Il c.d. "ravvedimento operoso" consente la
regolarizzazione con minime conseguenze per i contribuenti: leggete con attenzione l'analisi di
Pasqualino Pontesi. |
Cosenza, 10 gennaio 2010
Comunicazione N°5/2010
ICI: PROVA D’APPELLO PER I RITARDATARI
Conto alla
rovescia per i contribuenti che non hanno effettuato il versamento relativo
al saldo dell’Ici, scaduto il 16 dicembre scorso, o si accorgono di aver
pagato di meno. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le
violazioni con l’applicazione di sanzioni ridotte a condizione che le stesse
non siano state già contestate o non siano iniziati ispezioni, verifiche,
accessi o altre attività amministrative di accertamento. I contribuenti in
caso di omesso o insufficiente versamento rischiano l’irrogazione della
sanzione pari al 30% dell’importo non versato unitamente all’applicazione
degli interessi di mora. Tuttavia, vi è la possibilità di regolarizzare la
violazione pagando una piccola sanzione. Chi, pertanto, non ha versato
l’Ici nei termini e si ravvede entro trenta giorni dal momento in cui ha
commesso la violazione beneficia della sanzione ridotta del 2,5% pari ad un
dodicesimo del minimo. Dopo il 15 gennaio e fino al termine stabilito per
la presentazione della dichiarazione, 30 giugno 2010 o 30 settembre 2010 se
la dichiarazione dei redditi viene inviata per via telematica, la sanzione è
del 3%. Ma non finisce qui, infatti, oltre all’imposta non pagata e alle
sanzioni vanno corrisposti anche gli interessi legali. Nel 2009 erano pari
al 3%, dal primo gennaio di quest’anno si è invece passati all’1% pertanto,
i contribuenti che eseguono il ravvedimento, devono tener conto della nuova
percentuale. Il 31 dicembre 2009 rappresenta, quindi, uno spartiacque fra
la misura del 3% e l’1% da calcolare per i giorni successivi. Gli interessi
vanno conteggiati contando il numero dei giorni intercorsi tra il termine
non rispettato e, comunque dal termine entro il quale doveva essere
effettuato il versamento poi risultato omesso o insufficiente, fino al
giorno in cui viene eseguito lo stesso.
IL
VERSAMENTO
Il pagamento si effettua con le identiche modalità e utilizzando
lo stesso bollettino di conto corrente postale che si utilizza per il
versamento dell’imposta comunale sugli immobili. Nelle caselline dedicate
alle voci “abitazione principale”, “terreni agricoli”, “aree
fabbricabili” e “altri fabbricati” vanno indicati gli importi
corrispondenti alla sola Ici e, quindi, senza maggiorazione della sanzione e
degli interessi. La somma che si va a pagare deve, invece, essere
arrotondata all’unità di euro e deve comprendere, oltre all’imposta, anche
la sanzione e gli interessi. Chi invece preferisce utilizzare la delega di
versamento F24 deve pagare gli interessi e la sanzione con appositi codici
tributo. In particolare, per l’imposta comunale sugli immobili, sono stati
stabiliti i seguenti codici: 3901-Ici per l’abitazione principale, 3902-Ici
per i terreni agricoli, 3903-Ici per aree fabbricabili, 3904-Ici per gli
altri fabbricati, 3906-Ici interessi, 3907-Ici sanzioni. Nello spazio
“Ente/Comune” del modello F24 va inoltre riportato il codice catastale
dell’ente municipale dove è ubicata l’unità immobiliare mentre nello spazio
“Anno di riferimento” va indicato il 2009. Non dimenticate infine di
barrare la casella “Ravvedimento”presente sia sul bollettino di conto
corrente postale sia sulla delega di versamento F24 che è l’unico modo per
comunicare all’ente municipale di aver recitato il “mea culpa” e che
state quindi “riparando” la svista.
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Fonte: il Quotidiano, Domenica 10 gennaio 2010,
Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore Commercialista.