Cosenza,     29 luglio 2010

Comunicazione N° 66_2010 (rassegna stampa)

Web-site:  www.asspenscarical.altervista.org

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I DEBITI SI PAGANO IN CONTANTI…

Secondo l’art. 1277 del Codice civile, i debiti si pagano in moneta contante, a meno che le parti non si siano accordate diversamente. In base a tale norma, quindi, il creditore potrebbe rifiutare di essere pagato con altri mezzi, ad esempio con assegno. Esistono, però, disposizioni più recenti che vietano l’uso del contante al di sopra di certi importi e impongono forme tracciabili di pagamento come il bonifico o l’assegno circolare. Quindi, se il credito ha importo pari o superiore a 12.500 euro è la legge stessa a escludere il pagamento in contanti. Ora, però, la Corte di Cassazione, a sezioni unite (sentenza 13658/2010), ha chiarito che l’art. 1277 non può essere invocato per rifiutare forme di pagamento diverse dal contante, ma comunque generalmente accettate, se il rifiuto è contrario a correttezza e buonafede. Nel caso concreto il creditore aveva iniziato una procedura esecutiva malgrado il debitore avesse inviato, per posta, un assegno bancario. La suprema Corte ha ritenuto scorretto il comportamento del creditore anche sulla base dell’art. 2 della Costituzione il quale <<impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale, comunque volto alla salvaguardia dell’utilità altrui…>>.
Claudia Balzarini (Famiglia Cristiana N.28/2010)


IL ROGITO DELLA CASA VIAGGIA SUL WEB

E’ tempo ormai per il tradizionale atto notarile cartaceo di andare in soffitta, per far posto a quello che viaggia per via telematica. Con la imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che detta nuove disposizioni sugli atti pubblici informatici, sono previste procedure più snelle, riduzioni di tempi e costi per coloro che scelgono di stipulare il rogito on-line per l’acquisto della casa o per contrarre un mutuo. Sarà cura del notaio elaborare il contratto con gli strumenti informatici, esporre alle parti il contenuto e apporre il sigillo alla conclusione della stipula, garantendo sempre l’osservanza delle norme già in essere per il cartaceo. I cittadini dovranno solo corredarsi della propria firma elettronica per sottoscrivere l’atto in formato digitale. Una volta compiuto il rogito, il notaio dovrà assolvere ai consueti fondamentali adempimenti burocratici e fiscali. Per di più, sarà presto possibile effettuare anche l’acquisto di un immobile ubicato in un’altra città, restando comodamente nella propria residenza, evitando così notevoli spese di viaggio e soggiorno, con lo stesso livello di sicurezza e senza aggravi di spese notarili. Appositi decreti attuativi detteranno le regole tecniche di redazione del rogito e della sua archiviazione elettronica.
Micaela Chiruzzi (Famiglia Cristiana N.29/2010)

 

 

 

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