Cosenza, 9 maggio 2010
Comunicazione N° 50_2010
Dal sito ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARICAL E BANCA CARIME:
http://asspenscarical.altervista.org
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L'Agenzia delle Entrate torna sull'argomento e propone alcune precisazioni, perché i termini della norma sono stati prorogati al 31 dicembre 2012

 

Anche se l'agevolazione del 36% sulla ristrutturazione degli immobili dovrebbe essere un argomento ormai consolidato (L. 449/1997), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente per stabilire che tale agevolazione interessa la generalità delle parti comuni condominiali (articolo 1117 del c.c.) e non unicamente quelle indicate dall'art. 1 della L. 449/1997, che attiene solo alle parti condominiali indicate dall'art. 1117, n. 1, del c.c. Questa precisazione acquista interesse in forza della proroga disposta con la Finanziaria 2010 che prolunga la suddetta agevolazione fino al 31 dicembre 2012. In passato, l'Agenzia delle Entrate aveva optato per una interpretazione estensiva della norma, in quanto ritenuta applicabile a tutte le opere realizzate nella generalità delle parti comuni e, in particolare: sul suolo su cui sorge l'edificio, sulle fondazioni, sui muri maestri, sui tetti e sui lastrici solari, sulle scale, sui portoni d'ingresso, sui vestiboli, sugli anditi, sui portici, sui cortili e su tutte le parti dell'edifìcio di uso comune. Fanno parte di questo elenco anche la portineria e l'alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi e gli altri servizi simili, sii ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature e i canali di scarico, l'impianto per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino all'attacco con l'impianto esclusivo che assicura lo specifico servizio alla proprietà dei singoli condomini.

IL CAMBIO D'INDIRIZZO
Con la risoluzione del 7 maggio 2007, n. 84/E, l'Agenzia delle Entrate, in contrasto con quanto sopra, ha precisato che restavano esclusi dal beneficio tutti i lavori effettuati sui beni compresi fra la voce "ascensori" e "impianto di riscaldamento (e simili)" del suddetto elenco. Oggi, con la risoluzione 7/E/2010, l'Agenzia sembra cambiare idea e precisa che possono fruire della detrazione del 36% tutti i lavori di "ristrutturazione edilizia" eseguiti su qualunque parte condominiale, purché di edificio residenziale, senza però precisare esattamente ed in modo univoco, cosa si debba intendere per "edificio residenziale" e per parti comuni".
Nell'ipotesi in cui vengano eseguiti interventi agevolativi sia sull'appartamento, sia sulle parti condominiali, sarà possibile, per gli interessati, avvalersi della detrazione tenendo presente che sussistono due distinti tetti di spesa, entrambi di 48.000 euro: uno per l'appartamento e l'altro per i lavori condominiali.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE
Prima degli interventi sulle parti comuni, l'amministratore, o uno dei condomini, dovrà:
a) trasmettere, con raccomandata A/R, apposita comunicazione alla Agenzia delle Entrate, redatta su un apposito modello reperibile presso la suddetta Agenzia o sul relativo sito internet, con:
- il codice fiscale e i dati anagrafici dell'interessato (amministratore o condomino);
- i dati catastali, ovvero la domanda di accatastamento dell'immobile interessato dai lavori;
- la data di inizio dei lavori;
- i dati della presentazione all'Asl della comunicazione in materia di sicurezza, se obbligatoria; - i documenti relativi: come la
  delibera assembleare, la tabella millesimale, ecc.;
b) inviare alla Asl, con raccomandata A/R, comunicazione che indichi le generalità del committente, l'ubicazione dell'immobile, la natura e la data di inizio lavori ed i dati identificativi dell'impresa, con riportata l'assunzione di responsabilità circa la sicurezza sul lavoro e l'obbligo alla contribuzione.
 

Fonte: Rivista 5 O&Più - N.5  Maggio 2010
FISCO di Alessandra De Feo

 

 

 

 

 

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