L'Associazione AMICI COMIT - PIAZZA SCALA ha stipulato con
l'Avvocato Antonino Palmeri di Milano una convenzione per il recupero
fiscale del 4% + 12.50%:
La convenzione è riservata ai soci: tutti i colleghi ex Comit possono
iscriversi on line dalla pagina
http://www.piazzascala.altervista.org/amicicomitpiazzascala/iscrizione/online.htm
del sito AMICI COMIT - PIAZZA SCALA.
Segnalate agli amici questa opportunità!!!!!
22 ottobre 2012
Convenzione per il recupero del 4% + 12.50% con l'Avvocato Antonino Palmeri di Milano
La nostra Associazione ha di
recente stipulato con l’Avv. Antonino Palmeri di Milano
una nuova convenzione - cfr. testo allegato - per
l’assistenza legale in primo e in secondo grado innanzi
alle commissioni tributarie, nonché nella fase
preliminare di reclamo e di mediazione tributaria
(quest’ultima divenuta obbligatoria per le controversie
sotto € 20.000 e per le istanze di rimborso presentate
dopo il 1° aprile 2012).
Tale convenzione, riservata ai Soci della nostra
Associazione, è operante nelle cause di rimborso
dell’IRPEF, trattenuta sulla liquidazione dei cd
“zainetti” ovvero sugli acconti di liquidazione di
capitali ex pensione erogati dal Fondo Pensioni COMIT
(mancata deduzione dall’imponibile dei contributi
versati, nel limite del 4% della retribuzione annua,
nonché, per la seconda fattispecie, mancato abbattimento
del 12,50%).
A carico di ciascun interessato sarà richiesto - oltre
al pagamento del contributo unificato al processo
tributario, nei limiti di quanto indicato nell’acclusa
tabella – soltanto un compenso finale, da
liquidare direttamente al Legale incaricato, pari al
10% (più IVA e Cpa), richiesto soltanto in caso di
definitivo esito favorevole. Nulla sarà richiesto in
caso di soccombenza.
Per adempiere la nuova normativa, lo studio legale
sottoporrà al proprio cliente (nostro Socio) un
preventivo di spesa al solo
scopo di poter essere presentato al giudice come
parametro per la liquidazione delle spese. Nulla sarà
dovuto oltre il previsto compenso del 10%.
L’accesso alle iniziative legali sopra riportate
(ricorso in Commissione Tributaria di primo e,
eventualmente, secondo grado) presuppone che sia
stata presentata istanza di rimborso alla Agenzia delle
Entrate competente per luogo, entro il termine
decadenziale di 48 mesi decorrenti, tassativamente,
dalla data d’accredito dello “zainetto” ovvero
dell’acconto di liquidazione del capitale sostitutivo
della pensione.
Sul sito Internet della nostra Associazione (www.piazzascala.altervista.com)
potrete trovare, a breve, un facsimile del testo per
l’istanza da presentare alla Agenzie delle Entrate.
Riteniamo che tale convenzione presenti degli aspetti
estremamente convenienti e d’interesse di vaste fasce di
ex-colleghi, vogliate pertanto divulgare tale nostra
iniziativa tra i vostri amici e conoscenti,
facendo presente che l’unica condizione,
per accedere ai vantaggi riservati, è avere la qualifica
di Socio della nostra Associazione.
A questo riguardo Vi segnaliamo che, recentemente, la
Corte di Cassazione ha respinto il ricorso effettuato
dall’Agenzia delle Entrate, avverso alla sentenza della
Commissione tributaria regionale del Piemonte (cfr.
allegato). Il collega era difeso dall’Avv. Michele
Iacoviello che, nonostante tutto, continua a seguire i
propri assistiti, con immutata serietà professionale.
Associazione “Amici Comit
– Piazza Scala”
Il Consiglio Direttivo
Milano, 18 ottobre 2012
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