Cosenza, 24 maggio 2009

N° 29/2009

 

LAVORO E PREVIDENZA Sportello Pensioni: risponde Antonino Nicolo’

(il Quotidiano – Lunedi’ 18 maggio 2009)

SOLO SE INVALIDI - LA REVERSIBILITÀ AI FIGLI

D.   In caso di decesso dei due genitori anziani, pensionati statali, al figlio convivente ed invalido al 100% spetta la pensione di reversibilità di entrambi ? 

Il soggetto e’ gia’ titolare di pensione di inabilita’ civile.

R.    Al figlio inabile di qualunque età, che al momento del decesso dei genitori risultava a loro carico, compete la pensione di reversibilità di entrambi.  Per essere a carico l’inabile non deve avere redditi propri superiori a quelli previsti per l’invalido civile totale (14.866,28 euro per il 2009).  Tra i redditi non devono essere calcolati gli assegni e le indennità di invalidità civile.   

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore Commercialista

(il Quotidiano – Domenica 24 maggio 2009)

MODELLO 730:  I DUBBI DEI LETTORI

 

D.   Sono un lavoratore dipendente con un reddito lordo pari a 28.000 euro ed una abitazione con garage di  mia proprietà.  Ho ricevuto il CUD 2009 dove mi sono state applicate tutte le imposte Irpef oltre alle varie addizionali.  Ho l’obbligo della compilazione del 730 o sono in regola ?
R.
   Compilare la propria dichiarazione dei redditi non vuol dire necessariamente versare le imposte obbligo che, nel suo caso, viene adempiuto ogni mese con la trattenuta Irpef come riportata nella distinta delle competenze mensili.  Non deve pertanto presentare la dichiarazione, tuttavia se nel corso del 2008 ha sostenuto per lei o per i suoi familiari spese che le danno diritto ad uno “sconto” Irpef quali ad esempio ristrutturazioni edilizie, assicurazioni sulla vita, spese sanitarie, ecc. le conviene presentare il 730 perche’ chiudera’ la propria dichiarazione con un credito che le verra’ corrisposto nella busta paga del mese di luglio.

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D.   Siamo due coniugi entrambi possessori di reddito, gradiremmo sapere chi puo’ detrarre la spesa per cure e protesi ortopediche sostenuta per nostro figlio a carico di entrambi.  Quale documentazione e’ considerata idonea per dimostrare la spesa effettuata ?
R.  
Se il documento comprovante la spesa e’ intestato ad uno dei genitori la detrazione spetta solo a quest’ultimo.  Se, al contrario, e’ indicato il figlio, l’importo deve essere suddiviso al 50% tra i genitori ma, se la spesa è stata sostenuta interamente da uno solo, questi puo’ considerare l’intero importo annotando nel documento stesso di averlo pagato interamente.  La documentazione consiste nella ricevuta del medico specialista.  Nel caso in cui il sanitario che ha reso la prestazione non abbia una specializzazione specifica per le cure prestate, occorre acquisire oltre alla ricevuta anche la prescrizione del medico curante.

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D Il mio medico mi ha prescritto oltre a dei farmaci, che come noto sono detraibili, anche dell’acqua oligominerale da bere almeno due litri al giorno per sei mesi.  Gradirei pertanto sapere se la spesa per l’acquisto dell’acqua, prescritta da un medico specialista, rientra tra gli oneri deducibili.
R. 
La risposta e’ negativa.  Le spese per le quali compete la detrazione sono solo quelle esclusivamente previste dalla normativa, senza alcuna estensione.  Pertanto, se il suo medico le ha consigliato di bere una particolare acqua oligominerale, la spesa non e’ soggetta a detrazione fiscale perche’ non prevista dalla normativa fiscale.

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D.   Nel gennaio 2008 ho acquistato un appartamento in centro citta’ beneficiando delle agevolazioni previste per la prima casa.  Successivamente, ho deciso di utilizzare l’appartamento come studio per lo svolgimento della mia professione.  Continuo ad avere diritto delle agevolazioni sulla prima casa o devo restituire qualcosa al fisco ?   Poiche’ risiedo in periferia devo cambiare residenza o posso farne a meno ?
R
.    Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa spettano a patto che l’immobile sia destinato a civile abitazione, mentre la normativa non prevede alcuna restituzione del bonus nell’ipotesi che l’acquirente decida successivamente all’acquisto di modificare la destinazione dell’appartamento.  Poiche’ ai fini delle agevolazioni è richiesta la generica residenza nel comune, non occorre cambiare la residenza da un quartiere all’altro.