Oggetto: Liquidazione del Fondo Comit


Gentili nostri assistiti, sono sufficienti poche parole per rispondere al comunicato di Masia e alla lettera dell’ Avv. Pileggi.
L’ Avv. Pileggi conferma di non aver affatto partecipato al lavoro di redazione del controricorso per Cassazione, ma di aver soltanto atteso il testo già predisposto dagli altri difensori.
L’ Avv. Pileggi e Masia paiono oggi addirittura dubitare della validità dell’ Accordo Anpec / UNP, e non vogliono sottoporlo all’ esame dei giudici della Cassazione.
Ma allora perché abbiamo chiesto alla Corte d’ Appello di Milano la sua applicazione ?
Quella richiesta alla Corte d’ Appello venne chiesta con il consenso di tutti, a partire da Masia, e venne approvata per iscritto anche dall’ Avv. Pileggi.
Oggi Masia e l’ Avv. Pileggi hanno forse cambiato idea sull’ Accordo ?
Non lo ritengono più valido ?
Nella convenzione firmata con l’ Anpec gli Avvocati sono stati incaricati “di porre in essere lo svolgimento della migliore strategia ed attività, nessuna esclusa, di carattere giuridico
legale nei confronti del Fondo, finalizzata ad ottenere la concreta realizzazione ed attuazione dell’”Accordo”.
Senonchè quando poi gli Avvocati hanno chiesto ai giudici (in esecuzione del mandato ricevuto) di attuare l’ Accordo, ecco che inaspettatamente Masia e l’ Avv. Pileggi chiedono il ritiro immediato di quella richiesta.
Ma perché ?
Se la richiesta era già stata presentata in appello, perché non dobbiamo riproporla in Cassazione?
I casi sono due.
1) Se la richiesta era già infondata in appello, allora Masia e l’ Avv. Pileggi lo dicano chiaramente, e ammettano esplicitamente che forse si sono pentiti della loro decisione di allora.
2) Se invece la richiesta era fondata in appello, perché allora non si deve più riproporla in cassazione ?
L’ Avv. Pileggi crede di metterci in imbarazzo chiedendoci quante chances avremmo di vincere in cassazione.
La risposta (che peraltro gli abbiamo già anche fornito) è assai semplice: in Cassazione abbiamo le stesse probabilità di vincere che avevamo in appello, quando tutti insieme avevamo deciso di chiedere ai giudici di applicare l’ Accordo.
Quando diciamo che “tutti” avevamo deciso così, ci riferiamo fra l’ altro a Masia, all’Avv. Pileggi, all’ UNP e ai Liquidatori.
Forse qualcuno ha cambiato idea e pensa che l’ Accordo non sia applicabile in giudizio?
Allora lo si dica chiaramente e cambiamo strada, pensando a qualche altra soluzione.
Al momento noi Avvocati abbiamo avuto l’ incarico “di porre in essere lo svolgimento della migliore strategia ed attività, nessuna esclusa, di carattere giuridico legale nei confronti del Fondo, finalizzata ad ottenere la concreta realizzazione ed attuazione dell’”Accordo”.
A questo incarico ci siamo lealmente attenuti, ed abbiamo presentato tale richiesta ai giudici.
Se poi Masia ha cambiato idea rispetto alla Convenzione con noi firmata non è colpa nostra, e noi dobbiamo obbedire all’ incarico che ci è stato conferito dai nostri clienti.
E qui veniamo alla seconda accusa che ci viene rivolta, cioè quella di obbedire più ai nostri clienti che all’ Anpec.
Per la verità dovrebbe essere addirittura ovvio che un Avvocato debba obbedire alla volontà del suo cliente: ci è stato insegnato così, e abbiamo sempre fatto così fin da quando eravamo dei giovani praticanti.
Ad esempio quando un anno fa il Fondo Comit rideterminò le somme spettanti a ciascuno degli opponenti in forza dell’ Accordo Anpec / UNP, ci sembrò perfettamente naturale chiedere ad ognuno dei nostri clienti il suo consenso individuale sull’ importo a lui spettante.
Ciascuno dei nostri clienti ricevette una mail o una lettera ordinaria in cui gli indicammo il nuovo importo a lui spettante, e ognuno ci comunicò il suo consenso individuale sulla sua somma personale.
Ci sembrò l’ unica cosa normale da fare per un Avvocato, anche se questo comportò inevitabilmente un lavoro assai gravoso, ma faceva parte del nostro incarico professionale.
Nell’ occasione - per la verità - l’ Anpec era stata di parere contrario, ed emise il comunicato n. 1 del 2011, con cui invece riteneva superfluo il consenso degli iscritti.
Noi Avvocati invece chiedemmo ed ottenemmo di cambiare tale orientamento e l’ Anpec emise un secondo comunicato di rettifica (n. 2 del 2011) in cui accoglieva la nostra richiesta (“invitiamo pertanto , i nostri soci interessati , a volersi cortesemente attenere alle disposizioni e modalità di riscontro che riceveranno al proposito dai legali”)
Entrambi i suddetti comunicati sono tuttora disponibili sul sito dell’ Anpec.
Pertanto noi continueremo a fare il nostro dovere e a eseguire il mandato e la volontà dei nostri clienti. Per un Avvocato non possono esservi alternative.
I nostri rapporti con l’ Anpec sono regolati con chiarezza dalla convenzione (quella che poi Masia ha di recente revocato a noi tre).
Si legge nella convenzione che i ricorrenti sono “coordinati dall’Associazione”.
