Come al solito ringraziamo Santino De Marco, Presidente
dell'Associazione Pensionati ex Carical - Cosenza che ci ha
inviato l'articolo. |
La Corte di Cassazione,
a sezioni unite, con le sentenze numero 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18
dicembre 2009 ha confermato che gli studi di settore sono presunzioni
semplici e che è nulla la pretesa senza avere ascoltato prima le
giustificazioni del contribuente.
STUDI DI SETTORE - Secondo le sentenze non si può arrivare
all’accertamento da studi del settore, a pena di nullità, senza aver sentito
il contribuente in un contraddittorio, dove l’interessato possa spiegare le
proprie ragioni e i motivi per cui le medie espresse da “Gerico” non lo
rappresentano e perché non si è adeguato a quanto chiesto dall’applicativo.
Resta inoltre intatta la possibilità per il contribuente, anche dopo il
contraddittorio, di contestare davanti al giudice tributario l’eventuale
accertamento. Come conseguenza del valore presuntivo degli studi, l’onere
della prova va ripartito tra contribuente e Fisco.
RISCOSSIONE - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25790 del 10
dicembre 2009, interviene in tema di riscossione con riferimento alle
sanzioni amministrative. In particolare, per le sanzioni previste per le
violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, il
diritto alla riscossione si prescrive entro il termine di dieci anni.
Il sistema sanzionatorio, si legge nelle osservazioni della Corte di
Cassazione, prevede un arco temporale di cinque anni per la prescrizione del
diritto alla riscossione della sanzione irrogata ed è valido solo se non vi
è stato contenzioso.
IVA - L’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli da
utilizzare per inizio, variazione dati e cessazione attività con decorrenza
1° gennaio 2010. I modelli, AA7/10 per le società e AA9/10 per le persone
fisiche, non si discostano molto dai precedenti. Le modifiche hanno, in
particolare, interessato le istruzioni che tengono conto dei ritocchi
legislativi per i soggetti non residenti che operano in Italia anche tramite
una stabile organizzazione.
Al via anche i nuovi moduli per la comunicazione annuale Iva da inviare
entro il 1° marzo 2010.
E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del modello che
recepisce le novità legislative dello scorso anno. Nelle istruzioni sono
indicate le modalità di presentazione e di compilazione da parte dei non
residenti che hanno operato in Italia attraverso una stabile organizzazione,
un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.
ACQUISTO PRIMA CASA - Il contribuente che è già proprietario di
un’unità immobiliare, ubicata nello stesso comune di quello per cui si
richiedono i benefici dell’acquisto, ha diritto al godimento
dell’agevolazione prima casa, qualora il suddetto immobile non presenti
caratteristiche di idoneità tali da sopperire ai bisogni abitativi del
contribuente.
Così, con ordinanza n.100 dell’8 gennaio, si è pronunciata la sezione
tributaria della Cassazione. Il caso prende spunto dalla pronuncia di primo
grado relativa al possesso di un’unità immobiliare del contribuente
ricorrente che lamentava l’inidoneità dell’abitazione, di appena
ventiquattro metri quadrati, a godere dei presupposti previsti dal beneficio
Fonte: Il
Quotidiano,
Domenica 17/01/2010
Consulenza Fiscale a cura di
Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista