Cosenza, 9 maggio 2010
Comunicazione N° 50_2010
Dal sito ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARICAL E BANCA
CARIME:
http://asspenscarical.altervista.org
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L'Agenzia delle
Entrate torna sull'argomento e propone alcune
precisazioni, perché i termini della norma sono
stati prorogati al 31 dicembre 2012
Anche se l'agevolazione del 36% sulla
ristrutturazione degli immobili dovrebbe
essere un argomento ormai consolidato
(L. 449/1997), l'Agenzia delle Entrate è
intervenuta nuovamente per stabilire che
tale agevolazione interessa la
generalità delle parti comuni
condominiali (articolo 1117 del c.c.) e
non unicamente quelle indicate dall'art.
1 della L. 449/1997, che attiene solo
alle parti condominiali indicate
dall'art. 1117, n. 1, del c.c. Questa
precisazione acquista interesse in forza
della proroga disposta con la
Finanziaria 2010 che prolunga la
suddetta agevolazione fino al 31
dicembre 2012. In passato, l'Agenzia
delle Entrate aveva optato per una
interpretazione estensiva della norma,
in quanto ritenuta applicabile a tutte
le opere realizzate nella generalità
delle parti comuni e, in particolare:
sul suolo su cui sorge l'edificio, sulle
fondazioni, sui muri maestri, sui tetti
e sui lastrici solari, sulle scale, sui
portoni d'ingresso, sui vestiboli, sugli
anditi, sui portici, sui cortili e su
tutte le parti dell'edifìcio di uso
comune. Fanno parte di questo elenco
anche la portineria e l'alloggio del
portiere, la lavanderia, il
riscaldamento centrale, gli stenditoi e
gli altri servizi simili, sii ascensori,
i pozzi, le cisterne, le fognature e i
canali di scarico, l'impianto per
l'acqua, per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento e
simili, fino all'attacco con l'impianto
esclusivo che assicura lo specifico
servizio alla proprietà dei singoli
condomini.
■
IL CAMBIO D'INDIRIZZO
Con la risoluzione del 7 maggio 2007, n.
84/E, l'Agenzia delle Entrate, in
contrasto con quanto sopra, ha precisato
che restavano esclusi dal beneficio
tutti i lavori effettuati sui beni
compresi fra la voce "ascensori" e
"impianto di riscaldamento (e simili)"
del suddetto elenco. Oggi, con la
risoluzione 7/E/2010, l'Agenzia sembra
cambiare idea e precisa che possono
fruire della detrazione del 36% tutti i
lavori di "ristrutturazione edilizia"
eseguiti su qualunque parte
condominiale, purché di edificio
residenziale, senza però precisare
esattamente ed in modo univoco, cosa si
debba intendere per "edificio
residenziale" e per parti comuni".
Nell'ipotesi in cui vengano eseguiti
interventi agevolativi sia
sull'appartamento, sia sulle parti
condominiali, sarà possibile, per gli
interessati, avvalersi della detrazione
tenendo presente che sussistono due
distinti tetti di spesa, entrambi di
48.000 euro: uno per l'appartamento e
l'altro per i lavori condominiali.
■ OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE
Prima degli interventi sulle parti
comuni, l'amministratore, o uno dei
condomini, dovrà:
a) trasmettere, con raccomandata A/R,
apposita comunicazione alla Agenzia
delle Entrate, redatta su un apposito
modello reperibile presso la suddetta
Agenzia o sul relativo sito internet,
con:
- il codice fiscale e i dati anagrafici
dell'interessato (amministratore o
condomino);
- i dati catastali, ovvero la domanda di
accatastamento dell'immobile interessato
dai lavori;
- la data di inizio dei lavori;
- i dati della presentazione all'Asl
della comunicazione in materia di
sicurezza, se obbligatoria; - i
documenti relativi: come la
delibera assembleare, la tabella millesimale, ecc.;
b) inviare alla Asl, con raccomandata
A/R, comunicazione che indichi le
generalità del committente, l'ubicazione
dell'immobile, la natura e la data di
inizio lavori ed i dati identificativi
dell'impresa, con riportata l'assunzione
di responsabilità circa la sicurezza sul
lavoro e l'obbligo alla contribuzione.
Fonte: Rivista 5 O&Più - N.5 Maggio
2010
FISCO di Alessandra De Feo |