Come al solito ringraziamo Santino De Marco, Presidente dell'Associazione Pensionati ex Carical - Cosenza che ci ha inviato l'articolo.
Piazza Scala - febbraio 2010

 

Associazione Pensionati ex Carical - Cosenza
Web site:
www.asspenscarical.altervista.org                                                                                                              

Cosenza,  4 febbraio 2010                                                                                                       

Comunicazione N°26_2010                                                  

 

Restituire parte della pensione: ecco come
 
 

Ogni anno decine di migliaia di pensionati devono fare i conti con le richieste di rimborso avanzate dagli enti previdenziali. Ritrovarsi con una trattenuta sulla pensione non è un problema di poco conto soprattutto per chi si vede tagliare l'assegno di importo già modesto.  Va sottolineato che nella stragrande maggioranza dei casi detto assegno costituisce l'unico mezzo di sostentamento per il pensionato e che per moltissime situazioni di indebito non è la volontà dell'interessato a determinarlo, ma si forma a sua insaputa.  Questo chiarisce , tra l'altro, perché negli anni passati ci siano stati a favore dei meno abbienti provvedimenti di sanatoria che hanno cancellato in tutto o in parte il debito accumulato. Ma vediamo quali sono le regole che disciplinano l'azione di recupero da parte degli enti previdenziali. Va detto, intanto, alle quote di pensione percepite in più si applica il termine ordinario di prescrizione che è di 10 anni e che l'indebito va ovviamente restituito. Attualmente la legge n.412 del 1991, che regola la materia, pone dei limiti a detti recuperi tenendo conto delle cause che hanno determinato la sua formazione.

SITUAZIONI DOVUTE AL REDDITO

Per le prestazioni collegate al reddito (pensioni integrate al minimo, assegni sociali, maggiorazioni, ecc.) il rimborso delle somme pagate in più può essere chiesto dall'Ente previdenziale solo se l'ammontare del debito viene comunicato al pensionato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione reddituale con il modello Red (esempio: entro lo scorso 31 dicembre per la dichiarazione presentata nel 2008). In questo caso il recupero non riguarda soltanto il passato, ma anche il periodo successivo che va dalla presentazione della dichiarazione al momento in cui l'Ente modifica l'importo della pensione e determina l'entità delle somme che il pensionato deve restituire.

 

Situazioni non dovute al  reddito

Va chiarito intanto che il debito viene cancellato se il pagamento di importi non spettanti è dovuto ad un errore dell'Ente previdenziale nel momento in cui ha emesso in via definitiva (e non provvisoria) il provvedimento con il quale riconosce la pensione o un suo aggiornamento.

Il rimborso poi non può essere preteso per le somme pagate in più a causa di errori derivanti dalla mancata valutazione di fatti di cui l'Ente era a conoscenza in quanto i relativi dati erano già presenti nei propri archivi (esempio: la scadenza triennale dell'erogazione dell'assegno di invalidità, la cessazione della quota di reversibilità per un figlio divenuto maggiorenne o che abbia cessato gli studi superiori, ecc.). Se si tratta, invece, di situazioni sopravvenute che dovevano essere comunicate dal pensionato, l'Ente può recuperare ma solo per il periodo precedente alla data di comunicazione.

 

Modalità del recupero

Vediamo ora, in particolare, come si regola l'Inps una volta accertata la legittimità del recupero:

-> intanto procede ad effettuare una trattenuta sulla pensione fino ad un massimo di 1/5 dell'importo del pagamento;

-> poi, come avviene nella maggior parte dei casi, se il debito non può essere completamente azzerato subito, per quello che resta propone di procedere con una trattenuta in 24 rate mensili di uguale importo non gravate da interessi. La trattenuta mensile, comunque, deve essere fatta in modo che possa garantire in ogni caso al pensionato la prestazione al trattamento minimo (458 euro mensili per il 2009) e non deve superare 1/5 dell'importo in pagamento né inferiore a 10 euro mensili;

-> la rateizzazione, in via eccezionale, può superare anche i 24 mesi. Ciò avviene se, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge (1/5 dell'importo e salvaguardia del trattamento minimo), la pensione è mancante della capienza necessaria;

-> il recupero poi è sempre ammesso se c'è stato dolo, ossia un comportamento scorretto da parte del pensionato. In questo caso a dirittura sono chiamati a restituire le somme  pagate in più anche agli eredi che non hanno al momento del decesso rinunciato all'eredità.

Infine, per tutelare meglio i propri interessi è opportuno che i pensionati, quando ricevono dall'Ente la lettera che comunica l'ammontare del debito e la trattenuta che verrà effettuata sulla pensione, provvedano a fare controllare la fondatezza della richiesta.

In questo caso si suggerisce di rivolgersi agli uffici del Patronato Enasco (convenzionato con l’Associazione Pensionati) che, gratuitamente, dopo un’attenta verifica della posizione debitoria, possono fornire tutte le informazioni e i consigli necessari.

 

Fonte: 50&Più  –  Rivista n.12 Dicembre 2009

Previdenza di Gianni Tel pagg. 108e 109b

    

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