Cosenza, 24
maggio 2009
N° 29/2009
LAVORO E
PREVIDENZA
-
Sportello
Pensioni:
risponde
Antonino
Nicolo’
(il
Quotidiano –
Lunedi’ 18
maggio 2009)
SOLO SE
INVALIDI -
LA
REVERSIBILITÀ
AI FIGLI
D.
In caso di
decesso dei
due genitori
anziani,
pensionati
statali, al
figlio
convivente
ed invalido
al 100%
spetta la
pensione di
reversibilità
di entrambi
?
Il soggetto
e’ gia’
titolare di
pensione di
inabilita’
civile.
R.
Al figlio
inabile di
qualunque
età, che al
momento del
decesso dei
genitori
risultava a
loro carico,
compete la
pensione di
reversibilità
di
entrambi.
Per essere a
carico
l’inabile
non deve
avere
redditi
propri
superiori a
quelli
previsti per
l’invalido
civile
totale
(14.866,28
euro per il
2009). Tra
i redditi
non devono
essere
calcolati
gli assegni
e le
indennità di
invalidità
civile.
Consulenza
fiscale a cura
di Pasqualino
Pontesi, Dottore
Commercialista
(il Quotidiano –
Domenica 24
maggio 2009)
MODELLO 730: I
DUBBI DEI
LETTORI
D.
Sono un
lavoratore
dipendente con
un reddito lordo
pari a 28.000
euro ed una
abitazione con
garage di mia
proprietà. Ho
ricevuto il CUD
2009 dove mi
sono state
applicate tutte
le imposte Irpef
oltre alle varie
addizionali. Ho
l’obbligo della
compilazione del
730 o sono in
regola ?
R.
Compilare la
propria
dichiarazione
dei redditi non
vuol dire
necessariamente
versare le
imposte obbligo
che, nel suo
caso, viene
adempiuto ogni
mese con la
trattenuta Irpef
come riportata
nella distinta
delle competenze
mensili. Non
deve pertanto
presentare la
dichiarazione,
tuttavia se nel
corso del 2008
ha sostenuto per
lei o per i suoi
familiari spese
che le danno
diritto ad uno
“sconto” Irpef
quali ad esempio
ristrutturazioni
edilizie,
assicurazioni
sulla vita,
spese sanitarie,
ecc. le conviene
presentare il
730 perche’
chiudera’ la
propria
dichiarazione
con un credito
che le verra’
corrisposto
nella busta paga
del mese di
luglio.
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D.
Siamo due
coniugi entrambi
possessori di
reddito,
gradiremmo
sapere chi puo’
detrarre la
spesa per cure e
protesi
ortopediche
sostenuta per
nostro figlio a
carico di
entrambi. Quale
documentazione
e’ considerata
idonea per
dimostrare la
spesa effettuata
?
R.
Se il documento
comprovante la
spesa e’
intestato ad uno
dei genitori la
detrazione
spetta solo a
quest’ultimo.
Se, al
contrario, e’
indicato il
figlio,
l’importo deve
essere suddiviso
al 50% tra i
genitori ma, se
la spesa è stata
sostenuta
interamente da
uno solo, questi
puo’ considerare
l’intero importo
annotando nel
documento stesso
di averlo pagato
interamente. La
documentazione
consiste nella
ricevuta del
medico
specialista.
Nel caso in cui
il sanitario che
ha reso la
prestazione non
abbia una
specializzazione
specifica per le
cure prestate,
occorre
acquisire oltre
alla ricevuta
anche la
prescrizione del
medico curante.
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D.
Il mio medico mi
ha prescritto
oltre a dei
farmaci, che
come noto sono
detraibili,
anche dell’acqua
oligominerale da
bere almeno due
litri al giorno
per sei mesi.
Gradirei
pertanto sapere
se la spesa per
l’acquisto
dell’acqua,
prescritta da un
medico
specialista,
rientra tra gli
oneri
deducibili.
R.
La risposta e’
negativa. Le
spese per le
quali compete la
detrazione sono
solo quelle
esclusivamente
previste dalla
normativa, senza
alcuna
estensione.
Pertanto, se il
suo medico le ha
consigliato di
bere una
particolare
acqua
oligominerale,
la spesa non e’
soggetta a
detrazione
fiscale perche’
non prevista
dalla normativa
fiscale.
>>>>>> <
D.
Nel gennaio 2008
ho acquistato un
appartamento in
centro citta’
beneficiando
delle
agevolazioni
previste per la
prima casa.
Successivamente,
ho deciso di
utilizzare
l’appartamento
come studio per
lo svolgimento
della mia
professione.
Continuo ad
avere diritto
delle
agevolazioni
sulla prima casa
o devo
restituire
qualcosa al
fisco ?
Poiche’ risiedo
in periferia
devo cambiare
residenza o
posso farne a
meno ?
R.
Le agevolazioni
per l’acquisto
della prima casa
spettano a patto
che l’immobile
sia destinato a
civile
abitazione,
mentre la
normativa non
prevede alcuna
restituzione del
bonus
nell’ipotesi che
l’acquirente
decida
successivamente
all’acquisto di
modificare la
destinazione
dell’appartamento.
Poiche’ ai fini
delle
agevolazioni è
richiesta la
generica
residenza nel
comune, non
occorre cambiare
la residenza da
un quartiere
all’altro. |