Il c.d. "ravvedimento operoso" consente la regolarizzazione con minime conseguenze per i contribuenti: leggete con attenzione l'analisi di Pasqualino Pontesi.
Come al solito ringraziamo Santino De Marco, Presidente dell'Associazione Pensionati ex Carical - Cosenza che ci ha inviato l'articolo.
Piazza Scala - gennaio 2010

 

Cosenza, 10 gennaio 2010   

Comunicazione  N°5/2010

    

ICI:  PROVA D’APPELLO PER I RITARDATARI

Conto alla rovescia per i contribuenti che non hanno effettuato il versamento relativo al saldo dell’Ici, scaduto il 16 dicembre scorso, o si accorgono di aver pagato di meno.  Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni con l’applicazione di sanzioni ridotte a condizione che le stesse non siano state già contestate o non siano iniziati ispezioni, verifiche, accessi o altre attività amministrative di accertamento.  I contribuenti in caso di omesso o insufficiente versamento rischiano l’irrogazione della sanzione pari al 30% dell’importo non versato unitamente all’applicazione degli interessi di mora.  Tuttavia, vi è la possibilità di regolarizzare la violazione pagando una piccola sanzione.  Chi, pertanto, non ha versato l’Ici nei termini e si ravvede entro trenta giorni dal momento in cui ha commesso la violazione beneficia della sanzione ridotta del 2,5% pari ad un dodicesimo del minimo.  Dopo il 15 gennaio e fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, 30 giugno 2010 o 30 settembre 2010 se la dichiarazione dei redditi viene inviata per via telematica, la sanzione è del 3%.  Ma non finisce qui, infatti, oltre all’imposta non pagata e alle sanzioni vanno corrisposti anche gli interessi legali.  Nel 2009 erano pari al 3%, dal primo gennaio di quest’anno si è invece passati all’1%  pertanto, i contribuenti che eseguono il ravvedimento, devono tener conto della nuova percentuale.  Il 31 dicembre 2009 rappresenta, quindi, uno spartiacque fra la misura del 3% e l’1% da calcolare per i giorni successivi.  Gli interessi vanno conteggiati contando il numero dei giorni intercorsi tra il termine non rispettato e, comunque dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento poi risultato omesso o insufficiente, fino al giorno in cui viene eseguito lo stesso.
 

IL VERSAMENTO
Il pagamento si effettua con le identiche modalità e utilizzando lo stesso bollettino di conto corrente postale che si utilizza per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili.  Nelle caselline dedicate alle voci “abitazione principale”, “terreni agricoli”, “aree fabbricabili” e “altri fabbricati” vanno indicati gli importi corrispondenti alla sola Ici e, quindi, senza maggiorazione della sanzione e degli interessi.  La somma che si va a pagare deve, invece, essere arrotondata all’unità di euro e deve comprendere, oltre all’imposta, anche la sanzione e gli interessi.  Chi invece preferisce utilizzare la delega di versamento F24 deve pagare gli interessi e la sanzione con appositi codici tributo.  In particolare, per l’imposta comunale sugli immobili, sono stati stabiliti i seguenti codici:  3901-Ici per l’abitazione principale, 3902-Ici per i terreni agricoli, 3903-Ici per aree fabbricabili, 3904-Ici per gli altri fabbricati, 3906-Ici interessi, 3907-Ici sanzioni. Nello spazio “Ente/Comune” del modello F24 va inoltre riportato il codice catastale dell’ente municipale dove è ubicata l’unità immobiliare mentre nello spazio “Anno di riferimento” va indicato il 2009.  Non dimenticate infine di barrare la casella “Ravvedimento”presente sia sul bollettino di conto corrente postale sia sulla delega di versamento F24 che è l’unico modo per comunicare all’ente municipale di aver recitato  il “mea culpa” e che state quindi “riparando” la svista.

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Fonte:  il Quotidiano, Domenica 10 gennaio 2010,

Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore Commercialista.


 

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