ASSOCIAZIONE PENSIONATI EX
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Cosenza, 6
dicembre 2009
N° 70/2009
E’
TEMPO DI SALDO ICI
(… gli immobili diversi dall’abitazione
principale, con la sola eccezione…)
Entro mercoledì 16 dicembre
bisogna versare il saldo Ici, l’imposta
comunale sugli immobili, dovuta per l’anno
2009. L’imposta deve essere versata solo
per gli immobili diversi dall’abitazione
principale con la sola eccezione, anche se
abitazione principale, per gli immobili
iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e
A9 rispettivamente abitazioni di lusso,
ville e castelli. Sono tenuti al pagamento
dell’Ici tutti coloro che possiedono nel
territorio dello Stato fabbricati, aree
fabbricabili e terreni a titolo di
proprietà, di usufrutto, di diritto d’uso o
di abitazione. A mettere mano al
portafoglio sono inoltre chiamati anche i
“nuovi proprietari” quelli cioè che hanno
acquistato, ereditato o ricevuto un immobile
nel 2009.
I conti
A differenza di altre imposte che
relazionano i conteggi dell’anno precedente,
l’imposta comunale sugli immobili si
riferisce all’anno in corso e deve essere
versata in due rate: la prima scaduta il 16
giugno pari al 50% dell’Ici dovuta e
calcolata con le aliquote dell’anno 2008, la
seconda in scadenza il 16 dicembre a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno 2009 e
con l’eventuale conguaglio sulla prima
rata. I calcoli dell’Ici, ottenuti in base
alle aliquote applicate dai Comuni per il
2009, devono essere eseguiti solo in
occasione del saldo. Tale modalità serve
per agevolare, in particolar modo, coloro
che possiedono unità immobiliari in più enti
territoriali. Molto spesso, infatti, gli
stessi enti municipali comunicano le nuove
aliquote e le detrazioni in ritardo con
scarsa pubblicità alle delibere causando, in
tal modo, non poche difficoltà ai
contribuenti.
Chi ha venduto o comprato un immobile nel
corso del 2009, deve pagare l’Ici solo per i
mesi in cui è stato proprietario. A tal
proposito, è appena il caso di rammentare,
che le frazioni di mese superiori a sedici
giorni valgono un mese intero. Chi, ad
esempio, ha comprato un immobile il 10
settembre di quest’anno, deve versare l’Ici
per quattro mesi.
Chi, invece, ha ereditato immobili nel 2009
deve ricalcolare l’Ici dovuta dal defunto
fino alla data del decesso e pagare
l’imposta a nome del de cuius. Per il
restante periodo del 2009, l’imposta
comunale sugli immobili, va pagata dagli
eredi in proporzione alle quote ereditate e
con bollettini o deleghe di versamento
distinte. Se per tutto il 2009, non ci sono
state modifiche che riguardano l’unità
immobiliare posseduta e, soprattutto, se il
Comune ha deliberato le stesse aliquote
dell’anno scorso, sarà sufficiente pagare il
restante 50% dell’Ici ricopiando tutti gli
importi del versamento di giugno ma con
l’accortezza di barrare la casella saldo.
Sulle unità immobiliari che presentano danni
tali da non poter essere abitate o che sono
inagibili vi è una riduzione dell’imposta
pari al 50%. Per dimostrare l’inabitabilità
o l’inagibilità devono mancare gli
allacciamenti di acqua, luce e gas. E’
sufficiente presentare all’ente municipale
un’autocertificazione.
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Fonte: il
Quotidiano, Domenica 6 dicembre 2009
Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino
Pontesi, Dottore commercialista. |