Cosenza, 26 aprile 2009

N° 24/2009

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore Commercialista

PRIMA CAMPANELLA PER IL 730
(su
il Quotidiano di Domenica 26 aprile 2009)

Conto alla rovescia per la presentazione del modello 730.  Scade il 30 aprile il termine per presentare la dichiarazione semplificata al proprio sostituto d’imposta, cioè datore di lavoro se lavoratori dipendenti ed ente previdenziale se pensionati, a patto che il sostituto abbia deciso di prestare l’assistenza fiscale.

Per chi, invece, si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato il termine ultimo di consegna è fissato al 1° giugno.

LA PRESENTAZIONE

Chi presenta la dichiarazione semplificata al proprio sostituto d’imposta deve consegnarla già compilata e con la busta chiusa contenente la scelta per la destinazione dell’8 e del 5 x mille dell’Irpef.  La scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta.  Il sostituto verifica che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente quindi rilascia apposita ricevuta che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della denuncia dei redditi.  Al sostituto d’imposta non è dovuto alcun compenso, né va esibita alcuna documentazione tributaria (certificazione dei redditi e ritenute, versamenti, ricevute e fatture relative a spese deducibili e detraibili) che deve però essere conservata dal contribuente fino alla data di prescrizione dell’azione accertativa sulla dichiarazione dei redditi, cioè, normalmente, entro il quarto anno successivo alla data di presentazione e quindi fino al 31 dicembre 2013.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Con il modello 730 i coniugi possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta.  Di contro, non possono impiegare la dichiarazione semplificata se uno dei due nel 2008 ha conseguito redditi non dichiarabili con il modello 730 ovvero se è tenuto a presentare il modello Unico 2009 persone fisiche.  Le schede per la destinazione dell’8 e del 5 x mille devono essere inserite in unica busta sulla quale devono essere riportati i soli dati del dichiarante.  Nel caso in cui entrambi i coniugi possano autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il 730 può essere presentato in forma congiunta indifferentemente al datore di lavoro o all’ente pensionistico di uno dei due coniugi.  Il dichiarante è il coniuge che presenta la dichiarazione al sostituto d’imposta e deve essere indicato barrando la casella del frontespizio del 730.  La dichiarazione congiunta non è ammessa se i coniugi sono legalmente o effettivamente separati, nel caso di morte di uno dei due avvenuta prima della presentazione della dichiarazione, né per dichiarazioni presentate per conto dei minori e delle persone incapaci.

LE DATE DA RICORDARE

Entro il 31 maggio il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata, esegue il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute e dei rimborsi che verranno effettuati.  A partire dal mese di luglio sullo stipendio o dal mese di settembre sulla pensione, trattiene le somme dovute per le imposte (se è stata richiesta la rateizzazione trattiene la prima rata) o effettua il rimborso spettante.  A novembre trattiene, in aggiunta alle ritenute mensili, quanto dovuto a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.  Se nello stipendio o pensione non vi è capienza per  le imposte dovute, il rimanente importo verrà trattenuto nel mese di dicembre.

  

|------------->   e da il CENTAURO, ORGANO UFFICIALE ASAPS - ASSOCIAZIONE SOSTENITORI AMICI POLIZIA STRADALE

(APRILE – MAGGIO 2009, NUMERO 130, PAG. 33 – GIURISPRUDENZA):

 

Norme di comportamento in genere – Obbligo di guida con occhiali – Relativa annotazione sulla patente.

In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per violazione dell’obbligo di guida con gli occhiali annotato sulla patente, la produzione in giudizio di un certificato medico, già esibito all’atto della contestazione della infrazione, attestante l’avvenuta esecuzione di intervento chirurgico correttivo della miopia non è idonea a cancellare ex se detto obbligo, ma può solo rilevare ai fini della cancellazione della relativa annotazione sulla patente di guida.  Conseguentemente il giudice della opposizione al verbale di contravvenzione non è tenuto a prendere in considerazione tale documentazione.

(Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2007, n.2762) [RIV-0809P773]