Oggetto: Liquidazione del Fondo Comit
Gentili nostri assistiti, sono
sufficienti poche parole per rispondere al comunicato di Masia e
alla lettera dell’ Avv. Pileggi.
L’ Avv. Pileggi conferma di non aver affatto partecipato al lavoro
di redazione del controricorso per Cassazione, ma di aver soltanto
atteso il testo già predisposto dagli altri difensori.
L’ Avv. Pileggi e Masia paiono oggi addirittura dubitare della
validità dell’ Accordo Anpec / UNP, e non vogliono sottoporlo all’
esame dei giudici della Cassazione.
Ma allora perché abbiamo chiesto alla Corte d’ Appello di Milano la
sua applicazione ?
Quella richiesta alla Corte d’ Appello venne chiesta con il consenso
di tutti, a partire da Masia, e venne approvata per iscritto anche
dall’ Avv. Pileggi.
Oggi Masia e l’ Avv. Pileggi hanno forse cambiato idea sull’ Accordo
?
Non lo ritengono più valido ?
Nella convenzione firmata con l’ Anpec gli Avvocati sono stati
incaricati “di porre in essere lo svolgimento della migliore
strategia ed attività, nessuna esclusa, di carattere giuridico
legale nei confronti del Fondo, finalizzata ad ottenere la concreta
realizzazione ed attuazione dell’”Accordo”.
Senonchè quando poi gli Avvocati hanno chiesto ai giudici (in
esecuzione del mandato ricevuto) di attuare l’ Accordo, ecco che
inaspettatamente Masia e l’ Avv. Pileggi chiedono il ritiro
immediato di quella richiesta.
Ma perché ?
Se la richiesta era già stata presentata in appello, perché non
dobbiamo riproporla in Cassazione?
I casi sono due.
1) Se la richiesta era già infondata in appello, allora Masia e l’
Avv. Pileggi lo dicano chiaramente, e ammettano esplicitamente che
forse si sono pentiti della loro decisione di allora.
2) Se invece la richiesta era fondata in appello, perché allora non
si deve più riproporla in cassazione ?
L’ Avv. Pileggi crede di metterci in imbarazzo chiedendoci quante
chances avremmo di vincere in cassazione.
La risposta (che peraltro gli abbiamo già anche fornito) è assai
semplice: in Cassazione abbiamo le stesse probabilità di vincere che
avevamo in appello, quando tutti insieme avevamo deciso di chiedere
ai giudici di applicare l’ Accordo.
Quando diciamo che “tutti” avevamo deciso così, ci riferiamo fra l’
altro a Masia, all’Avv. Pileggi, all’ UNP e ai Liquidatori.
Forse qualcuno ha cambiato idea e pensa che l’ Accordo non sia
applicabile in giudizio?
Allora lo si dica chiaramente e cambiamo strada, pensando a qualche
altra soluzione.
Al momento noi Avvocati abbiamo avuto l’ incarico “di porre in
essere lo svolgimento della migliore strategia ed attività, nessuna
esclusa, di carattere giuridico legale nei confronti del Fondo,
finalizzata ad ottenere la concreta realizzazione ed attuazione
dell’”Accordo”.
A questo incarico ci siamo lealmente attenuti, ed abbiamo presentato
tale richiesta ai giudici.
Se poi Masia ha cambiato idea rispetto alla Convenzione con noi
firmata non è colpa nostra, e noi dobbiamo obbedire all’ incarico
che ci è stato conferito dai nostri clienti.
E qui veniamo alla seconda accusa che ci viene rivolta, cioè quella
di obbedire più ai nostri clienti che all’ Anpec.
Per la verità dovrebbe essere addirittura ovvio che un Avvocato
debba obbedire alla volontà del suo cliente: ci è stato insegnato
così, e abbiamo sempre fatto così fin da quando eravamo dei giovani
praticanti.
Ad esempio quando un anno fa il Fondo Comit rideterminò le somme
spettanti a ciascuno degli opponenti in forza dell’ Accordo Anpec /
UNP, ci sembrò perfettamente naturale chiedere ad ognuno dei nostri
clienti il suo consenso individuale sull’ importo a lui spettante.
Ciascuno dei nostri clienti ricevette una mail o una lettera
ordinaria in cui gli indicammo il nuovo importo a lui spettante, e
ognuno ci comunicò il suo consenso individuale sulla sua somma
personale.
Ci sembrò l’ unica cosa normale da fare per un Avvocato, anche se
questo comportò inevitabilmente un lavoro assai gravoso, ma faceva
parte del nostro incarico professionale.
Nell’ occasione - per la verità - l’ Anpec era stata di parere
contrario, ed emise il comunicato n. 1 del 2011, con cui invece
riteneva superfluo il consenso degli iscritti.
Noi Avvocati invece chiedemmo ed ottenemmo di cambiare tale
orientamento e l’ Anpec emise un secondo comunicato di rettifica (n.
2 del 2011) in cui accoglieva la nostra richiesta (“invitiamo
pertanto , i nostri soci interessati , a volersi cortesemente
attenere alle disposizioni e modalità di riscontro che riceveranno
al proposito dai legali”)
Entrambi i suddetti comunicati sono tuttora disponibili sul sito
dell’ Anpec.
Pertanto noi continueremo a fare il nostro dovere e a eseguire il
mandato e la volontà dei nostri clienti. Per un Avvocato non possono
esservi alternative.
I nostri rapporti con l’ Anpec sono regolati con chiarezza dalla
convenzione (quella che poi Masia ha di recente revocato a noi tre).
Si legge nella convenzione che i ricorrenti sono “coordinati
dall’Associazione”.
