Cosenza, 29 luglio 2010
Comunicazione N° 66_2010 (rassegna stampa)
Web-site:
www.asspenscarical.altervista.org
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I DEBITI SI PAGANO IN
CONTANTI…
Secondo l’art. 1277 del Codice civile, i debiti si pagano in
moneta contante, a meno che le parti non si siano accordate
diversamente. In base a tale norma, quindi, il creditore
potrebbe rifiutare di essere pagato con altri mezzi, ad esempio
con assegno. Esistono, però, disposizioni più recenti che
vietano l’uso del contante al di sopra di certi importi e
impongono forme tracciabili di pagamento come il bonifico o
l’assegno circolare. Quindi, se il credito ha importo pari o
superiore a 12.500 euro è la legge stessa a escludere il
pagamento in contanti. Ora, però, la Corte di Cassazione, a
sezioni unite (sentenza 13658/2010), ha chiarito che l’art. 1277
non può essere invocato per rifiutare forme di pagamento diverse
dal contante, ma comunque generalmente accettate, se il rifiuto
è contrario a correttezza e buonafede. Nel caso concreto il
creditore aveva iniziato una procedura esecutiva malgrado il
debitore avesse inviato, per posta, un assegno bancario. La
suprema Corte ha ritenuto scorretto il comportamento del
creditore anche sulla base dell’art. 2 della Costituzione il
quale <<impone di mantenere, nei rapporti della vita di
relazione, un comportamento leale, comunque volto alla
salvaguardia dell’utilità altrui…>>.
Claudia Balzarini (Famiglia Cristiana N.28/2010)
IL ROGITO DELLA CASA VIAGGIA SUL WEB
E’ tempo ormai per il tradizionale atto notarile cartaceo di
andare in soffitta, per far posto a quello che viaggia per via
telematica. Con la imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del provvedimento che detta nuove disposizioni sugli atti
pubblici informatici, sono previste procedure più snelle,
riduzioni di tempi e costi per coloro che scelgono di stipulare
il rogito on-line per l’acquisto della casa o per contrarre un
mutuo. Sarà cura del notaio elaborare il contratto con gli
strumenti informatici, esporre alle parti il contenuto e apporre
il sigillo alla conclusione della stipula, garantendo sempre
l’osservanza delle norme già in essere per il cartaceo. I
cittadini dovranno solo corredarsi della propria firma
elettronica per sottoscrivere l’atto in formato digitale. Una
volta compiuto il rogito, il notaio dovrà assolvere ai consueti
fondamentali adempimenti burocratici e fiscali. Per di più, sarà
presto possibile effettuare anche l’acquisto di un immobile
ubicato in un’altra città, restando comodamente nella propria
residenza, evitando così notevoli spese di viaggio e soggiorno,
con lo stesso livello di sicurezza e senza aggravi di spese
notarili. Appositi decreti attuativi detteranno le regole
tecniche di redazione del rogito e della sua archiviazione
elettronica.
Micaela Chiruzzi (Famiglia Cristiana N.29/2010) |