Cosenza, 4 maggio 2010
Comunicazione N°49_2010
Dal sito ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARICAL E BANCA
CARIME:
http://asspenscarical.altervista.org
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Aspetto di notevole interesse per gran parte, se
non per la totalità dei cittadini, è la
tassazione attinente l'acquisto della cosiddetta
"prima casa' che è stato caratterizzato da una
continua serie di modifiche normative. Da ultimo
anche dall'Ordinanza n. 100 della Corte di
Cassazione con la quale, in data 8 gennaio 2010,
viene precisato che la "ratio" introdotta dal
Legislatore, attinente i requisiti sog¬gettivi
necessari per potersi parlare di "prima casa", è
che questa sia concretamente e compiutamente
idonea, per dimensioni e caratteristiche, a
soddisfare i bisogni e le esigenze abitative del
contribuente e della sua famiglia, per cui, se
ciò non dovesse essere possibile con il cespite
del quale il soggetto è proprietario, può essere
sempre fattibile con l'acquisizione di una
ulteriore "'prima casa" nel medesimo comune,
usufruendo anche per il secondo immobile, dei
benefici previsti dal Dpr 26 aprile 1986 n. 131.
■ LA NORMATIVA
I suddetti benefici, prima dell'ordinanza 8
gennaio 2010 n. 100 della Corte di Cassazione,
erano concessi in base a quanto veniva stabilito
dalla nota II bis all'art. 1 della tariffa, pane
I, allegata al Dpr 131/1986, che prevede debbano
esistere i seguenti requisiti perché un immobile
possa considerarsi "prima casa":
Requisiti oggettivi
• Abitazione non di lusso, nel rispetto sia del
decreto ministeriale 2 agosto 1969, sia della
circolare 12/8/2005 n. 38/E. Requisiti
soggettivi
• Non avere alcun diritto d'uso, usufrutto,
abitazione o proprietà, a titolo esclusivo o in
comunione con il coniuge, su altra casa
esistente nel territorio del Comune;
• Non avere alcun diritto d'uso, usufrutto,
abitazione, nuda proprietà o proprietà a titolo
esclusivo, per quote o in comunione
con il coniuge, su un'altra casa di abitazione
acquistata con i benefìci "prima casa" sul
territorio nazionale.
Accertata l'esistenza dei suddetti requisiti, il
soggetto poteva usufruire per l'acquisto del-l'immobile,
delle seguenti agevolazioni:
• imposta di registro al 3%, anziché al 10%;
• Iva al 4%, invece che al 10%;
• imposta ipotecaria ed imposta catastale
rispettivamente a 168 euro ognuna, invece che al
2% (per l'imposta ipotecaria) e
all'1% (per l'imposta catastale).
■ L'ORDINANZA DI CASSAZIONE
Cosi stavano le cose quando, sulla normativa, è
intervenuta la "bufera" creata dall'ordinanza 8
gennaio 2010 n. 100 della Corte di Cassazione,
che viene a condizionare i requisiti "prima
casa", non solamente a quanto sopra detto, ma ad
una necessità soggettiva e praticamente
incontrollabile dell'interessato: che l'alloggio
in cui il soggetto risiede non sia idoneo a
soddisfare, per dimensioni e caratteristiche, i
bisogni di chi vi risiede e della sua famiglia.
In questo caso, anche se il soggetto è
proprietario nello stesso Comune di un alloggio
"prima casa", potrà continuare a godere dei
suddetti benefici nel caso volesse acquistare
una seconda abitazione nello stesso Comune, un
qualcosa che prima di quest'ordinanza era
impensabile.
■ DUBBI INTERPRETATIVI
L'ordinanza della Corte ha aperto una serie di
problematiche di non facile soluzione. Fra
queste, come emerge dalle analisi apparse sulla
stampa specializzata, vi sarebbero quanto meno i
seguenti due punti, che vengono ad acquisire
rilievo nel contestare possibili sentenze dei
giudici di leggittimità, in quanto:
1) è indubitabile che la valutazione di non
idoneità resta, in genere, affidata al criterio
assolutamente discrezionale dell'
interessato che, addirittura, potrebbe far
derivare questa sua necessità dall'incremento
del suo nucleo familiare;
2) non è facile comprendere come la
dichiarazione, con riferimento alla inidoneità
dell'abitazione già in possesso, si possa
conciliare con il fatto di essere già possessore
di altra abitazione nel territorio comunale,
oltre che nazionale.
Non rimane che attendere gli ulteriori sviluppi
del problema, in quanto è innegabile che ne
deriveranno interventi e discus-sioni di ampio
respiro e di grande interesse.
Fonte: Rivista 50&PÌÙ - N.4 Aprile 2010
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