Siamo perfettamente d’ accordo.
L’ Anpec ha quindi provveduto a raccogliere le deleghe e a tenere
informati gli iscritti.
Nella convenzione però non si dice affatto che i ricorrenti sono
“rappresentati” dall’ Associazione, cioè non si dice affatto che
Masia potrà prendere decisioni al posto dei singoli ricorrenti, ad
esempio sulla cifra loro spettante, come se avesse una procura
notarile individuale per ciascuno (se poi ce l’ avesse per qualcuno,
ha solo da mostrarcela e noi ci adegueremo).
Pertanto se vi fossero decisioni da prendere sui diritti dei singoli
ricorrenti (ad esempio su un eventuale accordo con il Fondo per un
determinato importo) noi chiederemmo ad ognuno il suo consenso, come
già abbiamo fatto l’ anno scorso, pur sobbarcandoci il relativo
lavoro, parecchio gravoso.
Non conosciamo un altro modo di lavorare per un Avvocato.
Su questo dobbiamo presumere che sia inevitabilmente d’ accordo
anche l’ Avv. Pileggi.
Per chiarezza quindi rivolgiamo all’ Avv. Pileggi la seguente
domanda: “in caso di contrasto fra la volontà di Masia e quella di
un ricorrente, lui a chi obbedirà ?”.
Per un Avvocato non possono esservi incertezze nella risposta.
Passiamo ora alle conseguenze pratiche di questo fondamentale
principio: se alcuni ricorrenti esplicitamente vieteranno a noi
Avvocati di rinunciare in Cassazione, a loro nome, alla richiesta di
applicazione dell’ Accordo (come sta avvenendo in questi giorni con
una serie di raccomandate), l’ Avv. Pileggi rinuncerà ugualmente a
tale domanda solo perché glielo chiede Masia?
Sulla eventuale rinuncia a tale domanda in Cassazione (su cui noi
tre non siamo affatto d’accordo) quindi dovranno decidere solo i
clienti, come è ovvio e come per la verità dispone anche l’ art.
390, comma 2°, del codice di procedura civile per il giudizio di
Cassazione.
Non possono decidere Masia o il solo Avv. Pileggi.
Se però ritengono di poterlo fare, allora la soluzione diventa molto
semplice: rinuncino loro alla richiesta e se assumano ogni
responsabilità. Noi non potremmo in ogni caso impedire all’ Avv.
Pileggi di firmare una tale rinuncia, poiché noi quattro Avvocati
abbiamo “poteri disgiunti”, ovvero ogni Avvocato può firmare
singolarmente a nome di tutti e quattro. Ad esempio il nostro
controricorso in cassazione è stato materialmente firmato a Roma
solo dall’ Avv. Pileggi, anche se poi però forse se ne è pentito.
C’ è però un’ altra firma che più ci sta a cuore: quella per far
anticipare al più presto l’ udienza in Cassazione.
Masia non vuole che la firmiamo (proprio così!) e di questo si dovrà
assumere ogni responsabilità.
Noi tre Avvocati “revocati” però vorremmo firmarla, affinché la
Cassazione decida al più presto.
L’ Avv. Pileggi come la pensa ?
Non vogliamo dilungarci oltre, e non vogliamo trascinare i clienti
su polemiche di altro tipo fra noi Avvocati e con Masia. Per questo,
volendo, ci sono altre sedi previste dalla legge.
Vorremmo solo rassicurare i nostri clienti sulla questione dei
nostri onorari.
Secondo la convenzione individuale firmata da ciascun cliente noi
Avvocati abbiamo diritto (e solo ad incasso avvenuto) al 10 % del
ricavato da parte dei clienti.
Tale impegno del cliente vale anche nell’ ipotesi di revoca del
mandato.
Tutti i clienti che hanno firmato tale patto con noi possono stare
tranquilli: nulla verrà chiesto a loro nell’ immediato, ma solo ad
incasso avvenuto.
Senonchè tali patti firmati dai clienti, però, non ci sono stati mai
consegnati da Masia, malgrado vi fosse un suo preciso impegno
scritto nella convenzione (“le adesioni dei clienti saranno poi
trasmesse dall’Anpec all’avv. Tommaso Civitelli che le custodirà a
nome del collegio difensivo”).
Ancora una volta chiediamo la consegna di tali documenti. Masia non
ce li ha consegnato, malgrado gli impegni scritti. E’ chiaro senza i
mandati individuali non vale il patto di quota lite del cliente, che
quindi si troverebbe esposto agli obblighi normalmente previsti
dalla legge (pagamento immediato secondo le tariffe professionali).
Masia semplifichi almeno questo e rispetti i suoi impegni scritti,
invece di complicare la vita a tutti, a partire dei clienti.
Se poi alcuni singoli clienti, secondo l’ invito pressante di Masia,
vorranno revocare il mandato a noi tre e comunque pagare quattro
Avvocati per poi averne a disposizione uno solo, sono liberi di
farlo.
Per tutti gli altri lavoreremo con il consueto scrupolo, tenendoli
costantemente informati degli sviluppi (se necessario convocando a
breve un’ assemblea), e obbedendo alle loro indicazioni.
Cordiali saluti.
Torino - Milano, 7 aprile 2012.
Avv. Tommaso Civitelli
Avv. Pierfrancesco Fasano
Avv. Michele Iacoviello
P.S.: Alleghiamo alla presente lettera la copia del nostro
controricorso per Cassazione, in modo
che ognuno possa giudicare il nostro lavoro. Si tratta necessariamente
di un atto molto tecnico,
rivolto a dei Giudici molto esperti, e niente affatto “semplice".
|