Cosenza, 4 maggio 2010
Comunicazione N°49_2010
Dal sito ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARICAL E BANCA CARIME: http://asspenscarical.altervista.org


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Aspetto di notevole interesse per gran parte, se non per la totalità dei cittadini, è la tassazione attinente l'acquisto della cosiddetta "prima casa' che è stato caratterizzato da una continua serie di modifiche normative. Da ultimo anche dall'Ordinanza n. 100 della Corte di Cassazione con la quale, in data 8 gennaio 2010, viene precisato che la "ratio" introdotta dal Legislatore, attinente i requisiti sog¬gettivi necessari per potersi parlare di "prima casa", è che questa sia concretamente e compiutamente idonea, per dimensioni e caratteristiche, a soddisfare i bisogni e le esigenze abitative del contribuente e della sua famiglia, per cui, se ciò non dovesse essere possibile con il cespite del quale il soggetto è proprietario, può essere sempre fattibile con l'acquisizione di una ulteriore "'prima casa" nel medesimo comune, usufruendo anche per il secondo immobile, dei benefici previsti dal Dpr 26 aprile 1986 n. 131.

■ LA NORMATIVA
I suddetti benefici, prima dell'ordinanza 8 gennaio 2010 n. 100 della Corte di Cassazione, erano concessi in base a quanto veniva stabilito dalla nota II bis all'art. 1 della tariffa, pane I, allegata al Dpr 131/1986, che prevede debbano esistere i seguenti requisiti perché un immobile possa considerarsi "prima casa":
Requisiti oggettivi
• Abitazione non di lusso, nel rispetto sia del decreto ministeriale 2 agosto 1969, sia della circolare 12/8/2005 n. 38/E. Requisiti soggettivi
• Non avere alcun diritto d'uso, usufrutto, abitazione o proprietà, a titolo esclusivo o in comunione con il coniuge, su altra casa
esistente nel territorio del Comune;
• Non avere alcun diritto d'uso, usufrutto, abitazione, nuda proprietà o proprietà a titolo esclusivo, per quote o in comunione
con il coniuge, su un'altra casa di abitazione acquistata con i benefìci "prima casa" sul territorio nazionale.
Accertata l'esistenza dei suddetti requisiti, il soggetto poteva usufruire per l'acquisto del-l'immobile, delle seguenti agevolazioni:
• imposta di registro al 3%, anziché al 10%;
• Iva al 4%, invece che al 10%;
• imposta ipotecaria ed imposta catastale rispettivamente a 168 euro ognuna, invece che al 2% (per l'imposta ipotecaria) e
all'1% (per l'imposta catastale).

■ L'ORDINANZA DI CASSAZIONE
Cosi stavano le cose quando, sulla normativa, è intervenuta la "bufera" creata dall'ordinanza 8 gennaio 2010 n. 100 della Corte di Cassazione, che viene a condizionare i requisiti "prima casa", non solamente a quanto sopra detto, ma ad una necessità soggettiva e praticamente incontrollabile dell'interessato: che l'alloggio in cui il soggetto risiede non sia idoneo a soddisfare, per dimensioni e caratteristiche, i bisogni di chi vi risiede e della sua famiglia.
In questo caso, anche se il soggetto è proprietario nello stesso Comune di un alloggio "prima casa", potrà continuare a godere dei suddetti benefici nel caso volesse acquistare una seconda abitazione nello stesso Comune, un qualcosa che prima di quest'ordinanza era impensabile.

■ DUBBI INTERPRETATIVI
L'ordinanza della Corte ha aperto una serie di problematiche di non facile soluzione. Fra queste, come emerge dalle analisi apparse sulla stampa specializzata, vi sarebbero quanto meno i seguenti due punti, che vengono ad acquisire rilievo nel contestare possibili sentenze dei giudici di leggittimità, in quanto:
1) è indubitabile che la valutazione di non idoneità resta, in genere, affidata al criterio assolutamente discrezionale dell'
interessato che, addirittura, potrebbe far derivare questa sua necessità dall'incremento del suo nucleo familiare;
2) non è facile comprendere come la dichiarazione, con riferimento alla inidoneità dell'abitazione già in possesso, si possa
conciliare con il fatto di essere già possessore di altra abitazione nel territorio comunale, oltre che nazionale.
Non rimane che attendere gli ulteriori sviluppi del problema, in quanto è innegabile che ne deriveranno interventi e discus-sioni di ampio respiro e di grande interesse.

Fonte: Rivista 50&PÌÙ - N.4 Aprile 2010

 

 

 

 

 

 

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