Come al solito ringraziamo Santino De Marco, Presidente dell'Associazione Pensionati ex Carical - Cosenza che ci ha inviato l'articolo.
Piazza Scala - marzo 2010

 

Associazione Pensionati ex Carical - Cosenza
Web site:
www.asspenscarical.altervista.org                                                                                                              

Cosenza,  07 marzo 2010 
A cura di Pasqualino Pontesi, Dottore Commercialista
Fonte IL QUOTIDIANO, domenica 07 marzo 2010


                                                                                          

Farmacia: nuovo look allo scontrino
 

COME noto le persone fisi che possono detrarre il 19% delle spese sanitarie, al netto della franchigia di 129,11 euro, dall'Irpef lorda e in alcuni casi possono anche portarle in deduzione dal reddito complessivo prima di calcolare l'imposta. In entrambe le circostanze, se la spesa sanitaria è relativa all'acquisto di medicinali, questa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'identificazione del codice fiscale del destinatario. Tuttavia ulteriori chiarimenti, in ordine allo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie, vengono forniti dall'Amministrazione finanziaria. In base alle nuove disposizioni, per detrarre l'Irpef o dedurre dal reddito il ticket sanitario, non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base. Non solo, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che è anche possibile fruire dei benefici Irpef a condizione che venga indicata la natura del prodotto attraverso abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci. Sono ammessi pertanto gli scontrini che riportano le indicazioni "Otc" acronimo di "over the counter", ovvero medicinale da banco e "Sop" cioè senza obbligo di prescrizione. Nella circolare si legge inoltre che la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono anche dalla dicitura farmaco o medicinale attraverso sigle, rispettivamente "f.co" e "med.", e dalla indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), posto sulla confezione e rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Anche la dicitura omeopatico può sostituire quella di farmaco o medicinale considerato che le recenti disposizioni di legge hanno riconosciuto la natura di medicinale. L'Amministrazione finanziaria ha infine chiarito che se il documento di spesa non indica la natura e la qualità del farmaco, nei modi sopra riportati, non è possibile integrare le informazioni indicate nello stesso con altra documentazione quale, ad esempio, copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia del foglietto illustrativo del medicinale.
La curiosità
Anche la parrucca rientra nell'ampio ventaglio di sconti, detrazione al 19% o deduzione dall'Irpef, che il Fisco offre ai contribuenti in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate che sancisce che la parrucca rientra nel novero degli sconti fiscali se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana,. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e quindi considerata a pieno titolo ad essere utilizzata per attenuare malattie o lesioni. Nonostante la parrucca non sia ricompresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 16 febbraio scorso ne prevede il beneficio fiscale del costo sostenuto per l'acquisto poiché è volta a sopperire ad un danno estetico causato da una malattia. Il caso concreto, preso in esame dall'Amministrazione finanziaria, riguarda una paziente che ha fatto ricorso alla parrucca per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli in seguito a trattamenti chemioterapici.
 

    

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