ASSOCIAZIONE  PENSIONATI  EX CARICAL
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Cosenza, 28 dicembre 2009
N° 73/2009

Cancellare l’ipoteca sul mutuo …

CANCELLAZIONE DI IPOTECHE RIENTRANTI NEL PERIMETRO PREVISTO DAL D.L. N. 7/2007, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. N. 40/2007 (C.D. “BERSANI BIS”)

[procedura semplificata di cancellazione automatica delle ipoteche volontarie concesse per mutui estinti a partire dalla data del 3 aprile 2007 o estinti precedentemente a tale data, in quest’ultimo caso solo in presenza di esplicita richiesta di cancellazione da parte del Cliente]:

 

E' compito del Supporto Amministrativo Crediti di Bari la comunicazione telematica di estinzione dell’obbligazione al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio. Tale flusso di informazioni deve essere inviato entro 30 giorni dalla data di estinzione dell'obbligazione, ovvero entro trenta giorni dalla data di pervenimento della richiesta per i mutui estinti prima del 3 aprile 2007.

E' espressamente sancito che per tale comunicazione non può essere chiesto alcun onere in capo al debitore.

La Banca può opporsi all'estinzione dell'ipoteca, comunicando al debitore ed al Conservatore, entro i medesimi 30 giorni previsti per la comunicazione, la permanenza dell'ipoteca a causa di un “giustificato motivo ostativo”.

Decorsi i 30 giorni di cui sopra, in presenza della comunicazione di estinzione dell’obbligazione ed in mancanza della comunicazione di permanenza dell'ipoteca per giustificato motivo ostativo, la cancellazione è effettuata d'ufficio dal Conservatore entro il giorno successivo, senza alcuna necessità di autentica notarile.

 

CANCELLAZIONE DI IPOTECHE NON RIENTRANTI NELL'OPERATIVITÀ PREVISTA DAL CITATO D.L. N. 7/2007 (C.D. “BERSANI BIS”)

[mutui con ipoteche legali o giudiziali; ipoteche concesse per aperture di credito ipotecarie; mutui con ipoteche volontarie per le quali il Cliente decida di non avvalersi della procedura di cancellazione automatica]:

 

Il Cliente sceglie di sua iniziativa il Notaio a cui affidare l'incarico per la stipula dell'atto di cancellazione e provvede a segnalarne per iscritto il nominativo alla Filiale. La Filiale invia al Supporto Amministrativo Crediti di Bari la richiesta di atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca avendo cura di:

accertare che il mutuo sia stato regolarmente estinto e che l’estinzione non sia ascrivibile a passaggio della posizione a sofferenza;

specificare i dati del cliente (NDG, ovvero nome, cognome e data di nascita) ed il rapporto di mutuo;

precisare le generalità del Notaio rogante (nome, cognome e indirizzo);

allegare alla richiesta la documentazione notarile necessaria per la predisposizione dell’atto di assenso e precisamente: copia della nota di iscrizione ipotecaria e copia dell’atto di mutuo.

 

Nel caso in cui tale documentazione non fosse presente nel fascicolo della Filiale, sarà cura della medesima chiederne copia al Cliente. Se anche in tale caso non fosse possibile rinvenire la documentazione, sarà cura della Filiale indicare la struttura alla quale è stata a suo tempo inviata. In caso di impossibilità del reperimento dei dati necessari il Supporto Amministrativo Crediti dovrà commissionare a Società esterne la relativa acquisizione tramite visure ipotecarie, con costi per la Banca e dilatazione dei tempi di predisposizione dell’atto di assenso. Alla ricezione della documentazione citata, il Supporto Amministrativo Crediti provvede entro 10 giorni lavorativi a redigere l’atto di assenso ed indirizzarlo in duplice copia alla Filiale radicataria del rapporto.

Sarà cura di quest’ultima inviarne un esemplare al Notaio rogante.

 

 

All’atto di assenso sarà allegata un’accompagnatoria indirizzata per conoscenza al mutuatario.

La Filiale attende che il Notaio incaricato prenda accordi per stabilire la data ed il luogo in cui verrà sottoscritto il citato atto di assenso, predisposto, sulla base dello schema inviato dal Supporto Amministrativo Crediti, a spese del Cliente; ad avvenuta sottoscrizione sarà compito del Notaio, non appena espletate tutte le relative formalità, inviare solo al Cliente la copia autentica dell'atto di assenso alla cancellazione e relativo annotamento.

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NOTA  -  Le eventuali richieste di cancellazione, per i mutui estinti ante 03/04/2007 rientranti nel perimetro previsto dal D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, nella L. n. 40/2007 (c.d. “Bersani bis”), possono essere presentate nella filiale di accensione del rapporto [modalità preferita], in qualsiasi filiale di Banca Carime, oppure inviate a:

 

BANCA CARIME SpA

Supporto Amministrativo Crediti 

Corso Italia n° 9

70123       BARI

Tel. NN°: 080 5782859 – 080 5782838 – 080 5782071

 

complete di tutte le generalità dell'intestatario  del mutuo, il numero del mutuo rilevato sull'avviso di pagamento ed allegando una copia della ricevuta del pagamento effettuato.