Cosenza, 14
giugno 2009 -
N° 31/2009
L’ACCONTO
ICI BATTE
CASSA
Anche
quest’anno è
stata
confermata
l’esenzione
dell’Ici
sull’abitazione
principale.
Già dallo
scorso anno
l’imposta
non è più
dovuta
sull’immobile
destinato
all’abitazione
principale
che, di
norma,
coincide con
la residenza
anagrafica
del
contribuente.
L’Ici invece
resta sui
fabbricati
di categoria
catastale
A/1
abitazioni
signorili,
A/8 ville e
A/9 castelli
anche se
utilizzati
come
abitazione
principale.
Questi
fabbricati
potranno
però contare
sull’aliquota
ridotta e
sulla
detrazione
minima di
103,29 euro,
eventualmente
aumentata
dall’ente
municipale.
L’Ici
“sopravvive”
anche sui
restanti
immobili. E’
il caso, ad
esempio, del
negozio
concesso in
locazione o
sfitto da
mesi, della
seconda
casa, della
quota
dell’appartamento
ereditato.
Oltre al
proprietario
è soggetto
al pagamento
anche chi
risulta
titolare di
un diritto
reale
(usufrutto,
uso,
abitazione,
enfiteusi,
superficie)
sugli stessi
immobili.
ICI
VARIABILE
-
Gli sconti
variano a
seconda del
comune dove
è ubicato
l’immobile.
Alcuni enti
municipali
potrebbero
infatti
riconoscere
il beneficio
anche ai
fabbricati
“assimilati”
all’abitazione
principale
cioè quelli
concessi
gratuitamente
in uso ad un
parente,
mentre altri
comuni
potrebbero
non adottare
lo stesso
criterio ed
esigere il
versamento
dell’Ici.
Identico
discorso
anche per le
pertinenze
dell’abitazione
principale
(garage,
cantine e
soffitte)
sono esenti
dal
versamento
dell’Ici ma
nei limiti
stabiliti
dal
regolamento
o delibera
comunale.
La
limitazione
può
riguardare
sia il
numero delle
pertinenze
agevolate,
di norma una
per tipo,
sia la loro
ubicazione
poiché per
alcuni
comuni le
pertinenze
devono
trovarsi
nello stesso
stabile o
nelle sue
vicinanze.
D’obbligo,
quindi,
contattare
l’ente
municipale
prima di
decidere se
pagare o
meno
l’imposta.
IL
VERSAMENTO
-
Il 16 giugno
è la data
ultima per
versare la
prima rata
dell’imposta
comunale
sugli
immobili.
L’appuntamento
non riserva
novità di
rilievo ed
il
meccanismo è
molto
semplice.
Per evitare
la
difficoltà
di
rincorrere
le delibere
dei comuni e
conoscere se
è variata
l’aliquota è
possibile
pagare
l’acconto
pari al 50%
di quanto
complessivamente
versato nel
2008. Le
aliquote e
le
detrazioni
previste per
il 2009
verranno
infatti
adottate
successivamente,
con
eventuale
conguaglio,
attraverso
il saldo da
effettuare
tra il primo
ed il 16
dicembre
2009.
Pertanto, se
la
situazione
dell’immobile
è la stessa
dell’anno
scorso, si
sommano i
due
bollettini
pagati in
occasione
dell’acconto
e del saldo
2008 e si
divide per
due. E’
necessario
qualche
calcolo in
più se,
invece, si è
acquistato o
venduto un
immobile nel
2009.
Rammentiamo
infatti che
a differenza
di quanto
previsto per
l’Irpef,
dove il
reddito
imponibile
per l’anno
in corso
verrà
inserito
nella
dichiarazione
dell’anno
successivo,
ai fini Ici
il periodo
preso in
considerazione
per il
calcolo
dell’imposta
da pagare è
invece
l’anno
corrente.
Di
conseguenza,
anche il
contribuente
che, ad
esempio, ha
acquistato
nel mese di
maggio di
quest’anno
un immobile
deve pagare
l’Ici a
giugno, pur
denunciando
il reddito
nel modello
730 o Unico
2010.
Tuttavia è
possibile
versare
l’Ici in
unica
soluzione,
entro il 16
giugno,
calcolando
l’imposta
attraverso
le nuove
aliquote
2009. I
contribuenti
residenti
all’estero
possono
corrispondere
l’Ici anche
in unica
soluzione
entro il 16
dicembre più
interessi
del 3% sulla
quota
prevista per
giugno.
il
Quotidiano -
Domenica 14
giugno 2009
- Consulenza
Fiscale a
cura di
Pasqualino
Pontesi
Dott.Commercialista
LE CINTURE
DI SICUREZZA
– LA STORIA
Le cinture
di sicurezza
hanno 106
anni: sono
state
infatti
brevettate
nel 1903 dal
francese
Gustave
Desirè
Liebau, che
in realtà le
aveva
chiamate
“bretelle di
sicurezza”.
Erano appena
trascorsi 17
anni da
quando, nel
1886, il
tedesco Carl
Benz
realizzò il
primo
veicolo con
motore a
scoppio, ma
sebbene
l’intuizione
dell’inventore
transalpino
fosse
destinata ad
un successo
globale, i
tempi non
erano ancora
maturi. In
effetti il
nostro
Gustave le
aveva
pensate per
non far
cadere
lateralmente
conducente e
passeggero e
inoltre i
materiali di
cui allora
si disponeva
limitarono
alla gamma
del cuoio la
fantasia del
francese.
Così l’idea
cadde nel
dimenticatoio
e vi restò
fino al
1957, quando
la Volvo, su
richiesta
dei clienti,
fornì alcune
auto di
cinture di
sicurezza,
rendendole
poi di serie
a partire
dal 1960.
Il primo
stato a
renderle
obbligatorie
per legge è
stata
l’Australia,
nel 1971,
seguita
dalla
Francia nel
1973. Poi è
stata la
volta del
Massachusetts,
negli USA,
nel 1975 e
poi tutti
gli stati
occidentali,
Italia
compresa,
che, nel
1992, si è
adeguata
varando
l’attuale
codice della
strada.
ORA CHE SONO
OBBLIGATORIE,
COME
OBBLIGATORIO
È L’USO
DELLE
STESSE,
VOGLIAMO
RINGRAZIARLE
PER LE TANTE
VITE
SALVATE,
SCUSARCI CON
LORO PER LA
SCARSA
ATTENZIONE
PRESTATA E
COMPLIMENTARCI
PERCHÉ SONO
ULTRACENTENARIE:
106 “PORTATI
BENE”, ANCHE
SE VORREMMO
CHE FOSSERO
“PORTATE
BENE” !
il Centauro,
Organo
Ufficiale
ASAPS,
Giugno 2009,
n. 131,
pag.13
(Rivista
alla quale
siamo
abbonati)
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