(il Quotidiano, 5 luglio 2009 –
Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi,
Dottore Commercialista)
ICI = RITARDATARI ALLA CASSA
Conto alla rovescia per distratti
e smemorati che non hanno versato l’acconto
dell’imposta comunale sugli immobili, scaduto
il 16 giugno, o si accorgono di aver pagato
di meno. La strada da percorrere è una sola e
si chiama ravvedimento operoso. Questa sorta di
“indulto fiscale” permette al contribuente di
regolarizzare la propria posizione tributaria
senza incorrere in maxi sanzioni.
Ricapitoliamo, quindi, le “regole del gioco” per
chi intende riconciliarsi con l’Amministrazione
comunale ed evitare, in tal modo, di finire
nella lista nera degli evasori.
Sanzioni ridotte
Se il contribuente non ha
provveduto al pagamento nei termini si può
ravvedere e cavarsela a “buon mercato” evitando
la sanzione del 30% normalmente applicata per
gli omessi, tardivi o insufficienti versamenti
delle imposte. Pertanto, chi si è accorto di
aver pagato meno del dovuto o addirittura
saltato il versamento dell’acconto Ici 2009 può
rimediare pagando, oltre all’Ici dovuta o alla
differenza non versata, la sanzione ridotta e
gli interessi legali maturati giorno per
giorno.
Se il ravvedimento avviene entro il prossimo
16 luglio, si paga la sanzione del 2,50% più
gli interessi legali del 3% calcolati dal 17
giugno fino al giorno del pagamento compreso.
Dopo il 16 luglio e fino al 30 giugno 2010 per
chi presenta l’Unico 2010 presso gli Uffici
Postali, ovvero entro il 30 settembre 2010 per
chi l’invia telematicamente, la sanzione è del
3% oltre agli interessi legali maturati giorno
per giorno. Il ravvedimento è anche possibile
nei termini più ampi, se previsto dal
regolamento comunale. L’adempimento deve essere
spontaneo e cioè risultare da comportamenti
posti in essere dal contribuente prima che siano
in atto i controlli dell’ente impositore. In
particolare, non è ammesso, quando la violazione
è stata già contestata dall’ente territoriale e
portata a conoscenza dell’interessato mediante
notifica. Se non vengono rispettati i termini e
le modalità di pagamento del dovuto, così come
previste dal ravvedimento operoso, in sede di
accertamento si applicherà la sanzione del 30%
dell’imposta non pagata o pagata in meno
aumentata dagli interessi di mora, e che verrà
direttamente iscritta a ruolo
dall’Amministrazione comunale.
Il versamento
Il versamento si effettua con le
stesse modalità e con l’impiego dell’identico
bollettino di conto corrente postale utilizzato
per versare l’imposta comunale sugli immobili.
La somma da pagare deve essere arrotondata
all’unità di euro e deve comprendere, oltre
all’imposta, anche la sanzione e gli interessi,
mentre nelle caselle “altri fabbricati”, “aree
fabbricabili” ecc., vanno indicati solo gli
importi corrispondenti all’Ici dovuta. Chi,
invece, preferisce utilizzare la delega di
pagamento F24, deve versare gli interessi e la
sanzione con appositi codici tributo. In
particolare, per l’imposta comunale sugli
immobili, sono stati istituiti i seguenti
codici: 3903: Ici per aree fabbricabili; 3904:
Ici per gli altri fabbricati; 3906: Ici
interessi; 3097: Ici sanzioni. Nello spazio
“codice ente/Comune”, va riportato il codice
catastale dell’ente impositore in cui è situato
l’unità immobiliare e nel campo “anno di
riferimento” l’anno 2009. Tanto i bollettini di
conto corrente postale quanto la delega di
pagamento F24 contengono una casella denominata
“ravvedimento” che dovrà essere barrata dal
contribuente per comunicare all’ente municipale
di essersi messo in regola.