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Cosenza, 6 dicembre 2009
N° 70/2009

 

 E’ TEMPO DI SALDO ICI
(… gli immobili diversi dall’abitazione principale, con la sola eccezione…)
 

Entro mercoledì 16 dicembre bisogna versare il saldo Ici, l’imposta comunale sugli immobili, dovuta per l’anno 2009.  L’imposta deve essere versata solo per gli immobili diversi dall’abitazione principale con la sola eccezione, anche se abitazione principale, per gli immobili iscritti nelle categorie catastali  A1, A8 e A9 rispettivamente abitazioni di lusso, ville e castelli. Sono tenuti al pagamento dell’Ici tutti coloro che possiedono nel territorio dello Stato fabbricati, aree fabbricabili e terreni a titolo di proprietà, di usufrutto, di diritto d’uso o di abitazione.  A mettere mano al portafoglio sono inoltre chiamati anche i “nuovi proprietari” quelli cioè che hanno acquistato, ereditato o ricevuto un immobile nel 2009. 

I conti
A differenza di altre imposte che relazionano i conteggi dell’anno precedente, l’imposta comunale sugli immobili si riferisce all’anno in corso e deve essere versata in due rate:  la prima scaduta il 16 giugno pari al 50% dell’Ici dovuta e calcolata con le aliquote dell’anno 2008, la seconda in scadenza il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2009 e con l’eventuale conguaglio sulla prima rata.  I calcoli dell’Ici, ottenuti in base alle aliquote applicate dai Comuni per il 2009, devono essere eseguiti solo in occasione del saldo.  Tale modalità serve per agevolare, in particolar modo, coloro che possiedono unità immobiliari in più enti territoriali.  Molto spesso, infatti, gli stessi enti municipali comunicano le nuove aliquote e le detrazioni in ritardo con scarsa pubblicità alle delibere causando, in tal modo, non poche difficoltà ai contribuenti.
Chi ha venduto o comprato un immobile nel corso del 2009, deve pagare l’Ici solo per i mesi in cui è stato proprietario.  A tal proposito, è appena il caso di rammentare, che le frazioni di mese superiori a sedici giorni valgono un mese intero.  Chi, ad esempio, ha comprato un immobile il 10 settembre di quest’anno, deve versare l’Ici per quattro mesi.
Chi, invece, ha ereditato immobili nel 2009 deve ricalcolare l’Ici dovuta dal defunto fino alla data del decesso e pagare l’imposta a nome del de cuius.  Per il restante periodo del 2009, l’imposta comunale sugli immobili, va pagata dagli eredi in proporzione alle quote ereditate e con bollettini o deleghe di versamento distinte.  Se per tutto il 2009, non ci sono state modifiche che riguardano l’unità immobiliare posseduta e, soprattutto, se il Comune ha deliberato le stesse aliquote dell’anno scorso, sarà sufficiente pagare il restante 50% dell’Ici ricopiando tutti gli importi del versamento di giugno ma con l’accortezza di barrare la casella saldo.  Sulle unità immobiliari che presentano danni tali da non poter essere abitate o che sono inagibili vi è una riduzione dell’imposta pari al 50%.  Per dimostrare l’inabitabilità o l’inagibilità devono mancare gli allacciamenti di acqua, luce e gas. E’ sufficiente presentare all’ente municipale un’autocertificazione. 

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Fonte: il Quotidiano, Domenica 6 dicembre 2009
Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.