La perequazione automatica delle pensioni nel 2009/2010.
Come al solito ringraziamo Santino De Marco, Presidente dell'Associazione Pensionati ex Carical - Cosenza che ci ha inviato l'articolo.
Piazza Scala - gennaio 2010

 

    

Cosenza, 16 gennaio 2010
Comunicazione N° 12 2010


Il decreto interministeriale emanato, com'è consuetudine annuale, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 44/86, pubblicato sulla G. U. n. 280 del 1° dicembre 2009, ha stabilito le seguenti variazioni percentuali degli aumenti perequativi:

■ il valore definitivo della perequazione spettante per il 2009 è risultato del 3,2%. Poiché nel corso dell'anno sono stati erogati aumenti in base all'aliquota provvisoria del 3,3%, si determina un conguaglio negativo dello 0,1% che verrà probabilmente recuperato nei primi mesi del 2010;

■ per il 2010 sarà corrisposto un aumento provvisorio dello 0,7%. A fine 2010 sarà pubblicato il dato definitivo.

Anche per quest'anno la perequazione viene applicata nella misura del 100% sulle quote di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo INPS e per il 75% sulla parte eccedente. E' opportuno ricordare che l'importo complessivo della perequazione verrà attribuito in modo proporzionale tra la pensione a carico dell'INPS e quella a carico del Fondo. Riteniamo utile fornire qualche delucidazione circa le modalità - stabilite dalla legge - con cui gli organi ministeriali determinano gli aumenti perequativi. Per facilità espositiva prendiamo a base l'anno 2010.

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati medio del 2008 viene confrontato con il corrispondente valore del 2009. Dal confronto deriva la variazione percentuale da applicare alle pensioni nel corso del 2010. Poiché al momento del calcolo - che va effettuato la prima volta entro il 20 novembre 2009 - non sono disponibili tutti gli indici mensili necessari a determinare l'effettiva media del 2009, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre viene replicato l'ultimo indice noto del mese di settembre. Di qui nasce la provvisorietà del calcolo che porta per quest'anno ad un acconto dello 0,7%. In realtà il dato definitivo del 2009 sarà noto a metà gennaio 2010; tuttavia, il valore definitivo della perequazione da applicare alle pensioni per l'anno 2010 avrà il crisma dell'ufficialità con l'emanazione del decreto interministeriale che deve avvenire, per legge, entro il 20 novembre dello stesso anno.

Il valore definitivo della perequazione per il 2009 modifica l'importo del trattamento minimo INPS portandolo ad €. 457,75; quello provvisorio del 2010 (0,7%) lo innalza ad €. 460,95 con decorrenza 2010. Ciò si rifletterà anche sulle pensioni di reversibilità ed indirette di cui beneficiano i coniugi superstiti titolari di redditi propri.

Si riassumono, pertanto, per il 2010, i nuovi limiti di reddito complessivo personale del coniuge, in presenza dei quali viene operata la decurtazione nella misura percentuale indicata in corrispondenza delle singole fasce:

- fino ad €. 17.977,05 (tre volte il minimo INPS annuo) non si procede ad alcuna decurtazione;

- da €. 17.977,05 ad €. 23.969,40 (quattro volte il minimo INPS) la quota del 60% viene decurtata del 25%
- da €. 23.969,40 ad €. 29.961,75 (cinque volte il minimo INPS) la quota del 60% viene decurtata del 40%;
- oltre €. 29.961,75, la quota del 60% viene decurtata del 50%.

Un'apposita clausola di salvaguardia evita che il coniuge titolare di un reddito proprio vicino al limite inferiore della fascia di pertinenza si venga a trovare nella condizione di raggiungere un reddito complessivo inferiore a quello che potrebbe percepire qualora il suo reddito fosse uguale alla limite superiore della fascia immediatamente precedente.

Alleghiamo una tavola che descrive l'evoluzione negli anni 2009 e 2010 del trattamento minimo INPS e di tre pensioni d'importo rispettivamente minore, uguale e maggiore di cinque volte detto trattamento.
SENATUS - anno 41 n. 6/2009

 

clicca sull'immagine sottostante per visualizzare la tavola

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