Cosenza, 14 giugno 2009  -  N° 31/2009

L’ACCONTO ICI BATTE CASSA

Anche quest’anno è stata confermata l’esenzione dell’Ici sull’abitazione principale.  Già dallo scorso anno l’imposta non è più dovuta sull’immobile destinato all’abitazione principale che, di norma, coincide con la residenza anagrafica del contribuente.  L’Ici invece resta sui fabbricati di categoria catastale A/1 abitazioni signorili, A/8 ville e A/9 castelli anche se utilizzati come abitazione principale.  Questi fabbricati potranno però contare sull’aliquota ridotta e sulla detrazione minima di 103,29 euro, eventualmente aumentata dall’ente municipale.  L’Ici “sopravvive” anche sui restanti immobili. E’ il caso, ad esempio, del negozio concesso in locazione o sfitto da mesi, della seconda casa, della quota dell’appartamento ereditato.  Oltre al proprietario è soggetto al pagamento anche chi risulta titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi immobili.

ICI  VARIABILE  -  Gli sconti variano a seconda del comune dove è ubicato l’immobile.  Alcuni enti municipali potrebbero infatti riconoscere il beneficio anche ai fabbricati “assimilati” all’abitazione principale cioè quelli concessi gratuitamente in uso ad un parente, mentre altri comuni potrebbero non adottare lo stesso criterio ed esigere il versamento dell’Ici.  Identico discorso anche per le pertinenze dell’abitazione principale (garage, cantine e soffitte) sono esenti dal versamento dell’Ici ma nei limiti stabiliti dal regolamento o delibera comunale.  La limitazione può riguardare sia il numero delle pertinenze agevolate, di norma una per tipo, sia la loro ubicazione poiché per alcuni comuni le pertinenze devono trovarsi nello stesso stabile o nelle sue vicinanze.  D’obbligo, quindi, contattare l’ente municipale prima di decidere se pagare o meno l’imposta.

IL VERSAMENTO  -  Il 16 giugno è la data ultima per versare la prima rata dell’imposta comunale sugli immobili.  L’appuntamento non riserva novità di rilievo ed il meccanismo è molto semplice.  Per evitare la difficoltà di rincorrere le delibere dei comuni e conoscere se è variata l’aliquota è possibile pagare l’acconto pari al 50% di quanto complessivamente versato nel 2008.  Le aliquote e le detrazioni previste per il 2009 verranno infatti adottate successivamente, con eventuale conguaglio, attraverso il saldo da effettuare tra il primo ed il 16 dicembre 2009.  Pertanto, se la situazione dell’immobile è la stessa dell’anno scorso, si sommano i due bollettini pagati in occasione dell’acconto e del saldo 2008 e si divide per due.  E’ necessario qualche calcolo in più se, invece, si è acquistato o venduto un immobile nel 2009.  Rammentiamo infatti che a differenza di quanto previsto per l’Irpef, dove il reddito imponibile per l’anno in corso verrà inserito nella dichiarazione dell’anno successivo, ai fini Ici il periodo preso in considerazione per il calcolo dell’imposta da pagare è invece l’anno corrente.  Di conseguenza, anche il contribuente che, ad esempio, ha acquistato nel mese di maggio di quest’anno un immobile deve pagare l’Ici a giugno, pur denunciando il reddito nel modello 730 o Unico 2010.  Tuttavia è possibile versare l’Ici in unica soluzione, entro il 16 giugno, calcolando l’imposta attraverso le nuove aliquote 2009.  I contribuenti residenti all’estero possono corrispondere l’Ici anche in unica soluzione entro il 16 dicembre più interessi del 3% sulla quota prevista per giugno.

   il Quotidiano - Domenica 14 giugno 2009 - Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi Dott.Commercialista  

 

LE CINTURE DI SICUREZZA – LA STORIA

Le cinture di sicurezza hanno 106 anni: sono state infatti brevettate nel 1903 dal francese Gustave Desirè Liebau, che in realtà le aveva chiamate “bretelle di sicurezza”. Erano appena trascorsi 17 anni da quando, nel 1886, il tedesco Carl Benz realizzò il primo veicolo con motore a scoppio, ma sebbene l’intuizione dell’inventore transalpino fosse destinata ad un successo globale, i tempi non erano ancora maturi.  In effetti il nostro Gustave le aveva pensate per non far cadere lateralmente conducente e passeggero e inoltre i materiali di cui allora si disponeva limitarono alla gamma del cuoio la fantasia del francese.  Così l’idea cadde nel dimenticatoio e vi restò fino al 1957, quando la Volvo, su richiesta dei clienti, fornì alcune auto di cinture di sicurezza, rendendole poi di serie a partire dal 1960.  Il primo stato a renderle obbligatorie per legge è stata l’Australia, nel 1971, seguita dalla Francia nel 1973.  Poi è stata la volta del Massachusetts, negli USA, nel 1975 e poi tutti gli stati occidentali, Italia compresa, che, nel 1992, si è adeguata varando l’attuale codice della strada. ORA CHE SONO OBBLIGATORIE, COME OBBLIGATORIO È L’USO DELLE STESSE, VOGLIAMO RINGRAZIARLE PER LE TANTE VITE SALVATE, SCUSARCI CON LORO PER LA SCARSA ATTENZIONE PRESTATA E COMPLIMENTARCI PERCHÉ SONO ULTRACENTENARIE: 106 “PORTATI BENE”, ANCHE SE VORREMMO CHE FOSSERO “PORTATE BENE” ! 

il Centauro, Organo Ufficiale ASAPS, Giugno 2009, n. 131, pag.13 (Rivista alla quale siamo abbonati)