ASSOCIAZIONE PENSIONATI EX
CARICAL
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Cosenza, 28 dicembre 2009
N° 73/2009
Cancellare l’ipoteca sul mutuo …
CANCELLAZIONE DI IPOTECHE RIENTRANTI NEL
PERIMETRO PREVISTO DAL D.L. N. 7/2007,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. N.
40/2007 (C.D. “BERSANI BIS”)
[procedura
semplificata di cancellazione automatica
delle ipoteche volontarie concesse per mutui
estinti a partire dalla data del 3 aprile
2007 o estinti precedentemente a tale data,
in quest’ultimo caso solo in presenza di
esplicita richiesta di cancellazione da
parte del Cliente]:
E' compito del Supporto Amministrativo
Crediti di Bari la comunicazione telematica
di estinzione dell’obbligazione al
Conservatore dei Registri Immobiliari presso
l'Agenzia del Territorio. Tale flusso di
informazioni deve essere inviato entro 30
giorni dalla data di estinzione
dell'obbligazione, ovvero entro trenta
giorni dalla data di pervenimento della
richiesta per i mutui estinti prima del 3
aprile 2007.
E' espressamente sancito che per tale
comunicazione non può essere chiesto alcun
onere in capo al debitore.
La Banca può opporsi all'estinzione
dell'ipoteca, comunicando al debitore ed al
Conservatore, entro i medesimi 30 giorni
previsti per la comunicazione, la permanenza
dell'ipoteca a causa di un “giustificato
motivo ostativo”.
Decorsi i 30 giorni di cui sopra, in
presenza della comunicazione di estinzione
dell’obbligazione ed in mancanza della
comunicazione di permanenza dell'ipoteca per
giustificato motivo ostativo, la
cancellazione è effettuata d'ufficio dal
Conservatore entro il giorno successivo,
senza alcuna necessità di autentica
notarile.
CANCELLAZIONE DI IPOTECHE NON RIENTRANTI
NELL'OPERATIVITÀ PREVISTA DAL CITATO D.L. N.
7/2007 (C.D. “BERSANI BIS”)
[mutui con ipoteche legali o
giudiziali; ipoteche concesse per aperture
di credito ipotecarie; mutui con ipoteche
volontarie per le quali il Cliente decida di
non avvalersi della procedura di
cancellazione automatica]:
Il Cliente sceglie di sua iniziativa
il Notaio a cui affidare l'incarico per la
stipula dell'atto di cancellazione e
provvede a segnalarne per iscritto il
nominativo alla Filiale. La Filiale invia al
Supporto Amministrativo Crediti di Bari la
richiesta di atto di assenso alla
cancellazione dell’ipoteca avendo cura di:
•
accertare che il mutuo sia stato
regolarmente estinto e che l’estinzione non
sia ascrivibile a passaggio della posizione
a sofferenza;
•
specificare i dati del cliente (NDG, ovvero
nome, cognome e data di nascita) ed il
rapporto di mutuo;
•
precisare le generalità del Notaio rogante
(nome, cognome e indirizzo);
•
allegare alla richiesta la documentazione
notarile necessaria per la predisposizione
dell’atto di assenso e precisamente: copia
della nota di iscrizione ipotecaria e copia
dell’atto di mutuo.
Nel caso in cui tale documentazione non
fosse presente nel fascicolo della Filiale,
sarà cura della medesima chiederne copia al
Cliente. Se anche in tale caso non fosse
possibile rinvenire la documentazione, sarà
cura della Filiale indicare la struttura
alla quale è stata a suo tempo inviata. In
caso di impossibilità del reperimento dei
dati necessari il Supporto Amministrativo
Crediti dovrà commissionare a Società
esterne la relativa acquisizione tramite
visure ipotecarie, con costi per la Banca e
dilatazione dei tempi di predisposizione
dell’atto di assenso. Alla ricezione della
documentazione citata, il Supporto
Amministrativo Crediti provvede entro 10
giorni lavorativi a redigere l’atto di
assenso ed indirizzarlo in duplice copia
alla Filiale radicataria del rapporto.
Sarà cura di quest’ultima inviarne un
esemplare al Notaio rogante.
All’atto di assenso sarà allegata
un’accompagnatoria indirizzata per
conoscenza al mutuatario.
La Filiale attende che il Notaio incaricato
prenda accordi per stabilire la data ed il
luogo in cui verrà sottoscritto il citato
atto di assenso, predisposto, sulla base
dello schema inviato dal Supporto
Amministrativo Crediti, a spese del Cliente;
ad avvenuta sottoscrizione sarà compito del
Notaio, non appena espletate tutte le
relative formalità, inviare solo al Cliente
la copia autentica dell'atto di assenso alla
cancellazione e relativo annotamento.
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NOTA -
Le eventuali richieste di
cancellazione, per i mutui estinti ante
03/04/2007 rientranti nel perimetro previsto
dal D.L. n. 7/2007, convertito, con
modificazioni, nella L. n. 40/2007 (c.d.
“Bersani bis”), possono essere presentate
nella filiale di accensione del rapporto
[modalità preferita], in qualsiasi filiale
di Banca Carime, oppure inviate a:
BANCA CARIME
SpA
Supporto
Amministrativo Crediti
Corso Italia
n° 9
70123
BARI
Tel. NN°: 080
5782859 – 080 5782838 – 080 5782071
complete di
tutte le generalità dell'intestatario del
mutuo, il numero del mutuo rilevato
sull'avviso di pagamento ed allegando una
copia della ricevuta del pagamento
effettuato. |