L'Associazione AMICI COMIT - PIAZZA SCALA ha stipulato con l'Avvocato Antonino Palmeri di Milano una convenzione per il recupero fiscale del 4% + 12.50%:
La convenzione è riservata ai soci: tutti i colleghi ex Comit possono iscriversi on line dalla pagina

http://www.piazzascala.altervista.org/amicicomitpiazzascala/iscrizione/online.htm

del sito AMICI COMIT - PIAZZA SCALA.
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22 ottobre 2012

 

 

Convenzione per il recupero del 4% + 12.50% con l'Avvocato Antonino Palmeri di Milano

La nostra Associazione ha di recente stipulato con l’Avv. Antonino Palmeri di Milano una nuova convenzione - cfr. testo allegato - per l’assistenza legale in primo e in secondo grado innanzi alle commissioni tributarie, nonché nella fase preliminare di reclamo e di mediazione tributaria (quest’ultima divenuta obbligatoria per le controversie sotto € 20.000 e per le istanze di rimborso presentate dopo il 1° aprile 2012).
Tale convenzione, riservata ai Soci della nostra Associazione, è operante nelle cause di rimborso dell’IRPEF, trattenuta sulla liquidazione dei cd “zainetti” ovvero sugli acconti di liquidazione di capitali ex pensione erogati dal Fondo Pensioni COMIT (mancata deduzione dall’imponibile dei contributi versati, nel limite del 4% della retribuzione annua, nonché, per la seconda fattispecie, mancato abbattimento del 12,50%).
A carico di ciascun interessato sarà richiesto - oltre al pagamento del contributo unificato al processo tributario, nei limiti di quanto indicato nell’acclusa tabella – soltanto un compenso finale, da liquidare direttamente al Legale incaricato, pari al 10% (più IVA e Cpa), richiesto soltanto in caso di definitivo esito favorevole. Nulla sarà richiesto in caso di soccombenza.

Per adempiere la nuova normativa, lo studio legale sottoporrà al proprio cliente (nostro Socio) un preventivo di spesa
al solo scopo di poter essere presentato al giudice come parametro per la liquidazione delle spese. Nulla sarà dovuto oltre il previsto compenso del 10%. 

L’accesso alle iniziative legali sopra riportate (ricorso in Commissione Tributaria di primo e, eventualmente, secondo grado) presuppone che sia stata presentata istanza di rimborso alla Agenzia delle Entrate competente per luogo, entro il termine decadenziale di 48 mesi decorrenti, tassativamente, dalla data d’accredito dello “zainetto” ovvero dell’acconto di liquidazione del capitale sostitutivo della pensione.

Sul sito Internet della nostra Associazione (
www.piazzascala.altervista.com)  potrete trovare, a breve, un facsimile del testo per l’istanza da presentare alla Agenzie delle Entrate.
Riteniamo che tale convenzione presenti degli aspetti estremamente convenienti e d’interesse di vaste fasce di ex-colleghi, vogliate pertanto divulgare tale nostra iniziativa tra i vostri amici e conoscenti,
facendo presente che l’unica condizione, per accedere ai vantaggi riservati, è avere la qualifica di Socio della nostra Associazione.

A questo riguardo Vi segnaliamo che, recentemente, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso effettuato dall’Agenzia delle Entrate, avverso alla sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (cfr. allegato). Il collega era difeso dall’Avv. Michele Iacoviello che, nonostante tutto, continua a seguire i propri assistiti, con immutata serietà professionale.  

Associazione “Amici Comit – Piazza Scala”
Il Consiglio Direttivo
Milano, 18 ottobre 2012

Cliccate sulle icone sottostanti per visualizzare gli allegati

Il testo della convenzione del 27 settembre 2012 stipulata con l'Avvocato Antonino Palmeri
La circolare Minfinanze del 7 luglio 2011 istitutiva del contributo unificato (cfr. tabella)
La sentenza della Cassazione in data 5 aprile 2012 (Agenzia delle Entrate soccombente)

 

 


 

 

 

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