Come al solito ringraziamo Santino De Marco, Presidente dell'Associazione Pensionati ex Carical - Cosenza che ci ha inviato l'articolo.
Piazza Scala - gennaio 2010

 

Cosenza, 19 gennaio 2010    
Comunicazione n. 14/2010
                                                   
Web site:
www.asspenscarical.altervista.org
 

 

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con le sentenze numero 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009 ha confermato che gli studi di settore sono presunzioni semplici e che è nulla la pretesa senza avere ascoltato prima le giustificazioni del contribuente.

STUDI DI SETTORE - Secondo le sentenze non si può arrivare all’accertamento da studi del settore, a pena di nullità, senza aver sentito il contribuente in un contraddittorio, dove l’interessato possa spiegare le proprie ragioni e i motivi per cui le medie espresse da “Gerico” non lo rappresentano e perché non si è adeguato a quanto chiesto dall’applicativo. Resta inoltre intatta la possibilità per il contribuente, anche dopo il contraddittorio, di contestare davanti al giudice tributario l’eventuale accertamento. Come conseguenza del valore presuntivo degli studi, l’onere della prova va ripartito tra contribuente e Fisco.

RISCOSSIONE - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25790 del 10 dicembre 2009, interviene in tema di riscossione con riferimento alle sanzioni amministrative. In particolare, per le sanzioni previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione si prescrive entro il termine di dieci anni.
Il sistema sanzionatorio, si legge nelle osservazioni della Corte di Cassazione, prevede un arco temporale di cinque anni per la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione irrogata ed è valido solo se non vi è stato contenzioso.

IVA - L’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli da utilizzare per inizio, variazione dati e cessazione attività con decorrenza 1° gennaio 2010. I modelli, AA7/10 per le società e AA9/10 per le persone fisiche, non si discostano molto dai precedenti. Le modifiche hanno, in particolare, interessato le istruzioni che tengono conto dei ritocchi legislativi per i soggetti non residenti che operano in Italia anche tramite una stabile organizzazione.
Al via anche i nuovi moduli per la comunicazione annuale Iva da inviare entro il 1° marzo 2010.
E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del modello che recepisce le novità legislative dello scorso anno. Nelle istruzioni sono indicate le modalità di presentazione e di compilazione da parte dei non residenti che hanno operato in Italia attraverso una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.

ACQUISTO PRIMA CASA - Il contribuente che è già proprietario di un’unità immobiliare, ubicata nello stesso comune di quello per cui si richiedono i benefici dell’acquisto, ha diritto al godimento dell’agevolazione prima casa, qualora il suddetto immobile non presenti caratteristiche di idoneità tali da sopperire ai bisogni abitativi del contribuente.
Così, con ordinanza n.100 dell’8 gennaio, si è pronunciata la sezione tributaria della Cassazione. Il caso prende spunto dalla pronuncia di primo grado relativa al possesso di un’unità immobiliare del contribuente ricorrente che lamentava l’inidoneità dell’abitazione, di appena ventiquattro metri quadrati, a godere dei presupposti previsti dal beneficio

 

Fonte: Il Quotidiano,
Domenica 17/01/2010
Consulenza Fiscale a cura di
Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista

 

    

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