Come al solito ringraziamo Santino De Marco, Presidente
dell'Associazione Pensionati ex Carical - Cosenza che ci ha
inviato l'articolo. |
Associazione Pensionati ex Carical - Cosenza
Web site:
www.asspenscarical.altervista.org
Cosenza, 07 marzo 2010
A cura di Pasqualino Pontesi, Dottore Commercialista
Fonte IL QUOTIDIANO, domenica 07 marzo 2010
Farmacia: nuovo look allo
scontrino
COME noto le persone fisi
che possono detrarre il 19% delle spese
sanitarie, al netto della franchigia di
129,11 euro, dall'Irpef lorda e in
alcuni casi possono anche portarle in
deduzione dal reddito complessivo prima
di calcolare l'imposta. In entrambe le
circostanze, se la spesa sanitaria è
relativa all'acquisto di medicinali,
questa deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della
natura, qualità e quantità dei beni e
l'identificazione del codice
fiscale del destinatario. Tuttavia
ulteriori chiarimenti, in ordine allo
scontrino fiscale rilasciato dalle
farmacie, vengono forniti
dall'Amministrazione finanziaria. In
base alle nuove disposizioni, per
detrarre l'Irpef o dedurre dal reddito
il ticket sanitario, non è più
necessario conservare la fotocopia della
ricetta rilasciata dal medico di base.
Non solo, l'Agenzia delle Entrate ha
specificato che è anche possibile fruire
dei benefici Irpef a condizione che
venga indicata la natura del prodotto
attraverso abbreviazioni o terminologie
chiaramente riferibili a farmaci. Sono
ammessi pertanto gli scontrini che
riportano le indicazioni "Otc" acronimo
di "over the counter", ovvero medicinale
da banco e "Sop" cioè senza obbligo di
prescrizione. Nella circolare si legge
inoltre che la natura e la qualità del
prodotto acquistato si evincono anche
dalla dicitura farmaco o medicinale
attraverso sigle, rispettivamente "f.co"
e "med.", e dalla indicazione del numero
di autorizzazione all'immissione in
commercio (AIC), posto sulla confezione
e rilevato mediante lettura ottica del
codice a barre, di ciascun farmaco,
riportate nei documenti di spesa
rilasciati dalle farmacie. Anche la
dicitura omeopatico può sostituire
quella di farmaco o medicinale
considerato che le recenti disposizioni
di legge hanno riconosciuto la natura di
medicinale. L'Amministrazione
finanziaria ha infine chiarito che se il
documento di spesa non indica la natura
e la qualità del farmaco, nei modi sopra
riportati, non è possibile integrare le
informazioni indicate nello stesso con
altra documentazione quale, ad esempio,
copia della ricetta recante il timbro
della farmacia o copia del foglietto
illustrativo del medicinale.
La curiosità
Anche la parrucca rientra nell'ampio
ventaglio di sconti, detrazione al 19% o
deduzione dall'Irpef, che il Fisco offre
ai contribuenti in occasione della
presentazione della dichiarazione dei
redditi. A chiarirlo è l'Agenzia delle
Entrate che sancisce che la parrucca
rientra nel novero degli sconti fiscali
se serve a rimediare al danno estetico
provocato da una patologia e ad
alleviare una condizione di grave
disagio psicologico nelle relazioni
della vita quotidiana,. In questa
ipotesi, infatti, la parrucca svolge una
funzione sanitaria a tutti gli effetti e
quindi considerata a pieno titolo ad
essere utilizzata per attenuare malattie
o lesioni. Nonostante la parrucca non
sia ricompresa nel nomenclatore
tariffario delle protesi, la risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 16
febbraio scorso ne prevede il beneficio
fiscale del costo sostenuto per
l'acquisto poiché è volta a sopperire ad
un danno estetico causato da una
malattia. Il caso concreto, preso in
esame dall'Amministrazione finanziaria,
riguarda una paziente che ha fatto
ricorso alla parrucca per superare le
difficoltà psicologiche legate alla
caduta dei capelli in seguito a
trattamenti chemioterapici.