Siamo perfettamente d’ accordo.
L’ Anpec ha quindi provveduto a raccogliere le deleghe e a tenere informati gli iscritti.
Nella convenzione però non si dice affatto che i ricorrenti sono “rappresentati” dall’ Associazione, cioè non si dice affatto che Masia potrà prendere decisioni al posto dei singoli ricorrenti, ad esempio sulla cifra loro spettante, come se avesse una procura notarile individuale per ciascuno (se poi ce l’ avesse per qualcuno, ha solo da mostrarcela e noi ci adegueremo).
Pertanto se vi fossero decisioni da prendere sui diritti dei singoli ricorrenti (ad esempio su un eventuale accordo con il Fondo per un determinato importo) noi chiederemmo ad ognuno il suo consenso, come già abbiamo fatto l’ anno scorso, pur sobbarcandoci il relativo lavoro, parecchio gravoso.
Non conosciamo un altro modo di lavorare per un Avvocato.
Su questo dobbiamo presumere che sia inevitabilmente d’ accordo anche l’ Avv. Pileggi.
Per chiarezza quindi rivolgiamo all’ Avv. Pileggi la seguente domanda: “in caso di contrasto fra la volontà di Masia e quella di un ricorrente, lui a chi obbedirà ?”.
Per un Avvocato non possono esservi incertezze nella risposta.
Passiamo ora alle conseguenze pratiche di questo fondamentale principio: se alcuni ricorrenti esplicitamente vieteranno a noi Avvocati di rinunciare in Cassazione, a loro nome, alla richiesta di applicazione dell’ Accordo (come sta avvenendo in questi giorni con una serie di raccomandate), l’ Avv. Pileggi rinuncerà ugualmente a tale domanda solo perché glielo chiede Masia?
Sulla eventuale rinuncia a tale domanda in Cassazione (su cui noi tre non siamo affatto d’accordo) quindi dovranno decidere solo i clienti, come è ovvio e come per la verità dispone anche l’ art. 390, comma 2°, del codice di procedura civile per il giudizio di Cassazione.
Non possono decidere Masia o il solo Avv. Pileggi.
Se però ritengono di poterlo fare, allora la soluzione diventa molto semplice: rinuncino loro alla richiesta e se assumano ogni responsabilità. Noi non potremmo in ogni caso impedire all’ Avv. Pileggi di firmare una tale rinuncia, poiché noi quattro Avvocati abbiamo “poteri disgiunti”, ovvero ogni Avvocato può firmare singolarmente a nome di tutti e quattro. Ad esempio il nostro controricorso in cassazione è stato materialmente firmato a Roma solo dall’ Avv. Pileggi, anche se poi però forse se ne è pentito.
C’ è però un’ altra firma che più ci sta a cuore: quella per far anticipare al più presto l’ udienza in Cassazione.
Masia non vuole che la firmiamo (proprio così!) e di questo si dovrà assumere ogni responsabilità.
Noi tre Avvocati “revocati” però vorremmo firmarla, affinché la Cassazione decida al più presto.
L’ Avv. Pileggi come la pensa ?
Non vogliamo dilungarci oltre, e non vogliamo trascinare i clienti su polemiche di altro tipo fra noi Avvocati e con Masia. Per questo, volendo, ci sono altre sedi previste dalla legge.
Vorremmo solo rassicurare i nostri clienti sulla questione dei nostri onorari.
Secondo la convenzione individuale firmata da ciascun cliente noi Avvocati abbiamo diritto (e solo ad incasso avvenuto) al 10 % del ricavato da parte dei clienti.
Tale impegno del cliente vale anche nell’ ipotesi di revoca del mandato.
Tutti i clienti che hanno firmato tale patto con noi possono stare tranquilli: nulla verrà chiesto a loro nell’ immediato, ma solo ad incasso avvenuto.
Senonchè tali patti firmati dai clienti, però, non ci sono stati mai consegnati da Masia, malgrado vi fosse un suo preciso impegno scritto nella convenzione (“le adesioni dei clienti saranno poi trasmesse dall’Anpec all’avv. Tommaso Civitelli che le custodirà a nome del collegio difensivo”).
Ancora una volta chiediamo la consegna di tali documenti. Masia non ce li ha consegnato, malgrado gli impegni scritti. E’ chiaro senza i mandati individuali non vale il patto di quota lite del cliente, che quindi si troverebbe esposto agli obblighi normalmente previsti dalla legge (pagamento immediato secondo le tariffe professionali).
Masia semplifichi almeno questo e rispetti i suoi impegni scritti, invece di complicare la vita a tutti, a partire dei clienti.
Se poi alcuni singoli clienti, secondo l’ invito pressante di Masia, vorranno revocare il mandato a noi tre e comunque pagare quattro Avvocati per poi averne a disposizione uno solo, sono liberi di farlo.
Per tutti gli altri lavoreremo con il consueto scrupolo, tenendoli costantemente informati degli sviluppi (se necessario convocando a breve un’ assemblea), e obbedendo alle loro indicazioni.
Cordiali saluti.

Torino - Milano, 7 aprile 2012.
Avv. Tommaso Civitelli
Avv. Pierfrancesco Fasano
Avv. Michele Iacoviello

P.S.: Alleghiamo alla presente lettera la copia del nostro controricorso per Cassazione, in modo
che ognuno possa giudicare il nostro lavoro. Si tratta necessariame
nte di un atto molto tecnico,
rivolto a dei Giudici molto esperti, e niente affatto “semplice".