La perequazione automatica delle pensioni nel
2009/2010. |
Cosenza,
16 gennaio 2010
Comunicazione N° 12 2010
Il decreto interministeriale emanato, com'è consuetudine annuale, ai sensi
dell'art. 24, comma 5 della Legge 44/86, pubblicato sulla G. U. n. 280 del
1° dicembre 2009, ha stabilito le seguenti variazioni percentuali degli
aumenti perequativi:
■ il valore definitivo della perequazione spettante per il 2009 è risultato
del 3,2%. Poiché nel corso dell'anno sono stati erogati aumenti in base
all'aliquota provvisoria del 3,3%, si determina un conguaglio negativo dello
0,1% che verrà probabilmente recuperato nei primi mesi del 2010;
■ per il 2010 sarà corrisposto un aumento provvisorio dello 0,7%. A fine
2010 sarà pubblicato il dato definitivo.
Anche per quest'anno la perequazione viene applicata nella misura del 100%
sulle quote di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo INPS e per il
75% sulla parte eccedente. E' opportuno ricordare che l'importo complessivo
della perequazione verrà attribuito in modo proporzionale tra la pensione a
carico dell'INPS e quella a carico del Fondo. Riteniamo utile fornire
qualche delucidazione circa le modalità - stabilite dalla legge - con cui
gli organi ministeriali determinano gli aumenti perequativi. Per facilità
espositiva prendiamo a base l'anno 2010.
L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
medio del 2008 viene confrontato con il corrispondente valore del 2009. Dal
confronto deriva la variazione percentuale da applicare alle pensioni nel
corso del 2010. Poiché al momento del calcolo - che va effettuato la prima
volta entro il 20 novembre 2009 - non sono disponibili tutti gli indici
mensili necessari a determinare l'effettiva media del 2009, per i mesi di
ottobre, novembre e dicembre viene replicato l'ultimo indice noto del mese
di settembre. Di qui nasce la provvisorietà del calcolo che porta per
quest'anno ad un acconto dello 0,7%. In realtà il dato definitivo del 2009
sarà noto a metà gennaio 2010; tuttavia, il valore definitivo della
perequazione da applicare alle pensioni per l'anno 2010 avrà il crisma
dell'ufficialità con l'emanazione del decreto interministeriale che deve
avvenire, per legge, entro il 20 novembre dello stesso anno.
Il valore definitivo della perequazione per il 2009 modifica l'importo del
trattamento minimo INPS portandolo ad €. 457,75; quello provvisorio del 2010
(0,7%) lo innalza ad €. 460,95 con decorrenza 2010. Ciò si rifletterà anche
sulle pensioni di reversibilità ed indirette di cui beneficiano i coniugi
superstiti titolari di redditi propri.
Si riassumono, pertanto, per il 2010, i nuovi limiti di reddito complessivo
personale del coniuge, in presenza dei quali viene operata la decurtazione
nella misura percentuale indicata in corrispondenza delle singole fasce:
- fino ad €. 17.977,05 (tre volte il minimo INPS annuo) non si procede ad
alcuna decurtazione;
- da €. 17.977,05 ad €. 23.969,40 (quattro volte il minimo INPS) la quota
del 60% viene decurtata del 25%
- da €. 23.969,40 ad €. 29.961,75 (cinque volte il minimo INPS) la quota del
60% viene decurtata del 40%;
- oltre €. 29.961,75, la quota del 60% viene decurtata del 50%.
Un'apposita clausola di salvaguardia evita che il coniuge titolare di un
reddito proprio vicino al limite inferiore della fascia di pertinenza si
venga a trovare nella condizione di raggiungere un reddito complessivo
inferiore a quello che potrebbe percepire qualora il suo reddito fosse
uguale alla limite superiore della fascia immediatamente precedente.
Alleghiamo una tavola che descrive l'evoluzione negli anni 2009 e 2010 del
trattamento minimo INPS e di tre pensioni d'importo rispettivamente minore,
uguale e maggiore di cinque volte detto trattamento.
SENATUS - anno 41 n. 6/2009