Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido
Nei confronti di chi matura i requisiti per la pensione a far data
dal 1 gennaio 2012 non si applica più' la finestra mobile di accesso al
trattamento pensionistico, che comportava l'attesa di dodici mesi per i
lavoratori subordinati e di diciotto mesi per quelli autonomi. Pertanto,
all'innalzamento dei requisiti fa da corollario l'immediatezza
dell'erogazione.
Con il messaggio n. 1405 del 25 gennaio 2012 l’Inps fornisce le prime
indicazioni sul regime introdotto dall’articolo 24 del decreto legge 6
dicembre 2011, n.201, convertito in legge n.214 del 22 dicembre 2011 e
precisa che, per l’accesso al trattamento pensionistico, i lavoratori
subordinati devono aver comunque cessato il rapporto di lavoro.
Per coloro che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi dal 1°
gennaio 2012, la pensione di vecchiaia decorre, pertanto, dal primo giorno
del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito,
anagrafico o contributivo, purché a tale data si sia verificata la
cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
Ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro, coloro che perfezionano
i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012
hanno accesso al trattamento pensionistico dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
L’Inps ricorda che nell’anno 2012, per chi matura il diritto dal primo
gennaio di tale anno, valgono, come regola, i seguenti requisiti: per la
pensione di vecchiaia, le lavoratrici dipendenti del settore privato devono
avere 62 anni di età, 63 e mezzo se sono lavoratrici autonome, mentre, gli
uomini di qualsiasi settore devono aver compiuto 66 anni.
Per tutti vale il requisito contributivo (20 anni); per la pensione
anticipata è necessario il requisito contributivo di 41 anni e 1 mese per le
donne, 42 anni ed un mese per gli uomini. Sono fatti salvi i diritti al
pensionamento già maturati entro il 31 dicembre 2011, per gli aventi diritto
rimane applicabile il regime previgente, compresa la “finestra” mobile.
L’istituto precisa anche che l’applicazione generalizzata del metodo di
calcolo contributivo comporta che, nei confronti dei lavoratori che alla
data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari
o superiore a 18 anni (per i quali la pensione veniva pertanto liquidata con
il sistema retributivo) , dal 1° febbraio 2012, le pensioni ed i supplementi
contributivi sono comporti da due quote:
- la prima, corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31
dicembre 2011, calcolata secondo il
sistema retributivo;
- la seconda, corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1°
gennaio 2012, calcolata secondo il
sistema contributivo.
Le procedure dovranno essere adeguate in tal senso, nelle more le pensioni
decorrenti dal prossimo primo febbraio saranno liquidate provvisoriamente,
mentre saranno tenuti in sospeso i supplementi contributivi di pensione che
ricomprendano contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.
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Questo articolo è tratto da: Il Quotidiano Ipsoa
Con l'occasione vi segnaliamo la Circolare INPS n. 10 del 2/2/2012 relativa alla rivalutazione delle pensioni per l’anno 2012; cliccate sull'icona sottostante per visualizzarla e, se del caso, stamparla.