo dell'8giugno 2013: molto correttamente la Consulta ha cassato la norma che stabiliva la corresponsione del contributo. Potete visualizzare l'articolo cliccando su
http://www.piazzascala.altervista.org/ccost/index.html

La speranza è che la sentenza possa essere d'auspicio per eliminare anche il blocco della perequazione per le pensioni superiori a 5 volte il minimo stabilita per il periodo 2012/2013!
Ecco quanto scrive Gianfranco:

 

Faccio   seguito  alla  mia  sottostante  e-mail  per  allegare  un  articolo  pubblicato   nel   sito  web  'pensioni.manageritalia.it'   relativo  all'argomento in oggetto. 

L' autore  dell' articolo  (Avvocato  Luca Abbatelli, responsabile  del'ufficio legale  per  la gestione delle  consulenze  di Manageritalia)  pur   ipotizzando   che  gli  enti previdenziali provvedano  in autonomia  a  conformarsi  al  dettato  della  Corte Costituzionale  con l'interruzione  del  prelievo  del  c.d.   'contributo di solidarietà' e con  la  restituzione  di quanto  trattenuto  a tale  titolo     formula  tuttavia  agli  interessati  il consiglio  di  intervenire  presso  il  proprio  ente  previdenziale  con  richiesta  di  ripristino  della situazione   antecedente  all'entrata  in  vigore  della  normativa  introduttiva  di  detto  contributo  dichiarata  illegittima  dalla Consulta. 

Al  riguardo  ho elaborato una  bozza  (vedi allegato)  che   potrebbe  essere  utilizzata  dai  colleghi le  cui pensioni   sono state  incise  dal su detto contributo  per richiedere all' INPS  la cessazione  del prelievo  e  la restituzione  delle  ritenute. 

Quanto  sopra  per  Vostra  conoscenza  ed  eventuale  diffusione.
Gianfranco Minotti - 27 giugno 2013

Clicca qui per visualizzare/stampare la bozza preparata da Gianfranco

 

 

Da pensioni.manageritalia.it (web)
Perequazione: che fare dopo la sentenza della Corte Costituzionale?
20 giu 2013 di Luca Abbatelli - Leggi e Regolamenti, News, Pensioni

Probabilmente i lettori interessati si saranno chiesti come comportarsi a seguito della avvenuta declaratoria di incostituzionalità (sentenza Corte Costituzionale n. 116 del 3 giugno 2013) del comma 22 bis dell’art.18 D.L. 98 del 6/07/2011 che, a far data dal primo agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, aveva disposto che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie – i cui importi superassero 90mila euro lordi annui – fossero assoggettati a un contributo di perequazione applicato sulla parte eccedente l’importo, del 5%, fino a 150mila euro, del 10% per la parte eccedente 150mila euro; e al 15% per la parte eccedente 200mila euro.
Come comportarsi per essere certi di ottenere il ripristino dello status quo ante? Quali saranno gli effetti della sentenza?
Per orientamento della cassazione, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l’abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l’annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l’abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc (quindi indietro nel tempo come se non fosse esistita), e l’annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc (quindi per il futuro).
La sentenza oggetto di commento ha effetto retroattivo e consentirà agli eventi diritto di conseguire di riavere le somme indebitamente corrisposte allo Stato. Al riguardo, si presume che gli enti previdenziali provvedano in autonomia a conformarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale, e quindi interrompano il prelievo del contributo di perequazione disponendone la totale restituzione.
Tuttavia, è consigliabile inviare al proprio ente previdenziale una breve lettera raccomandata a mezzo della quale, con riferimento alla sentenza ed alla norma dichiarata incostituzionale, si chiede l’interruzione del prelievo contributivo e la sua restituzione
 

 

 

 

 

 

 

 

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Piazza Scala - giugno 2013