Consulenza
fiscale a
cura di
Pasqualino
Pontesi,
Dottore
Commercialista
PRIMA
CAMPANELLA
PER IL 730
(su
il
Quotidiano
di Domenica
26 aprile
2009)
Conto alla
rovescia per
la
presentazione
del modello
730. Scade
il 30 aprile
il termine
per
presentare
la
dichiarazione
semplificata
al proprio
sostituto
d’imposta,
cioè datore
di lavoro se
lavoratori
dipendenti
ed ente
previdenziale
se
pensionati,
a patto che
il sostituto
abbia deciso
di prestare
l’assistenza
fiscale.
Per chi,
invece, si
rivolge ad
un CAF o ad
un
professionista
abilitato il
termine
ultimo di
consegna è
fissato al
1° giugno.
LA
PRESENTAZIONE
Chi presenta
la
dichiarazione
semplificata
al proprio
sostituto
d’imposta
deve
consegnarla
già
compilata e
con la busta
chiusa
contenente
la scelta
per la
destinazione
dell’8 e del
5 x mille
dell’Irpef.
La scheda va
consegnata
anche se non
è espressa
alcuna
scelta. Il
sostituto
verifica che
la
dichiarazione
sia
sottoscritta
dal
contribuente
quindi
rilascia
apposita
ricevuta che
costituisce
prova
dell’avvenuta
presentazione
della
denuncia dei
redditi. Al
sostituto
d’imposta
non è dovuto
alcun
compenso, né
va esibita
alcuna
documentazione
tributaria
(certificazione
dei redditi
e ritenute,
versamenti,
ricevute e
fatture
relative a
spese
deducibili e
detraibili)
che deve
però essere
conservata
dal
contribuente
fino alla
data di
prescrizione
dell’azione
accertativa
sulla
dichiarazione
dei redditi,
cioè,
normalmente,
entro il
quarto anno
successivo
alla data di
presentazione
e quindi
fino al 31
dicembre
2013.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Con il
modello 730
i coniugi
possono
presentare
la
dichiarazione
dei redditi
in forma
congiunta.
Di contro,
non possono
impiegare la
dichiarazione
semplificata
se uno dei
due nel 2008
ha
conseguito
redditi non
dichiarabili
con il
modello 730
ovvero se è
tenuto a
presentare
il modello
Unico 2009
persone
fisiche. Le
schede per
la
destinazione
dell’8 e del
5 x mille
devono
essere
inserite in
unica busta
sulla quale
devono
essere
riportati i
soli dati
del
dichiarante.
Nel caso in
cui entrambi
i coniugi
possano
autonomamente
avvalersi
dell’assistenza
fiscale, il
730 può
essere
presentato
in forma
congiunta
indifferentemente
al datore di
lavoro o
all’ente
pensionistico
di uno dei
due coniugi.
Il
dichiarante
è il coniuge
che presenta
la
dichiarazione
al sostituto
d’imposta e
deve essere
indicato
barrando la
casella del
frontespizio
del 730. La
dichiarazione
congiunta
non è
ammessa se i
coniugi sono
legalmente o
effettivamente
separati,
nel caso di
morte di uno
dei due
avvenuta
prima della
presentazione
della
dichiarazione,
né per
dichiarazioni
presentate
per conto
dei minori e
delle
persone
incapaci.
LE DATE DA
RICORDARE
Entro il 31
maggio il
sostituto
controlla la
regolarità
formale
della
dichiarazione
presentata,
esegue il
calcolo
delle
imposte,
consegna al
contribuente
copia della
dichiarazione
elaborata e
il prospetto
di
liquidazione
modello
730-3, con
l’indicazione
delle
trattenute e
dei rimborsi
che verranno
effettuati.
A partire
dal mese di
luglio sullo
stipendio o
dal mese di
settembre
sulla
pensione,
trattiene le
somme dovute
per le
imposte (se
è stata
richiesta la
rateizzazione
trattiene la
prima rata)
o effettua
il rimborso
spettante.
A novembre
trattiene,
in aggiunta
alle
ritenute
mensili,
quanto
dovuto a
titolo di
seconda o
unica rata
di acconto
Irpef. Se
nello
stipendio o
pensione non
vi è
capienza
per le
imposte
dovute, il
rimanente
importo
verrà
trattenuto
nel mese di
dicembre.