Cosenza, 8 febbraio 2009
N° 12/2009
 

ULTIMISSIME DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

CALL CENTER
Finalmente si può dire basta con l’infastidire amici e parenti più o meno esperti di imposte.  Se avete dubbi su controverse questioni tributarie o siete in attesa di un rimborso è possibile contattare telefonicamente il Fisco.  Componendo il numero telefonico 848.800.444  è possibile quindi ottenere assistenza, informazione sui rimborsi e sulle cartelle di pagamento e altre comunicazioni  o prendere un appuntamento presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.  Confluiscono all’ 848.800.444 tutti i precedenti numeri telefonici dedicati ai diversi servizi degli uffici fiscali poiché esso è l’unico per contattare l’Agenzia delle Entrate.  Questo numero telefonico è anche utile per richiedere il duplicato del codice fiscale o rintracciare eventuali pagamenti di imposte di cui non si trova più traccia della delega bancaria.  Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e sabato dalle 9 alle 13.  Il costo della telefonata, da telefono fisso, è calcolato in base alla tariffa urbana a tempo.  E’ appena il caso di rammentare che si possono anche rivolgere quesiti tramite l’utilizzo della posta elettronica attraverso il servizio di web-mail presente nella voce “contatta l’Agenzia” sul sito
www.agenziaentrate.it o con un sms componendo il n/ro 320.4308444.
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO
L’istituto del ravvedimento operoso consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni di norme tributarie con il pagamento di sanzioni ridotte rispetto a quella ordinaria pari al 30%.  Tutto ciò è possibile se non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività amministrative di accertamento quali l’invio di questionari o la richiesta di documenti, di cui l’autore della irregolarità abbia avuto formale conoscenza. Per effetto delle novità introdotte dalle “misure anticrisi” le sanzioni per riconciliarsi con il Fisco sono diminuite.  Il decreto legge 185/2008 ha infatti ulteriormente ridotto le sanzioni dovute per il ravvedimento operoso previste dal decreto legislativo 472/1997.  In seguito a queste modifiche, chi non versa l’imposta nei termini, si potrà ravvedere entro trenta giorni dal momento in cui ha commesso la violazione beneficiando della sanzione non più ridotta ad un ottavo bensì a un dodicesimo del minimo.  In altri termini, non si applica la penalità del 3,75% (un ottavo del 30%) del tributo dovuto, ma del 2,5% che rappresenta un dodicesimo del 30%.  Chi non si ravvede entro tale termine potrà ancora regolarizzare l’omesso, parziale o tardivo versamento, se paga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione con una sanzione ridotta, dal decreto legge 185/2008, dal 6% al 3%.  Ad esempio, l’omesso versamento del saldo Irpef 2007 che andava eseguito a giugno 2008 potrà essere regolarizzato pagando la sanzione del 3% entro il 30 giugno 2009 per chi presenterà l’Unico 2009 in forma cartacea ed entro il 30 settembre 2009 per chi invece trasmetterà la dichiarazione dei redditi per via telematica.  Il versamento della sanzione del 2,5% o del 3%, deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo nonché a quello degli interessi legali pari al 3 per cento. 

 Fonte:  il Quotidiano, Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista
Domenica 8 febbraio 2009