Associazione Pensionati Carical e Banca Carime
Cosenza 27 maggio 2012

 

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista
il Quotidiano – Domenica 27 maggio 2012

Non c’è pace per l’Imu! A poco più di venti giorni, salvo proroghe, dalla scadenza del primo appuntamento,
vengono ancora sfornate novità. L’ultima riguarda la delega di pagamento F24 che va accettata, anche se
non contiene l’indicazione del numero delle rate che il contribuente ha scelto, per il pagamento sull’abitazione principale. Molti contribuenti al momento di versare l’acconto si sono visti rifiutare dagli sportelli bancari e postali i modelli presentati, perché compilati senza indicare il tipo di rateazione per l’abitazione principale, ovvero se due o tre rate. Il numero delle rate va segnalato in F24 in corrispondenza
del codice tributo 3912, che identifica appunto l’abitazione principale, nella colonna “rateazione”. Bisogna quindi inserire 0101 per indicare la scelta di versare l’acconto in unica rata a giugno. Chi invece sceglie di
pagare spezzando in due l’acconto, 18 giugno e 17 settembre, deve indicare nel riquadro dedicato alla
rateazione il codice 0102, mentre il saldo avrà sempre il codice 0101. Immediato l’intervento chiarificatore
dell’Agenzia delle Entrate che salva le deleghe di pagamento presentate in banca e posta già compilate
sull’abitazione principale. L’Agenzia tuttavia precisa che da ora, il numero dei versamenti dei soli acconti per l’abitazione principale, considerato che per gli altri immobili non c’è la possibilità della rateazione, deve essere indicato nell’F24.


Altre novità
Il vecchio modello F24, con la dicitura “Sezione Ici”, è valido fino al 31 maggio 2013, inserendo i codici
tributo dell’Imu. Se l’acconto è pari a zero non bisogna presentarlo. Se invece si usa un credito d’imposta
per pagare l’Imu, ad esempio il credito Irpef risultante dal 730, il modello deve essere presentato. Salvo
diverse decisioni comunali, l’importo minimo da versare è 12 euro. Così, ad esempio, se l’acconto è 10 euro, si pagherà il tutto in occasione del saldo. A giugno e a settembre si paga solo con l’F24, il bollettino postale potrà essere usato dal 1° dicembre. In caso di comproprietà, va utilizzato un modello per ogni soggetto tenuto al versamento dell’imposta e per l’abitazione principale vanno inserite nello stesso rigo con il codice tributo 3912 le pertinenze. Quindi il numero degli immobili va da 1 se c’è solo l’appartamento, ad un massimo di 4 se vi è una pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Le somme vanno arrotondate all’euro per ogni rigo e con un proprio codice tributo. In particolare, il pagamento dovrà essere arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore. Ad ogni rigo va inoltre addizionata l’Imu dovuta sugli immobili situati nello stesso Comune ai quali si applica lo stesso codice tributo. Ad esempio, una seconda casa e un negozio verranno entrambi inseriti in un solo rigo
con il codice 3918 per la quota comunale e in un altro con il codice 3919 per quella statale. Si può impiegare lo stesso modello per immobili situati in Comuni diversi, usando righi diversi ed inserendo ad ognuno il codice del proprio Comune. Il versamento dell’F24 va effettuato presso lo sportello di un agente della riscossione, una banca o un ufficio postale. I titolari di partita Iva devono invece pagare in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario.

 

 

 

 

 

 

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