Cosenza, 6 luglio 2009
N° 34/2009 

(il Quotidiano, 5 luglio 2009 – Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore Commercialista)

 

ICI = RITARDATARI ALLA CASSA

Conto alla rovescia per distratti e smemorati che non hanno versato l’acconto dell’imposta comunale sugli immobili, scaduto il 16 giugno, o si accorgono di aver pagato di meno.  La strada da percorrere è una sola e si chiama ravvedimento operoso.  Questa sorta di “indulto fiscale” permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere in maxi sanzioni.  Ricapitoliamo, quindi, le “regole del gioco” per chi intende riconciliarsi con l’Amministrazione comunale ed evitare, in tal modo, di finire nella lista nera degli evasori.

Sanzioni ridotte

Se il contribuente non ha provveduto al pagamento nei termini si può ravvedere e cavarsela a “buon mercato” evitando la sanzione del 30% normalmente applicata per gli omessi, tardivi o insufficienti versamenti delle imposte.  Pertanto, chi si è accorto di aver pagato meno del dovuto o addirittura saltato il versamento dell’acconto Ici 2009 può rimediare pagando, oltre all’Ici dovuta o alla differenza non versata, la sanzione ridotta e gli interessi legali maturati giorno per giorno.                                                 Se il ravvedimento avviene entro il prossimo 16 luglio, si paga la sanzione del 2,50% più gli interessi legali del 3% calcolati dal 17 giugno fino al giorno del pagamento compreso.  Dopo il 16 luglio e fino al 30 giugno 2010 per chi presenta l’Unico 2010 presso gli Uffici Postali, ovvero entro il 30 settembre 2010 per chi l’invia telematicamente, la sanzione è del 3% oltre agli interessi legali  maturati giorno per giorno. Il ravvedimento è anche possibile nei termini più ampi, se previsto dal regolamento comunale. L’adempimento deve essere spontaneo e cioè risultare da comportamenti posti in essere dal contribuente prima che siano in atto i controlli dell’ente impositore.  In particolare, non è ammesso, quando la violazione è stata già contestata  dall’ente territoriale e portata a conoscenza dell’interessato mediante notifica.  Se non vengono rispettati i termini e le modalità di pagamento del dovuto, così come previste dal ravvedimento operoso, in sede di accertamento si applicherà la sanzione del 30% dell’imposta non pagata o pagata in meno aumentata dagli interessi di mora, e che verrà direttamente iscritta a ruolo dall’Amministrazione comunale.

Il versamento

Il versamento si effettua con le stesse modalità e con l’impiego dell’identico bollettino di conto corrente postale utilizzato per versare l’imposta comunale sugli immobili.  La somma da pagare deve essere arrotondata all’unità di euro e deve comprendere, oltre all’imposta, anche la sanzione e gli interessi, mentre nelle caselle “altri fabbricati”, “aree fabbricabili” ecc., vanno indicati solo gli importi corrispondenti all’Ici dovuta.  Chi, invece, preferisce utilizzare la delega di pagamento F24, deve versare gli interessi e la sanzione con appositi codici tributo.  In particolare, per l’imposta comunale sugli immobili, sono stati istituiti i seguenti codici:  3903: Ici per aree fabbricabili; 3904: Ici per gli altri fabbricati; 3906: Ici interessi; 3097: Ici sanzioni.  Nello spazio “codice ente/Comune”, va riportato il codice catastale dell’ente impositore in cui è situato l’unità immobiliare e nel campo “anno di riferimento” l’anno 2009.  Tanto i bollettini di conto corrente postale quanto la delega di pagamento F24 contengono una casella denominata “ravvedimento” che dovrà essere barrata dal contribuente per comunicare all’ente municipale di essersi messo in regola.